Testo dell'articoloVigente
Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.
2. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.
4. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6. Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.
5. La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.
6. Qualora più emittenti offrano lo stesso token collegato ad attività significativo, a ciascun emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5. Qualora un emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.
7. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;
b) i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale;
c) la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di un token collegato ad attività significativo in applicazione del paragrafo 5.
Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto: la classificazione come ART significativo
L'articolo 45 si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi, categoria individuata dall'articolo 43 MiCA sulla base di soglie quantitative (numero di possessori, capitalizzazione, volume di transazioni, dimensione della riserva, interconnessione con il sistema finanziario). La classificazione come «significativo» scatta automaticamente al superamento di tre o più criteri dell'art. 43, par. 1, ovvero per decisione dell'ABE anche al di sotto di tali soglie quando emergono rischi per la stabilità finanziaria o la politica monetaria. Gli emittenti che hanno ricevuto la notifica di classificazione dispongono di un periodo di adeguamento per conformarsi agli obblighi aggiuntivi del Titolo III, Capo 5.
Il regime degli ART significativi è pensato per i token che raggiungono una diffusione di massa paragonabile a strumenti di pagamento tradizionali: un ART euro-agganciato con decine di milioni di possessori e miliardi di euro in riserva può incidere sulla trasmissione della politica monetaria e sulla stabilità del sistema bancario. L'art. 45 risponde a questa preoccupazione con requisiti organizzativi, prudenziali e di liquidità più stringenti rispetto alla disciplina base degli artt. da 30 a 44.
Politica retributiva (par. 1)
Il primo obbligo riguarda la governance della remunerazione. La politica retributiva deve promuovere una gestione sana ed efficace del rischio e non deve creare incentivi ad allentare le norme in materia di rischio. La norma riprende il modello consolidato nella disciplina bancaria (art. 74 CRD IV) e assicurativa (Solvency II): i sistemi di incentivazione basati su obiettivi di crescita delle emissioni o di volumi di transazione, se non bilanciati da indicatori di rischio, possono spingere i manager a sottostimare esposizioni e ad adottare politiche di riserva più rischiose.
In pratica, l'emittente dovrà: (i) identificare i dipendenti che possono influenzare il profilo di rischio dell'emissione; (ii) allineare la componente variabile della loro remunerazione a indicatori di solidità prudenziale oltre che a indicatori commerciali; (iii) prevedere meccanismi di claw-back nei casi in cui i rischi si materializzino ex post. L'ABE definirà il contenuto minimo di tali disposizioni attraverso RTS.
Custodia multi-custodian (par. 2)
Il paragrafo 2 impone che i token significativi possano essere custoditi da più CASP diversi, inclusi prestatori non appartenenti al gruppo dell'emittente. La condizione è che l'accesso alla custodia sia offerto su base equa, ragionevole e non discriminatoria (FRAND). Questa disposizione persegue un duplice obiettivo: evitare la concentrazione del rischio operativo in un unico custodian e prevenire pratiche di esclusione dei concorrenti da parte di emittenti verticalmente integrati.
Un emittente che gestisce anche la piattaforma di custodia (ad esempio un grande exchange che emette il proprio ART) non può riservare il servizio di custodia esclusivamente alla propria controllata, né applicare condizioni più favorevoli alla società del gruppo rispetto ai CASP terzi. Le condizioni di accesso devono essere pubbliche e non discriminatorie. La verifica spetta all'ABE nell'ambito della vigilanza prudenziale sugli emittenti significativi.
Gestione della liquidità e prove di stress (parr. 3-4)
I paragrafi 3 e 4 disciplinano la gestione del rischio di liquidità. L'emittente deve valutare e monitorare le proprie esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso: la riserva non può essere bloccata in attività illiquide che impedirebbero all'emittente di far fronte agli ordini di rimborso in condizioni normali o di stress. La politica di gestione della liquidità deve descrivere: il profilo atteso di liquidità delle attività di riserva, i limiti di concentrazione per tipologia di strumento, le procedure di escalation in caso di deterioramento del profilo di liquidità.
Le prove di stress di liquidità devono essere condotte periodicamente, con scenari definiti negli orientamenti ABE ex par. 8. Se l'esito degli stress test indica vulnerabilità, l'ABE può rafforzare i requisiti di liquidità ex par. 7, lett. b. Gli emittenti che offrono più token o che prestano anche servizi CASP devono condurre le prove su base consolidata, coprendo l'intero perimetro delle attività.
Fondi propri rafforzati (par. 5)
Per gli emittenti significativi la percentuale di fondi propri di cui all'articolo 35, par. 1, primo comma, lett. b), è fissata al 3% dell'importo medio delle attività di riserva. La norma base (art. 35) prevede requisiti differenziati per gli emittenti ordinari; l'art. 45 introduce un add-on strutturale che riflette il profilo di rischio sistemico degli ART significativi. Quando più emittenti offrono lo stesso ART significativo, l'obbligo si applica a ciascuno di essi separatamente.
Il calcolo della base di riferimento («importo medio delle attività di riserva») avviene con la metodologia che l'ABE specificherà negli RTS ex par. 7, lett. c. Fino alla pubblicazione degli RTS definitivi, gli emittenti devono applicare un calcolo prudente basato sui valori medi su base mensile o trimestrale, come indicato negli orientamenti transitori dell'autorità.
Delega normativa all'ABE
Il paragrafo 7 attribuisce all'ABE, in cooperazione con l'ESMA, il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione (RTS) su tre profili: (a) il contenuto minimo della politica retributiva; (b) la politica di gestione della liquidità e il requisito minimo di depositi in ciascuna valuta ufficiale (non inferiore al 60% dell'importo di riferimento in ciascuna valuta); (c) la procedura di adeguamento dei fondi propri. Per gli enti creditizi emittenti di ART significativi, gli RTS tengono conto delle interazioni con i requisiti del CRR/CRD. Il termine per la presentazione alla Commissione era il 30 giugno 2024, data che coincide con l'applicabilità del Titolo III.
Il paragrafo 8 assegna invece all'ABE, con BCE ed ESMA, il compito di emanare orientamenti (non vincolanti in senso stretto ma di fatto applicati come standard di settore) sui parametri degli scenari di stress test. Tali orientamenti vengono aggiornati periodicamente per riflettere l'evoluzione dei mercati cripto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando un ART diventa "significativo" e si applicano gli obblighi dell'art. 45?
La classificazione come significativo scatta al superamento di tre o più soglie dell'art. 43, par. 1 (numero di possessori, capitalizzazione, volume, dimensione riserva, ecc.) oppure per decisione dell'ABE in base ai rischi per la stabilità finanziaria, a prescindere dalle soglie.
Qual è il requisito di fondi propri per un emittente di ART significativo?
Il 3% dell'importo medio delle attività di riserva, in base al par. 5, rispetto alle percentuali inferiori previste per gli emittenti ordinari dall'art. 35. Se più emittenti offrono lo stesso ART significativo, l'obbligo si applica a ciascuno separatamente.
Un emittente di ART significativo può affidare la custodia solo alla propria controllata?
No. Il par. 2 impone che i token significativi possano essere custoditi da CASP terzi, inclusi quelli fuori dal gruppo, su base equa, ragionevole e non discriminatoria. L'esclusione dei concorrenti è vietata.
Con quale frequenza devono essere effettuate le prove di stress di liquidità?
Il regolamento dice "periodicamente", rimandando agli orientamenti ABE ex par. 8 per la definizione degli scenari. In linea di massima ci si attende una cadenza almeno semestrale, con stress test aggiuntivi in caso di cambiamenti significativi del profilo di rischio.
Gli RTS sull'art. 45 sono già in vigore?
L'ABE doveva presentare alla Commissione i progetti di RTS entro il 30 giugno 2024. Per lo stato di avanzamento e i testi definitivi occorre verificare il sito dell'ABE, poiché l'iter di adozione formale da parte della Commissione può richiedere ulteriori mesi.