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Art. 26 Reg. (UE) 2022/2065 — Pubblicità sulle piattaforme online

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Art. 26 Reg. (UE) 2022/2065 — Pubblicità sulle piattaforme online

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue:

a) che l'informazione costituisce una pubblicità, anche attraverso contrassegni visibili che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44;

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c) la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);

d) informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri.

2. I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano comunicazioni commerciali. Quando il destinatario del servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore di piattaforme online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante contrassegni visibili, che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44, che i contenuti forniti dal destinatario del servizio sono o contengono comunicazioni commerciali come descritte in detta dichiarazione.

3. I fornitori di piattaforme online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.