Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 Reg. (UE) 2022/2065 – Conformità dal momento della progettazione

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile. In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a) le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b) qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c) se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

In sintesi

  • I fornitori di piattaforme online che abilitano contratti a distanza tra consumatori e operatori commerciali devono progettare la propria interfaccia in modo da consentire agli operatori di adempiere agli obblighi precontrattuali e di sicurezza dei prodotti previsti dal diritto UE.
  • L'interfaccia deve permettere agli operatori di fornire almeno: nome, indirizzo, telefono, e-mail dell'operatore economico; identificazione chiara del prodotto/servizio offerto; marchio o logo del commerciante; etichettature e marcature obbligatorie.
  • Prima di consentire la vendita, il fornitore si adopera «al massimo» per verificare che l'operatore abbia fornito le informazioni richieste; successivamente compie verifiche casuali su banche dati ufficiali per accertare se i prodotti siano illegali.
  • Il principio è quello del «compliance by design»: la conformità non è un'aggiunta successiva ma una caratteristica strutturale della piattaforma, come prevede anche il GDPR per la privacy.
  • La disposizione si applica ai marketplace online (Amazon, eBay, Etsy e simili) e a qualsiasi piattaforma che permette conclusione di contratti a distanza tra consumatori e operatori commerciali.
Indice dei contenuti

Il contesto: perché i marketplace devono garantire conformità by design

L'articolo 31 del DSA si inserisce nel quadro degli obblighi specifici per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali - categoria che comprende i marketplace generalisti, le piattaforme di e-commerce settoriali, i siti di aste online, le app di vendita di seconda mano e qualsiasi servizio digitale che metta in contatto acquirenti con venditori professionali.

Il problema che l'articolo 31 affronta è strutturale: su queste piattaforme circolano prodotti non sicuri, non conformi alle normative di marcatura CE, privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, o venduti da operatori che non rispettano gli obblighi fiscali e normativi. L'approccio tradizionale era reattivo - rimuovi il prodotto illecito quando viene segnalato - mentre il DSA introduce un approccio proattivo e sistemico: la piattaforma deve essere progettata in modo da rendere strutturalmente possibile (e agevole) per gli operatori commerciali rispettare le norme. Non basta rimuovere il singolo prodotto pericoloso; bisogna costruire un'infrastruttura che prevenga la vendita di prodotti illeciti.

L'obbligo di progettazione dell'interfaccia (paragrafi 1 e 2)

Il paragrafo 1 impone che l'interfaccia online della piattaforma sia «progettata e organizzata» in modo da consentire agli operatori di adempiere ai loro obblighi riguardanti:

  • Le informazioni precontrattuali ai consumatori (derivanti principalmente dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori);
  • La conformità dei prodotti alle normative applicabili (Regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, oggi sostituita dal Regolamento 2023/988/UE);
  • La sicurezza dei prodotti in senso stretto.

In particolare, la piattaforma deve consentire all'operatore commerciale di fornire almeno: nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell'operatore economico (come definito dall'articolo 3, punto 13, del Regolamento 2019/1020). Questa triade di dati identificativi è fondamentale per la tracciabilità della filiera commerciale e per consentire al consumatore di far valere i propri diritti.

Il paragrafo 2 allarga il perimetro delle informazioni che l'interfaccia deve permettere di fornire: identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o servizi offerti (denominazione, caratteristiche essenziali); eventuali indicazioni che identifichino il commerciante (marchio, simbolo, logo); informazioni relative a etichettatura e marcatura obbligatoria (ad esempio la marcatura CE per i prodotti elettrici, le avvertenze sui giocattoli, le etichette energetiche per gli elettrodomestici). L'obbligo è di «consentire» la fornitura di queste informazioni, non necessariamente di renderle obbligatorie per tutti i prodotti - anche se, in combinato con altri strumenti, la piattaforma potrebbe scegliere di farlo.

La verifica prima dell'accesso alla piattaforma («onboarding»)

Il paragrafo 3 introduce due distinti momenti di verifica da parte del fornitore della piattaforma.

Il primo momento è il controllo in ingresso («onboarding»): prima di consentire a un operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla piattaforma, il fornitore si adopera «al massimo» per verificare che l'operatore abbia effettivamente fornito le informazioni previste dai paragrafi 1 e 2. L'espressione «si adoperano al massimo» (dall'inglese «best efforts») indica uno standard di diligenza elevato ma non assoluto: non si richiede la certezza che le informazioni siano veritiere, ma l'adozione di tutte le misure ragionevolmente disponibili per accertarne la completezza formale.

Il secondo momento è il controllo continuativo a campione: dopo aver consentito l'accesso alla piattaforma, il fornitore compie «sforzi ragionevoli» per verificare in modo casuale - attraverso banche dati online o interfacce online ufficiali, liberamente accessibili e leggibili meccanicamente - se i prodotti o servizi offerti siano stati identificati come illegali. Si tratta di un controllo campionario (non sistematico su tutti i prodotti), effettuato su fonti ufficiali (ad esempio le banche dati Safety Gate della Commissione per i prodotti non sicuri, o le banche dati doganali). Lo standard è di «sforzi ragionevoli», inferiore al «massimo» richiesto per l'onboarding.

Il principio «compliance by design» e il parallelo con il GDPR

L'articolo 31 è la traduzione nel diritto dei mercati digitali del principio «privacy by design» codificato dall'articolo 25 del GDPR: la conformità deve essere incorporata nel sistema fin dalle fasi di progettazione, non aggiunta a posteriori come una patch. Come per il GDPR, l'approccio ha conseguenze pratiche rilevanti per i responsabili tecnici delle piattaforme: i progettisti dei sistemi di inserimento prodotti, dei form di registrazione degli operatori e dei sistemi di gestione del catalogo devono tenere conto degli obblighi dell'articolo 31 già nella fase di architettura del servizio.

Concretamente, ciò significa che un marketplace non può semplicemente permettere all'operatore di caricare prodotti senza i dati identificativi obbligatori, e poi rimuoverli quando arriva la segnalazione. Deve costruire form di caricamento che rendano obbligatori i campi informativi rilevanti, prevedere sistemi di validazione formale dei dati forniti, e documentare le verifiche effettuate sia in fase di onboarding che in fase di controllo continuativo.

Coordinamento con la tracciabilità degli operatori commerciali (art. 30) e con la Sezione 5 per le VLOP

L'articolo 31 si intreccia strettamente con l'articolo 30, che impone ai marketplace di raccogliere e verificare - anche con mezzi di verifica di terzi - le informazioni identificative degli operatori commerciali (partita IVA, numero di registrazione aziendale, dati di pagamento). Insieme, gli articoli 30 e 31 costruiscono il sistema di «know your business customer» (KYBC) dei marketplace online, analogo per funzione al «know your customer» (KYC) del settore finanziario.

Per i marketplace designati come VLOP, gli obblighi dell'articolo 31 si sommano a quelli della Sezione 5 (artt. 33-43), che includono la valutazione dei rischi sistemici legati alla diffusione di prodotti non sicuri, la rendicontazione annuale e l'accesso ai dati da parte dei ricercatori. Le VLOP marketplace devono pertanto integrare il compliance by design in un framework di governance del rischio molto più ampio.

Implicazioni pratiche per i gestori di marketplace

Per un marketplace online, l'articolo 31 impone una revisione dell'intero flusso di onboarding degli operatori commerciali. I punti critici da esaminare sono: (a) i campi obbligatori nei form di registrazione del venditore; (b) i sistemi di validazione formale dei dati (verifica della coerenza dell'indirizzo, del formato della partita IVA, ecc.); (c) le procedure di verifica sui prodotti già caricati (quali banche dati consultare, con quale frequenza, come documentare le verifiche); (d) i meccanismi di sospensione dell'account in caso di mancato completamento delle informazioni obbligatorie. La mancata conformità espone il marketplace a sanzioni da parte del coordinatore dei servizi digitali o - per le VLOP - della Commissione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'articolo 31 DSA si applica solo ai grandi marketplace come Amazon?

No. L'articolo 31 si applica a tutti i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, indipendentemente dalle dimensioni, salvo l'esclusione per micro e piccole imprese prevista dall'articolo 19. Un marketplace specializzato di medie dimensioni, una piattaforma di artigianato, o un sito di aste online sono tutti soggetti alla norma se superano le soglie dimensionali.

Cosa si intende per 'adoperarsi al massimo' nella verifica pre-onboarding?

Si tratta di uno standard di diligenza elevato: il fornitore deve implementare tutti i controlli ragionevolmente disponibili per verificare che l'operatore commerciale abbia compilato i campi informativi richiesti prima di accedere alla piattaforma. Non è richiesta la certezza assoluta sulla veridicità delle informazioni, ma è necessario documentare le misure adottate (es. validazione formale, verifica della coerenza dei dati) per dimostrare il rispetto dell'obbligo.

Con quale frequenza devo effettuare i controlli casuali sui prodotti già in vendita?

Il DSA non fissa una frequenza specifica: richiede 'sforzi ragionevoli' e controlli 'casuali'. La frequenza adeguata dipende dalle dimensioni della piattaforma, dal volume del catalogo e dal tipo di prodotti trattati. Per i marketplace ad alto rischio (giocattoli, elettronica, cosmetici) è consigliabile una frequenza maggiore, anche in considerazione del fatto che le autorità di vigilanza possono verificare la documentazione di questi controlli.

Quali banche dati ufficiali devo consultare per i controlli sui prodotti?

Il DSA indica le banche dati 'online o interfacce online ufficiali, liberamente accessibili e leggibili meccanicamente'. Per i prodotti di consumo, la principale fonte europea è il sistema Safety Gate (ex RAPEX) della Commissione, che elenca i prodotti non sicuri segnalati dagli Stati membri. Possono essere rilevanti anche i registri nazionali delle autorità di vigilanza del mercato e, per prodotti specifici, le banche dati settoriali (es. EUDAMED per i dispositivi medici).

L'articolo 31 riguarda solo la sicurezza dei prodotti o anche altri obblighi?

L'articolo 31 riguarda l'intero spettro degli obblighi precontrattuali e di conformità degli operatori commerciali ai sensi del diritto UE: non solo la sicurezza dei prodotti, ma anche le informazioni precontrattuali ai consumatori (art. 6 Direttiva 2011/83/UE), le etichettature obbligatorie, le marcature CE e qualsiasi altra prescrizione informativa derivante dal diritto dell'Unione applicabile al prodotto o servizio venduto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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