Testo dell'articoloVigente
Art. 49 Reg. (UE) 2023/1114 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. In deroga all’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE, agli emittenti di token di moneta elettronica, relativamente all’emissione e alla rimborsabilità dei token di moneta elettronica, si applicano solo gli obblighi stabiliti nel presente articolo.
2. I possessori di token di moneta elettronica sono titolari di un credito nei confronti degli emittenti di tali token di moneta elettronica.
3. Gli emittenti di token di moneta elettronica emettono token di moneta elettronica al valore nominale e dietro ricevimento di fondi.
4. Su richiesta di un possessore di un token di moneta elettronica, l’emittente di tale token di moneta elettronica lo rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in fondi diversi dalla moneta elettronica il valore monetario del token di moneta elettronica detenuto al possessore del token di moneta elettronica.
5. Gli emittenti di token di moneta elettronica indicano in modo visibile le condizioni di rimborso nel White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
6. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token di moneta elettronica non è soggetto a commissioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo degli EMT nel quadro MiCA e la loro distinzione dagli ART
Il Regolamento MiCA disciplina tre categorie di cripto-attività: gli ART (token collegati ad attività, agganciati a un paniere), gli EMT (token di moneta elettronica, ancorati a una sola valuta ufficiale) e le altre cripto-attività. L'articolo 49 si colloca al cuore del Titolo IV e detta la disciplina fondamentale in materia di emissione e rimborso degli EMT. La distinzione rispetto agli ART è essenziale sul piano operativo: mentre gli ART fanno riferimento a un paniere di attività eterogenee e sono soggetti al Titolo III, gli EMT replicano esattamente una valuta ufficiale (euro, dollaro, ecc.) in forma digitale su registro distribuito.
Questa semplicità strutturale - un token = un'unità di valuta - non significa però che il regime normativo sia meno rigoroso. Al contrario, gli EMT sono soggetti a requisiti particolarmente stringenti proprio perché il loro potenziale utilizzo come mezzo di pagamento diffuso li avvicina alla moneta bancaria e alla moneta elettronica tradizionale, con implicazioni sistemiche che il legislatore europeo ha voluto presidiare con attenzione.
Il regime derogatorio rispetto alla Direttiva EMD2
Il paragrafo 1 dell'articolo 49 introduce una deroga espressa all'articolo 11 della Direttiva 2009/110/CE (la «EMD2» in materia di moneta elettronica): «relativamente all'emissione e alla rimborsabilità dei token di moneta elettronica», si applicano solo gli obblighi stabiliti nell'articolo 49 di MiCA. Questa formulazione è tecnicamente rilevante: indica che MiCA non si sovrappone alla EMD2 in modo cumulativo, ma la sostituisce puntualmente per il profilo specifico dell'emissione e del rimborso degli EMT. Le altre disposizioni della EMD2 (p.es. in materia di autorizzazione degli istituti di moneta elettronica) continuano ad applicarsi nei limiti in cui non siano derogate da MiCA.
Questa scelta legislativa risponde all'esigenza di creare un regime unificato e coerente per gli EMT, evitando che i soggetti che emettono token debbano operare in un doppio binario normativo difficilmente conciliabile. Tuttavia, la deroga è settoriale (limitata all'emissione e al rimborso): gli emittenti di EMT che siano anche istituti di moneta elettronica rimangono soggetti all'insieme delle disposizioni della EMD2 per i profili non coperti dall'articolo 49.
Il credito del possessore e la garanzia di rimborso
Il paragrafo 2 stabilisce un principio di fondamentale importanza: i possessori di EMT sono «titolari di un credito» nei confronti degli emittenti. Questa qualificazione giuridica è deliberata e produce conseguenze concrete. Il possessore di un EMT non detiene semplicemente un token con valore di mercato variabile, ma vanta un diritto soggettivo di credito che può essere azionato nei confronti dell'emittente in qualsiasi momento.
Il paragrafo 4 specifica le condizioni di esercizio di questo diritto: il rimborso deve avvenire «in qualsiasi momento», «al valore nominale» e «pagando in fondi diversi dalla moneta elettronica». Quest'ultimo requisito è particolarmente importante: il rimborso non può essere effettuato consegnando altri token o cripto-attività, ma deve consistere in trasferimento di fondi reali (bonifico bancario, contanti se consentiti, ecc.). Il possessore deve ricevere euro (o altra valuta di riferimento) e non una diversa tipologia di attività digitale.
La garanzia di rimborso al valore nominale in qualsiasi momento distingue nettamente gli EMT da altri token stabili (le cosiddette «algorithmic stablecoins») che non godono di questo diritto e la cui stabilità è affidata a meccanismi algoritmici privi di backing reale. MiCA non riconosce queste ultime come EMT e le assoggetta al regime delle cripto-attività ordinarie (o, se si presentano come ART, al Titolo III).
Emissione al valore nominale: il meccanismo di ancoraggio
Il paragrafo 3 dispone che gli emittenti di EMT «emettono token di moneta elettronica al valore nominale e dietro ricevimento di fondi». Il binomio emissione-raccolta è il meccanismo strutturale che garantisce l'ancoraggio: per ogni EMT emesso, l'emittente deve ricevere una somma equivalente in valuta reale, che andrà a costituire (insieme alle altre somme raccolte) le attività di riserva a supporto dei token in circolazione.
Questo meccanismo - identico a quello della moneta elettronica tradizionale previsto dalla EMD2 - assicura che il passivo dell'emittente (i token in circolazione) sia costantemente fronteggiato da un attivo equivalente (i fondi ricevuti). Il custodire e investire prudentemente tali fondi è disciplinato dall'articolo 54 (che rinvia alle regole sulla riserva), mentre l'articolo 55 prevede il divieto di remunerazione dei possessori di EMT - una scelta che distingue ulteriormente gli EMT dai depositi bancari.
Gratuità del rimborso e comunicazione delle condizioni
Il paragrafo 6 stabilisce che il rimborso degli EMT non è soggetto a commissioni, salvo quanto previsto dall'articolo 46. L'articolo 46 disciplina i casi in cui possono essere applicate commissioni per il rimborso (p.es. quando il rimborso avviene prima della scadenza di un periodo minimo di detenzione, o quando l'importo supera determinate soglie). La gratuità del rimborso è un elemento di tutela del consumatore e distingue gli EMT da altri prodotti finanziari a rimborso oneroso.
Il paragrafo 5 impone poi che le condizioni di rimborso siano indicate «in modo visibile» nel White Paper. Questa trasparenza pre-contrattuale è fondamentale: l'acquirente deve poter conoscere ex ante le modalità, i tempi e le eventuali condizioni del rimborso prima di acquistare il token. Una mancata o insufficiente disclosure delle condizioni di rimborso nel White Paper costituisce violazione di MiCA e può dar luogo alla responsabilità civile di cui all'articolo 82.
Implicazioni per le banche e gli istituti di moneta elettronica che emettono EMT
L'emissione di EMT è riservata agli enti creditizi e agli istituti di moneta elettronica autorizzati (art. 48). L'articolo 49 si innesta dunque in un quadro in cui l'emittente è già soggetto a un regime prudenziale robusto. Tuttavia, l'ingresso nel perimetro MiCA introduce obblighi aggiuntivi specifici: la pubblicazione del White Paper, la comunicazione alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti di riserva e governance previsti dal Titolo IV. Per una banca che emetta un euro-token di pagamento, il combinato disposto dell'articolo 49 con le norme prudenziali bancarie crea un doppio strato normativo che richiede una pianificazione legale e operativa accurata.
Gli EMT significativi: soglie e vigilanza rafforzata
Quando un EMT raggiunge determinate soglie di diffusione (definite dall'art. 56 con riferimento a numero di possessori, capitalizzazione di mercato e volume di transazioni), viene classificato come «token di moneta elettronica significativo» e assoggettato a vigilanza diretta da parte dell'ABE (Autorità Bancaria Europea) anziché dell'autorità competente nazionale. In tal caso, gli obblighi dell'articolo 49 si intrecciano con le norme sulla vigilanza rafforzata previste dal Titolo IV, Capo 4. Questo elemento - pur non modificando il contenuto dell'obbligo di emissione e rimborso - incide significativamente sull'autorità di riferimento e sul livello di scrutinio a cui l'emittente è sottoposto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può emettere token di moneta elettronica (EMT) ai sensi di MiCA?
Solo gli enti creditizi e gli istituti di moneta elettronica autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/110/CE (art. 48 MiCA). Le start-up o le società non autorizzate non possono emettere EMT; possono invece valutare l'emissione di ART (Titolo III) o di altre cripto-attività soggette al regime generale di MiCA.
Il rimborso di un EMT è sempre gratuito?
In linea generale sì: il par. 6 dell'art. 49 stabilisce che il rimborso non è soggetto a commissioni. Tuttavia, l'art. 46 prevede alcune eccezioni (p.es. quando il rimborso avviene in circostanze specifiche come il superamento di determinate soglie o la richiesta prima di un periodo minimo). Le condizioni di rimborso, incluse le eventuali eccezioni, devono essere indicate nel White Paper.
L'emittente di EMT può investire i fondi raccolti?
I fondi ricevuti a fronte dell'emissione di EMT devono essere investiti in conformità alle regole sulla riserva previste dall'art. 54, che stabilisce requisiti prudenziali analoghi a quelli applicabili agli istituti di moneta elettronica tradizionali. L'emittente non può usare liberamente tali fondi né assumersi rischi eccessivi che possano mettere a repentaglio la capacità di rimborso.
Cosa succede se un emittente di EMT non riesce a rimborsare i possessori al valore nominale?
Il mancato rimborso al valore nominale costituisce inadempimento dell'obbligo sancito dall'art. 49 e può far scattare le procedure di vigilanza previste dal Titolo V di MiCA, compresa la revoca dell'autorizzazione. I possessori vantano un credito diretto nei confronti dell'emittente (par. 2) e possono agire giudizialmente per il recupero del proprio credito.
Qual è la differenza tra un EMT e un ART che replica una singola valuta?
Formalmente, un token agganciato a una sola valuta ufficiale potrebbe essere strutturato sia come ART che come EMT, ma con implicazioni molto diverse: l'EMT gode di un diritto di rimborso al valore nominale garantito per legge (art. 49) ed è emesso al valore nominale contro fondi equivalenti; l'ART, invece, è ancorato a un paniere che può includere anche una sola valuta ma con meccanismi di riserva diversi (art. 36) e senza la stessa garanzia di parità nominale. Il classificare correttamente lo strumento determina il regime applicabile (Titolo III o IV) e i corrispondenti obblighi prudenziali.