- Quando un soggetto intende acquisire una partecipazione qualificata in un emittente di ART, l'autorità competente valuta l'idoneità del candidato acquirente sulla base di cinque criteri cumulativi: reputazione, competenze del management designato, solidità finanziaria, capacità dell'emittente di continuare a rispettare il Titolo III, assenza di rischi AML/CFT.
- L'autorità può opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono fondati motivi basati sui cinque criteri o se le informazioni fornite sono incomplete o false.
- Gli Stati membri non possono imporre condizioni preliminari sul livello della partecipazione e non possono sottoporre la valutazione a una verifica delle «necessità economiche del mercato».
- L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, elabora RTS per specificare il contenuto dettagliato delle informazioni richieste per la valutazione prudenziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) la reputazione del candidato acquirente;
b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’emittente del token collegato ad attività;
c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’emittente del token collegato ad attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;
d) se l’emittente del token collegato ad attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;
e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Commento
Contesto normativo: la valutazione delle acquisizioni qualificate negli emittenti di ART
L'articolo 42 va letto in combinato disposto con l'articolo 41, che disciplina la procedura di notifica e valutazione preventiva dei progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività (ART). Mentre l'art. 41 regola i tempi, le modalità di notifica e i poteri di opposizione dell'autorità, l'art. 42 ne specifica il contenuto sostanziale: i criteri in base ai quali l'autorità conduce la valutazione e i limiti entro cui può opporsi al progetto.
Il regime delle partecipazioni qualificate negli emittenti di ART è modellato — con adattamenti specifici per le cripto-attività — sulle discipline consolidate del settore bancario (art. 22 e ss. della Direttiva CRD) e del settore assicurativo. La ratio è proteggere la stabilità e l'integrità degli emittenti di token che possono avere rilevanza sistemica, garantendo che gli azionisti di controllo soddisfino requisiti di idoneità comparabili a quelli richiesti nel settore finanziario tradizionale.
I cinque criteri di valutazione
Il paragrafo 1 elenca cinque criteri cumulativi che l'autorità competente deve applicare nella propria valutazione; non si tratta di criteri alternativi o ponderati, ma di condizioni che devono essere tutte soddisfatte affinché il progetto possa ricevere il via libera.
Il primo criterio è la reputazione del candidato acquirente. La valutazione riguarda l'integrità personale e professionale del soggetto (persona fisica o giuridica) che intende acquisire la partecipazione: precedenti penali o procedimenti per reati finanziari, coinvolgimento in scandali societari, segnalazioni nelle liste antiriciclaggio. Per le persone giuridiche, la valutazione si estende ai loro azionisti di controllo e al management.
Il secondo criterio riguarda la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza delle persone fisiche che, dopo l'acquisizione, deterranno l'orientamento dell'attività dell'emittente (in sostanza, il futuro management). Questo criterio assicura il rispetto del principio «fit and proper» applicato non solo al candidato acquirente, ma anche ai gestori che egli intende nominare.
Il terzo criterio è la solidità finanziaria del candidato acquirente, valutata con riferimento al tipo di attività prevista ed esercitata in relazione all'emittente. L'autorità verificherà che il candidato disponga di risorse finanziarie sufficienti a sostenere l'emittente in caso di difficoltà e che l'acquisizione non sia finanziata in modo tale da compromettere la stabilità dell'emittente stesso (ad esempio tramite un leveraged buyout che scarica il debito sull'emittente).
Il quarto criterio verifica se l'emittente sarà in grado, dopo l'acquisizione, di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni del Titolo III di MiCA. Questo implica che l'autorità debba proiettare nel futuro l'impatto del cambio di controllo sulla compliance dell'emittente: un acquirente che intende modificare il modello di business in modo incompatibile con i requisiti MiCA, o che ridurrebbe le risorse destinate alla compliance, può essere bloccato sulla base di questo criterio.
Il quinto criterio riguarda i rischi AML/CFT: l'autorità verifica se esistano fondati motivi per sospettare che il progetto di acquisizione sia connesso a operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o che possa aumentarne il rischio. Il riferimento esplicito alla direttiva (UE) 2015/849 (AMLD) raccorda il regime MiCA con il quadro antiriciclaggio.
I limiti ai poteri di opposizione dell'autorità
Il paragrafo 2 definisce in modo preciso e tassativo le condizioni alle quali l'autorità può opporsi al progetto: solo se, sulla base dei cinque criteri, sussistono «fondati motivi» per tale opposizione, oppure se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete o false. La norma è chiaramente restrittiva: l'autorità non può opporsi per ragioni di opportunità, di politica industriale o di valutazioni discrezionali non ancorate ai criteri di legge.
Il divieto di condizioni preliminari e di test di mercato
Il paragrafo 3 introduce due divieti rivolti agli Stati membri che meritano attenzione. Il primo vieta di imporre condizioni preliminari sul livello della partecipazione qualificata da acquisire: gli Stati non possono stabilire soglie minime o massime di partecipazione diverse da quelle di legge come condizione per avviare la procedura. Il secondo vieta alle autorità di esaminare il progetto sotto il profilo delle «necessità economiche del mercato»: l'autorità non può opporre il fatto che il mercato è già sufficientemente servito da altri emittenti o che un'ulteriore concentrazione sarebbe inopportuna. Si tratta di un divieto esplicito di protezionismo regolamentare.
Gli RTS dell'ABE: la disciplina di dettaglio
Il paragrafo 4 conferisce all'ABE il mandato di elaborare RTS per specificare il contenuto dettagliato delle informazioni richieste per la valutazione. Il termine originario era il 30 giugno 2024. Gli RTS devono essere proporzionati e adeguati alla natura del candidato acquirente e al tipo di acquisizione. La proporzionalità è rilevante: un'acquisizione da parte di un grande gruppo bancario già vigilato richiederà informazioni diverse rispetto a un'acquisizione da parte di una start-up tecnologica non regolamentata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per "partecipazione qualificata" in un emittente di ART ai fini dell'art. 42?
Il regolamento MiCA richiama la definizione di "partecipazione qualificata" dell'art. 4, paragrafo 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR): in sintesi, una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che consenta di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'emittente.
L'autorità può bloccare un'acquisizione motivando che l'acquirente non ha esperienza nel settore crypto?
Sì, ma solo se la mancanza di esperienza si traduce in un difetto del criterio "reputazione, conoscenze, competenze ed esperienza" delle persone che determineranno l'orientamento dell'emittente dopo l'acquisizione. L'opposizione deve essere motivata con riferimento specifico a questo criterio e non può fondarsi su valutazioni generiche di opportunità o di politica di settore.
Gli RTS dell'ABE sono già stati adottati?
Il termine originario per la presentazione degli RTS alla Commissione era il 30 giugno 2024. Per verificare lo stato di adozione aggiornato degli atti delegati e degli RTS rilevanti, si raccomanda di consultare il sito ufficiale dell'ABE (eba.europa.eu) nella sezione dedicata alla regolamentazione MiCA.
Se il candidato acquirente è già azionista dell'emittente e intende aumentare la propria partecipazione, si applica ancora l'art. 42?
Sì. L'art. 41 prevede l'obbligo di notifica ogni volta che una persona intende aumentare la propria partecipazione qualificata al punto da raggiungere o superare le soglie del 20%, 30% o 50% dei diritti di voto o del capitale; ogni ampliamento che superi una di queste soglie attiva una nuova valutazione ex art. 42.
Un'autorità competente può imporre condizioni all'approvazione dell'acquisizione, come l'obbligo di cedere determinati asset?
Il paragrafo 2 prevede che l'autorità possa o approvare o opporsi al progetto. La possibilità di approvare con condizioni non è esplicitamente prevista dall'art. 42, ma l'art. 41 consente all'autorità di fissare un termine massimo per il completamento dell'acquisizione e di precisare le eventuali misure correttive necessarie. La disciplina di dettaglio è rimessa agli RTS dell'ABE.
Vedi anche