Testo dell'articoloVigente
Art. 44 Reg. (UE) 2022/2065 – Norme
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
a) la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;
b) modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni generali e sulle relative modifiche;
c) la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;
d) interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;
e) le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;
f) l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;
g) la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
h) misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni commerciali di cui all'articolo 26;
i) interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;
j) norme per misure mirate a tutela dei minori online.
2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo della normazione tecnica nell'ecosistema DSA
L'articolo 44 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) affida alla Commissione europea un compito di promozione attiva della normazione tecnica volontaria, in collaborazione con gli organismi di normazione europei (CEN, CENELEC, ETSI) e internazionali (ISO, IEC). La disposizione si inserisce nel capo IV («Attuazione, cooperazione, sanzioni e applicazione»), e riflette la scelta del legislatore europeo di affiancare alla regolamentazione cogente un livello di standardizzazione tecnica che faciliti l'attuazione uniforme degli obblighi del DSA in tutti gli Stati membri.
La logica sottostante è consolidata nel diritto dell'Unione: le norme tecniche armonizzate, sviluppate secondo il «nuovo approccio» dalla normazione europea, permettono agli operatori di scegliere soluzioni tecniche che soddisfano i requisiti normativi, senza vincolarli a un'unica modalità di adempimento. Nel contesto DSA, dove le piattaforme variano enormemente per dimensioni, tipologia e architettura tecnica, la flessibilità offerta dalla normazione volontaria è particolarmente preziosa.
È importante sottolineare che le norme richiamate dall'articolo 44 sono volontarie: la loro adozione non è imposta dal DSA. Tuttavia, una piattaforma che adotta uno standard tecnico sviluppato in attuazione di questo articolo può invocare tale adozione come elemento probatorio della propria conformità agli obblighi pertinenti del regolamento - analogamente a quanto avviene nel campo della sicurezza dei prodotti con le norme armonizzate CEN.
Le aree prioritarie di normazione: analisi delle lettere da (a) a (j)
Il paragrafo 1 individua dieci ambiti prioritari per lo sviluppo di norme tecniche. Un'analisi sistematica evidenzia la loro coerenza con le disposizioni sostanziali del DSA.
Lettera (a) - Segnalazioni elettroniche (art. 16). Le norme devono facilitare la presentazione elettronica delle segnalazioni di contenuti illeciti previste dal meccanismo di notice and action. Standard tecnici condivisi per la trasmissione delle segnalazioni ridurrebbero i costi per le piattaforme più piccole e garantirebbero una maggiore uniformità nei formati, agevolando il trattamento automatico delle segnalazioni di massa.
Lettera (b) - Comunicazione delle restrizioni agli utenti. Modelli e norme di processo per informare gli utenti in modo «facilmente fruibile» delle restrizioni derivanti dalle condizioni generali. L'obiettivo è evitare che le notifiche di moderazione siano redatte in modo oscuro o tecnico, inaccessibile all'utente medio.
Lettera (c) - Segnalazioni dei trusted flaggers (art. 22). Le norme devono facilitare la presentazione elettronica delle segnalazioni da parte dei segnalatori affidabili, anche tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). I trusted flaggers - enti riconosciuti dal coordinatore dei servizi digitali per la loro competenza e affidabilità nel segnalare contenuti illeciti - beneficiano di un trattamento prioritario da parte delle piattaforme; standard tecnici condivisi per le loro segnalazioni renderebbero questo processo più efficiente.
Lettera (d) - Interfacce per gli obblighi di accesso ai dati (artt. 39 e 40). Le API per agevolare il rispetto degli obblighi di trasparenza sulla pubblicità (art. 39, registro pubblicitario) e di accesso ai dati per autorità e ricercatori (art. 40) devono essere standardizzate per consentire l'interoperabilità tra sistemi diversi.
Lettera (e) - Revisioni delle VLOP e VLOSE (art. 37). Norme per le revisioni indipendenti a cui le piattaforme di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi sono soggetti. Standard condivisi per la metodologia di revisione garantirebbero una maggiore comparabilità dei risultati tra VLOP diverse.
Lettera (f) - Interoperabilità dei registri pubblicitari (art. 39, par. 2). I registri pubblicitari delle VLOP devono essere accessibili al pubblico; l'interoperabilità tecnica tra i registri di piattaforme diverse faciliterebbe la ricerca e l'analisi comparativa da parte di giornalisti, ricercatori e autorità.
Lettere (g) e (h) - Trasparenza nella catena pubblicitaria e contrassegni (artt. 26). La trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari e i contrassegni visibili per identificare i contenuti promozionali richiedono standard tecnici condivisi per essere applicati uniformemente in tutta l'Unione.
Lettera (i) - Interfacce per i sistemi di raccomandazione (artt. 27 e 38). Norme per la presentazione degli «interfacce di scelta» che permettono agli utenti di comprendere e modificare i principali parametri dei sistemi di raccomandazione algoritmici utilizzati dalle piattaforme.
Lettera (j) - Tutela dei minori online. Standard specifici per le misure di protezione dei minori previste dal DSA, un ambito particolarmente sensibile in cui l'assenza di norme tecniche condivise rischia di portare a soluzioni frammentate e inefficaci.
Il rapporto con il Comitato europeo per i servizi digitali
Il paragrafo 1 precisa che la Commissione «consulta il comitato» - il Comitato europeo per i servizi digitali (art. 61 DSA), composto dai coordinatori dei servizi digitali di tutti gli Stati membri - prima di promuovere lo sviluppo di norme. Questa consultazione garantisce che le priorità di normazione riflettano le esigenze operative delle autorità nazionali di vigilanza, che sono le prime a verificare concretamente l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate dalle piattaforme.
Aggiornamento continuo: il dinamismo tecnologico come sfida permanente
Il paragrafo 2 impone alla Commissione di sostenere l'aggiornamento delle norme alla luce degli «sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi». Questa clausola riflette la consapevolezza del legislatore che il settore dei servizi digitali è in rapida evoluzione: norme tecniche sviluppate oggi potrebbero diventare obsolete in pochi anni a causa dell'emergere di nuove tecnologie (intelligenza artificiale generativa, nuove forme di social media, metaverso) o di mutamenti nei comportamenti degli utenti.
L'obbligo di rendere «disponibili al pubblico e facilmente accessibili» le informazioni sugli aggiornamenti delle norme assicura trasparenza nel processo di standardizzazione e consente alle piattaforme di adeguarsi tempestivamente alle nuove versioni degli standard.
Implicazioni pratiche per le piattaforme
Per un operatore che vuole valutare la propria conformità al DSA attraverso l'adozione di norme tecniche, l'articolo 44 suggerisce alcune linee operative. Anzitutto, monitorare i lavori degli organismi di normazione europei (CEN, CENELEC, ETSI) nelle aree elencate al paragrafo 1, così da anticipare gli standard che emergeranno e integrare i requisiti in fase di progettazione tecnica. In secondo luogo, partecipare attivamente ai processi di normazione, attraverso le associazioni di categoria o direttamente, per influenzare gli standard nella direzione di soluzioni tecnicamente fattibili. In terzo luogo, documentare l'adozione degli standard come elemento del proprio sistema di gestione della conformità al DSA, da esibire in caso di ispezione da parte del coordinatore dei servizi digitali o della Commissione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le norme tecniche promosse dalla Commissione ai sensi dell'art. 44 sono obbligatorie?
No, sono volontarie. La loro adozione non è imposta dal DSA. Tuttavia, una piattaforma che adotta uno standard tecnico sviluppato in attuazione dell'art. 44 può utilizzarlo come prova della propria conformità agli obblighi DSA pertinenti, in modo analogo alle norme armonizzate nel campo della sicurezza dei prodotti.
Chi sviluppa concretamente le norme tecniche richiamate dall'art. 44?
Le norme sono sviluppate dagli organismi di normazione europei (CEN, CENELEC, ETSI) e internazionali (ISO, IEC). La Commissione promuove e sostiene questo processo, consultando il Comitato europeo per i servizi digitali. Le piattaforme e le associazioni di categoria possono partecipare ai lavori degli organismi di normazione.
Cosa riguardano le norme sulla tutela dei minori previste dalla lett. (j)?
Si tratta di standard tecnici per le misure di protezione dei minori richieste dal DSA, come i sistemi di verifica dell'età, i controlli parentali, i meccanismi di segnalazione per contenuti inappropriati e le restrizioni sui sistemi di profilazione a fini pubblicitari per i minori.
Le norme tecniche dell'art. 44 si applicano anche alle VLOP e ai VLOSE?
Sì. Alcune aree di normazione (registro pubblicitario, sistemi di raccomandazione, revisioni indipendenti) riguardano prevalentemente le VLOP e i VLOSE. Le norme tecniche in questi ambiti sono particolarmente rilevanti perché l'interoperabilità tra piattaforme di grandi dimensioni è essenziale per l'efficacia delle misure di trasparenza.
Dove si trovano le informazioni sulle norme sviluppate in attuazione dell'art. 44?
Il DSA impone che le informazioni pertinenti sull'aggiornamento delle norme siano 'disponibili al pubblico e facilmente accessibili'. La Commissione pubblica aggiornamenti sul portale del DSA; gli organismi di normazione (CEN, CENELEC, ETSI) rendono disponibili i documenti relativi ai lavori di normazione in corso.