Testo dell'articoloVigente
Art. 30 Reg. (UE) 2022/2065 – Tracciabilità degli operatori commerciali
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all'operatore commerciale:
a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;
b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) ;
c) i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;
d) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;
e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.
2. Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all'operatore commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite. Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.
3. Qualora il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all'operatore commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale. Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.
4. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'operatore commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.
5. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.
6. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.
7. Il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull'interfaccia online della piattaforma online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema che la norma risolve: l'anonimato dei venditori online
Prima dell'entrata in vigore del DSA, il mercato del commercio elettronico europeo registrava un fenomeno diffuso: venditori che operavano sui grandi marketplace in forma sostanzialmente anonima o con identità non verificate, rendendo impossibile per il consumatore risalire al soggetto responsabile in caso di prodotto difettoso, pericoloso o non conforme. L'articolo 30 del Regolamento (UE) 2022/2065 risponde a questo problema con un obbligo di tracciabilità obbligatoria dei venditori professionali sulle piattaforme online.
La norma non riguarda i privati che vendono occasionalmente tra loro (l'art. 30 parla di «operatori commerciali»), né si applica a tutti i servizi digitali: è riservata alle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali - vale a dire i marketplace nel senso tecnico-giuridico europeo.
Il catalogo delle informazioni da raccogliere
Il paragrafo 1 elenca in modo tassativo le informazioni che la piattaforma deve acquisire prima di consentire l'uso del servizio all'operatore commerciale. Si tratta di cinque tipologie: (a) dati di contatto completi (nome/denominazione, indirizzo, telefono, e-mail); (b) documento di identità o identificazione elettronica ai sensi del regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014); (c) dati del conto di pagamento; (d) numero di iscrizione al registro delle imprese o equivalente; (e) autocertificazione dell'operatore circa la conformità dei prodotti o servizi offerti al diritto dell'Unione.
L'inciso «laddove applicabile all'operatore commerciale» per le lettere da a) a e) introduce una certa flessibilità: un operatore straniero non iscritto a un registro delle imprese europeo non potrà fornire il relativo numero, ma dovrà fornire un documento equivalente del suo ordinamento. La piattaforma deve documentare questa valutazione.
L'obbligo di verifica e il principio di massimo sforzo
Il paragrafo 2 impone alla piattaforma di compiere il «massimo sforzo possibile» per valutare l'attendibilità e la completezza delle informazioni ricevute, avvalendosi delle banche dati e delle interfacce online ufficiali liberamente accessibili (es. il Registro delle Imprese italiano tramite Infocamere, il sistema VIES per la verifica della partita IVA comunitaria, le banche dati eIDAS). La piattaforma può anche chiedere all'operatore documenti giustificativi aggiuntivi.
Il «massimo sforzo» non equivale a un obbligo di risultato: la piattaforma non garantisce l'assoluta affidabilità delle informazioni. La responsabilità ultima per l'accuratezza dei dati forniti ricade sull'operatore commerciale. Tuttavia, se la piattaforma disponeva di segnali chiari di falsità e non ha effettuato alcuna verifica, non potrà invocare la buona fede.
Per gli operatori già attivi al 17 febbraio 2024, la piattaforma aveva 12 mesi per raccogliere le informazioni. Scaduto il termine senza risposta dell'operatore, la piattaforma è tenuta a sospendere il servizio - una misura draconiana ma necessaria per non creare un binario parallelo di operatori «grandfathered» non verificati.
Conseguenze dell'inadempimento del venditore e rimedi
Se le informazioni fornite risultano inesatte, incomplete o non aggiornate, il paragrafo 3 prevede che la piattaforma debba richiedere all'operatore di regolarizzare la situazione. Se la richiesta rimane insoddisfatta, la piattaforma sospende il servizio. Questa sospensione non è una sanzione discrezionale ma un obbligo: la piattaforma che omette di sospendere rischia di essere ritenuta responsabile dei danni causati da venditori non identificati.
Il paragrafo 4 tutela però i diritti processuali del venditore: il rifiuto di accesso o la sospensione deve seguire le procedure di cui agli artt. 20 e 21 DSA (sistema interno di gestione dei reclami e ricorso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie), nel rispetto dell'art. 4 del regolamento Platform-to-Business (P2B, Reg. UE 2019/1150) in materia di trasparenza e motivazione delle restrizioni.
Trasparenza verso i consumatori: il «profilo venditore» minimo
Il paragrafo 7 prevede che la piattaforma metta a disposizione dei consumatori, direttamente nella pagina in cui appaiono le informazioni sul prodotto o servizio, almeno il nome dell'operatore, il numero di iscrizione al registro imprese (o equivalente) e l'autocertificazione di conformità. Questa informazione deve essere «chiara, facilmente accessibile e comprensibile».
La norma riflette l'obiettivo di fondo del DSA: il consumatore deve poter sapere, in modo immediato e senza sforzi di ricerca, con chi sta contrattando. Un'interfaccia che seppellisse queste informazioni in pagine di termini e condizioni di difficile accesso violerebbe sia la lettera sia lo spirito dell'art. 30.
Conservazione dei dati, riservatezza e GDPR
Il paragrafo 5 stabilisce un termine di conservazione di sei mesi dalla fine del rapporto contrattuale, con obbligo di cancellazione alla scadenza. Il paragrafo 6 vieta la divulgazione delle informazioni a terzi, salvo obbligo di legge o ordine dell'autorità competente ai sensi dell'art. 10 DSA.
Il coordinamento con il GDPR (Reg. 2016/679) è essenziale: le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 30 riguardano spesso dati personali di operatori commerciali persone fisiche (ditte individuali, professionisti). La piattaforma deve indicare nella propria informativa quale sia la base giuridica del trattamento (adempimento di obbligo legale, art. 6 par. 1 lett. c GDPR) e rispettare i principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. Il termine di sei mesi per la conservazione deve essere allineato con le politiche di retention previste nel registro dei trattamenti.
Vigilanza e sanzioni
L'art. 30 si applica a tutte le piattaforme online marketplace, indipendentemente dalle dimensioni. Tuttavia, le piattaforme molto grandi (VLOP) devono includere l'analisi del rispetto dell'art. 30 nella valutazione dei rischi sistemici (art. 34 DSA) e nelle relazioni di trasparenza (art. 42). La vigilanza è esercitata dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento; per le VLOP la Commissione europea ha competenza esclusiva. Le sanzioni possono raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'art. 30 DSA si applica anche alle vendite tra privati su piattaforme tipo 'annunci'?
No. L'obbligo riguarda solo gli 'operatori commerciali' - soggetti che vendono nell'ambito della loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. I privati che vendono occasionalmente sono esclusi. Tuttavia, le piattaforme devono essere in grado di distinguere le due categorie, il che implica procedure di classificazione degli utenti.
Cosa si intende per 'massimo sforzo' nella verifica delle informazioni del venditore?
La piattaforma deve usare tutte le banche dati ufficiali liberamente accessibili (registri imprese, VIES per IVA UE, sistemi eIDAS) per controllare la veridicità delle informazioni. Non è richiesta una due diligence investigativa approfondita, ma nemmeno una mera accettazione passiva di dati non verificati. Se emergono incongruenze evidenti, la piattaforma deve chiedere chiarimenti.
Quali informazioni sul venditore devono essere visibili al consumatore nella pagina del prodotto?
Almeno: il nome o la denominazione commerciale dell'operatore, il registro presso cui è iscritto e il numero di iscrizione (o equivalente), e l'autocertificazione di conformità. Queste informazioni devono comparire direttamente nell'interfaccia dove appare il prodotto o servizio, non solo nelle condizioni generali o in pagine accessorie.
Per quanto tempo la piattaforma deve conservare i dati dei venditori dopo la fine del rapporto?
Sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale. Scaduti i sei mesi, la piattaforma è obbligata a cancellare le informazioni. Questo termine va coordinato con le politiche di retention previste dal GDPR e con eventuali obblighi di conservazione fiscale o doganale.
Un venditore sospeso per mancata fornitura delle informazioni può fare ricorso?
Sì. Il par. 4 dell'art. 30 rinvia alle procedure di reclamo interno (art. 20 DSA) e alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21 DSA). Inoltre si applica il regolamento P2B (UE 2019/1150) che impone motivazione trasparente delle restrizioni. Il venditore ha dunque diritto a sapere perché è stato sospeso e a contestare la decisione.