Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 48 Reg. (UE) 2022/2065 – Protocolli di crisi

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi volontari per affrontare situazioni di crisi. Dette situazioni sono strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

2. La Commissione incoraggia e facilita i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, i fornitori di altre piattaforme online o di altri motori di ricerca online a partecipare all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi. La Commissione provvede affinché tali protocolli di crisi comprendano una o più delle misure seguenti:

a) la ben evidenziata visualizzazione di informazioni sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione o, a seconda del contesto della crisi, da altri organismi competenti affidabili;

b) la garanzia che il fornitore di servizi intermediari designi uno specifico punto di contatto per la gestione delle crisi; ove opportuno, può trattarsi del punto di contatto elettronico di cui all'articolo 11 oppure, nel caso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, del responsabile della conformità di cui all'articolo 41;

c) ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 20, 22, 23 e 35 alle esigenze che sorgono dalla situazione di crisi.

3. La Commissione coinvolge, se opportuno, le autorità degli Stati membri e può coinvolgere anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.

4. La Commissione mira a garantire che i protocolli di crisi definiscano chiaramente tutti gli elementi seguenti:

a) i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;

b) il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;

c) una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;

d) una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;

e) le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;

f) una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.

5. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione chiede ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

In sintesi

  • Il Comitato europeo per i servizi digitali può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari, riservati a circostanze eccezionali che incidono sulla sicurezza o salute pubblica.
  • La Commissione incoraggia le VLOP e VLOSE - e se opportuno anche le piattaforme minori - a partecipare alla elaborazione, sperimentazione e applicazione dei protocolli: la partecipazione è volontaria ma strutturata.
  • I protocolli devono prevedere misure come la visualizzazione in evidenza di informazioni istituzionali, l'adeguamento delle risorse di moderazione e un punto di contatto per la gestione delle crisi.
  • Il contenuto dei protocolli deve essere definito con chiarezza: parametri della crisi, ruoli, procedura di attivazione, durata, garanzie per i diritti fondamentali e rendicontazione pubblica.
  • La Commissione può richiedere ai partecipanti di rivedere il protocollo se ritiene che non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca i diritti fondamentali.
Indice dei contenuti

Protocolli di crisi: la via volontaria alla gestione delle emergenze digitali

L'articolo 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina i protocolli di crisi volontari, strumento complementare e preferenziale rispetto al meccanismo vincolante previsto dall'articolo 36. Mentre quest'ultimo consente alla Commissione di imporre misure d'autorità alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSE) in situazioni di crisi, l'articolo 48 punta a costruire in anticipo, in forma cooperativa e con la partecipazione attiva delle piattaforme, protocolli di risposta che possano essere attivati rapidamente all'insorgere di una crisi.

La logica di fondo è quella della governance negoziata: le piattaforme conoscono i propri sistemi tecnici meglio di qualsiasi autorità esterna; il loro coinvolgimento nella progettazione delle misure emergenziali rende queste misure più efficaci, più proporzionate e meno soggette a contestazioni sulla legittimità. Allo stesso tempo, il quadro regolatorio garantisce che i protocolli non diventino strumenti di auto-regolazione senza vincoli, prevedendo la supervisione della Commissione e la possibilità di chiedere revisioni.

L'innesco: raccomandazione del Comitato e ambito della crisi

Il paragrafo 1 stabilisce che il Comitato europeo per i servizi digitali - l'organo di coordinamento tra i coordinatori nazionali dei servizi digitali, presieduto dalla Commissione - può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione di protocolli di crisi. Le situazioni che possono giustificare questa raccomandazione sono strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica. Non qualsiasi emergenza, quindi, ma solo quelle di carattere eccezionale che abbiano un impatto rilevante su questi beni fondamentali.

Il riferimento alla sicurezza e alla salute pubblica è coerente con la definizione di «crisi» dell'articolo 36, paragrafo 2, e delimita con precisione il perimetro di applicabilità dello strumento. Situazioni di crisi economica, di instabilità politica o di altre tipologie di emergenza che non si traducano in una grave minaccia per la sicurezza o la salute non rientrano nell'ambito dell'articolo 48.

I soggetti coinvolti: piattaforme e non solo

Il paragrafo 2 indica che la Commissione incoraggia e facilita la partecipazione dei fornitori di VLOP e VLOSE designati all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione dei protocolli di crisi. Tuttavia, la norma aggiunge un elemento di flessibilità significativo: «ove opportuno», la Commissione può coinvolgere anche i fornitori di piattaforme online non designate come VLOP o di motori di ricerca non designati come VLOSE. Questo consente di estendere il perimetro della cooperazione emergenziale a tutti i soggetti che abbiano un ruolo rilevante nella diffusione delle informazioni relative alla crisi, indipendentemente dalla loro dimensione.

La scelta di aprire i protocolli anche ai soggetti non VLOP/VLOSE è particolarmente opportuna in crisi sanitarie, dove piattaforme di dimensioni intermedie - forum di salute, comunità online tematiche, piattaforme di informazione locale - possono avere un impatto significativo sulla diffusione di informazioni corrette o scorrette.

Il contenuto minimo dei protocolli: le misure previste

Il paragrafo 2 elenca le misure che i protocolli di crisi devono prevedere, in alternativa o in combinazione:

a) Visualizzazione in evidenza di informazioni istituzionali. Il protocollo può prevedere che le piattaforme diano visibilità preminente alle informazioni sulla crisi fornite dalle autorità degli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da altri organismi competenti ritenuti affidabili. Questa misura richiama il meccanismo dei trusted flaggers previsto dall'articolo 22 del DSA, adattato al contesto emergenziale: la piattaforma non valuta autonomamente l'affidabilità dell'informazione, ma si affida alla validazione istituzionale per amplificarne la diffusione.

b) Punto di contatto dedicato per la gestione della crisi. Il protocollo deve garantire che il fornitore designi uno specifico punto di contatto per la gestione delle crisi. La norma prevede espressamente che questo punto di contatto possa coincidere con quello già previsto dall'articolo 11 (punto di contatto per le autorità) o, per le VLOP e VLOSE, con il responsabile della conformità designato ai sensi dell'articolo 41. Si tratta di una previsione di razionalizzazione organizzativa: non si crea un nuovo ruolo, ma si identifica con precisione il referente interno per la gestione emergenziale.

c) Adeguamento delle risorse di moderazione e compliance. I protocolli possono prevedere l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 (segnalazione e azione per i contenuti illegali), 20 (sistema interno di gestione dei reclami), 22 (trusted flaggers), 23 (misure anti-abuso) e 35 (misure di attenuazione dei rischi sistemici per le VLOP). Questa misura riconosce che in situazioni di crisi i volumi di contenuti problematici aumentano in modo significativo, richiedendo un potenziamento temporaneo delle capacità operative.

La governance multi-attore: autorità, istituzioni e società civile

Il paragrafo 3 delinea l'architettura di governance dei protocolli di crisi. La Commissione coinvolge, «se opportuno», le autorità degli Stati membri, ma può coinvolgere anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE. Elemento particolarmente significativo: la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli.

Questo approccio multi-stakeholder - che include non solo i regolatori e le piattaforme, ma anche il terzo settore e i soggetti della società civile - riflette la consapevolezza che la gestione delle crisi informative richiede competenze trasversali: expertise tecnica sulle piattaforme, conoscenza del contesto locale da parte delle autorità nazionali, capacità di ascolto delle comunità colpite da parte della società civile.

Gli elementi obbligatori del protocollo: un perimetro di certezza

Il paragrafo 4 elenca gli elementi che i protocolli devono definire chiaramente, fornendo un vero e proprio «statuto minimo» di ogni protocollo:

  • Parametri di attivazione: definizione precisa della circostanza eccezionale che il protocollo intende affrontare e degli obiettivi che persegue, per evitare attivazioni arbitrarie.
  • Ruoli e misure: identificazione precisa delle responsabilità di ogni partecipante, sia nella fase preparatoria che dopo l'attivazione.
  • Procedura di attivazione: iter chiaro e definito per decidere quando il protocollo entra in vigore.
  • Durata delle misure: periodo limitato allo stretto necessario per far fronte alle circostanze eccezionali.
  • Garanzie per i diritti fondamentali: misure specifiche per prevenire effetti negativi sulla libertà di espressione, sull'accesso all'informazione e sul diritto alla non discriminazione, diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
  • Rendicontazione pubblica: procedura per riferire pubblicamente su tutte le misure adottate, la loro durata e i loro esiti, al termine della crisi.

La previsione esplicita delle garanzie per i diritti fondamentali e dell'obbligo di rendicontazione pubblica è cruciale: impedisce che i protocolli di crisi diventino strumenti di censura mascherata o di limitazione arbitraria della libertà di espressione sotto la pressione emergenziale.

Il potere di revisione della Commissione

Il paragrafo 5 attribuisce alla Commissione un potere di revisione: se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali previsti dal paragrafo 4, lettera e), può chiedere ai partecipanti di rivedere il protocollo, anche adottando misure supplementari.

Questo potere è il presidio fondamentale contro i rischi di cattura regolatoria: senza di esso, i protocolli potrebbero essere elaborati in modo da massimizzare la comodità operativa delle piattaforme piuttosto che l'effettività della risposta alla crisi o la tutela dei diritti degli utenti. La Commissione mantiene così un ruolo di arbitro finale sull'adeguatezza dei protocolli.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La partecipazione ai protocolli di crisi dell'articolo 48 è obbligatoria per le piattaforme?

No. I protocolli di crisi dell'articolo 48 sono volontari: la Commissione incoraggia e facilita la partecipazione, ma non può imporla. Lo strumento vincolante è quello dell'articolo 36, che può essere utilizzato quando i protocolli volontari non sono stati attivati o non sono sufficienti.

Solo le VLOP e VLOSE possono partecipare ai protocolli di crisi?

No. Sebbene la Commissione sia tenuta a incoraggiare la partecipazione delle VLOP e VLOSE, il paragrafo 2 prevede che, ove opportuno, possano essere coinvolti anche i fornitori di piattaforme online non designate come VLOP e di motori di ricerca non designati come VLOSE.

Cosa deve contenere obbligatoriamente un protocollo di crisi?

Il paragrafo 4 elenca sei elementi obbligatori: parametri di attivazione, ruoli e misure dei partecipanti, procedura di attivazione, durata delle misure, garanzie per i diritti fondamentali (libertà di espressione, non discriminazione) e procedura di rendicontazione pubblica al termine della crisi.

La Commissione può intervenire se un protocollo non funziona?

Sì. Il paragrafo 5 attribuisce alla Commissione il potere di richiedere ai partecipanti di rivedere il protocollo e di adottare misure supplementari, se ritiene che non affronti efficacemente la crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali.

Qual è la differenza tra il punto di contatto per la gestione delle crisi (art. 48) e quello per le autorità (art. 11)?

Il punto di contatto dell'articolo 11 è permanente e destinato alle comunicazioni ordinarie con le autorità degli Stati membri. Il punto di contatto per la gestione delle crisi (art. 48) è specifico per i periodi di emergenza: la norma consente espressamente che coincida con quello dell'art. 11 o con il responsabile della conformità delle VLOP/VLOSE (art. 41), evitando duplicazioni organizzative.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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