Testo dell'articoloVigente
Art. 23 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure e protezione contro gli abusi
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.
2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.
3. Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario del servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:
a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;
b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;
c) la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;
d) ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.
4. I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ratio della norma: prevenire l'uso strumentale dei meccanismi di tutela
Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce, agli articoli 16 e 20, meccanismi di segnalazione dei contenuti illeciti e sistemi interni di gestione dei reclami che le piattaforme online sono tenute a mettere a disposizione dei destinatari del servizio. Questi strumenti sono pensati per tutelare gli utenti e consentire una rapida rimozione dei contenuti illeciti; tuttavia, come qualsiasi strumento giuridico, possono essere utilizzati in modo distorto. L'articolo 23 affronta precisamente questo rischio: fornisce alle piattaforme uno strumento proporzionato per contrastare gli abusi sistematici, sia da parte di chi carica contenuti manifestamente illegali sia da parte di chi inonda il sistema di segnalazioni o reclami palesemente pretestuosi.
La norma si colloca in un equilibrio delicato: da un lato, le piattaforme non devono diventare strumenti di censura arbitraria; dall'altro, non possono essere ostaggi di attori che sfruttano il sistema per danneggiare concorrenti, perseguitare utenti o saturare le risorse di moderazione con richieste infondate.
Il presupposto: l'avviso preventivo
Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 condizionano entrambi la possibilità di sospensione all'emissione di un avviso preventivo. Questo requisito è di fondamentale importanza pratica: la piattaforma non può procedere direttamente alla sospensione senza aver prima informato il destinatario del servizio - o la persona che ha presentato le segnalazioni - che il proprio comportamento è stato considerato abusivo e che una sospensione è imminente in caso di persistenza.
L'avviso preventivo svolge una funzione di garanzia analoga al contraddittorio nei procedimenti amministrativi: consente al soggetto interessato di comprendere la contestazione e, se del caso, di modificare il proprio comportamento. Non è richiesta una forma specifica, ma l'avviso deve essere sufficientemente chiaro da consentire all'interessato di comprendere quale comportamento è contestato.
I due tipi di abuso: caricamento di contenuti e presentazione di segnalazioni
L'articolo 23 distingue due fattispecie di abuso:
I criteri di valutazione dell'abuso
Il paragrafo 3 impone alla piattaforma di valutare l'abuso «caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo», tenendo conto di almeno quattro elementi:
Questi criteri non sono esaustivi («almeno»), il che lascia alle piattaforme un margine per tenere conto di ulteriori circostanze rilevanti.
L'obbligo di trasparenza nelle condizioni generali
Il paragrafo 4 impone che le piattaforme descrivano nelle proprie condizioni generali - «in modo chiaro e dettagliato» - la politica anti-abuso, con esempi concreti dei fatti e delle circostanze valutati e dei criteri usati per determinare la durata della sospensione. Questo obbligo si raccorda con l'articolo 14 DSA, che disciplina in modo più ampio i contenuti obbligatori delle condizioni generali, e con i principi di trasparenza che permeano l'intero regolamento.
In pratica, una policy anti-abuso adeguata dovrebbe indicare: le soglie di frequenza rilevanti (eventualmente espresse in termini relativi piuttosto che assoluti), la durata tipica delle sospensioni per diversi livelli di gravità, e le modalità con cui l'utente può contestare la decisione di sospensione attraverso il sistema di reclami interno (articolo 20) o il meccanismo di risoluzione extragiudiziale (articolo 21).
Implicazioni per le diverse categorie di prestatori
L'articolo 23 si applica esclusivamente ai fornitori di piattaforme online ai sensi dell'articolo 2, lettera h), DSA - non ai mere conduit né agli hosting generici che non consentono l'interazione pubblica tra utenti. Per le piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP, oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE), la gestione degli abusi si inserisce nel quadro più ampio della valutazione e attenuazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 34 e 35, che possono includere anche fenomeni di coordinamento inautentico o di segnalazioni massificate come strumento di attacco coordinato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'articolo 23 DSA si applica a tutti i servizi intermediari o solo alle piattaforme?
Solo ai fornitori di piattaforme online ai sensi dell'art. 2, lett. h) DSA. Non si applica ai mere conduit, ai servizi di caching o agli hosting che non consentono interazione pubblica tra utenti.
La piattaforma può sospendere immediatamente un utente che pubblica contenuti illegali?
No. L'articolo 23 richiede un avviso preventivo prima della sospensione. Solo dopo aver emesso tale avviso - e in caso di persistenza del comportamento abusivo - la piattaforma può procedere alla sospensione.
Cosa si intende per 'contenuto manifestamente illegale'?
Un contenuto la cui illiceità è palese e non richiede un'analisi approfondita: ad esempio materiale pedopornografico, istigazione esplicita alla violenza terroristica o prodotti palesemente contraffatti. Contenuti controversi o semplicemente contestati non rientrano in questa categoria.
Chi può essere sospeso ai sensi del paragrafo 2, oltre agli utenti?
Anche persone fisiche o giuridiche esterne che usano i meccanismi di segnalazione (art. 16) o i sistemi di reclamo (art. 20), inclusi i segnalatori affidabili che abusino del proprio status per presentare segnalazioni manifestamente infondate.
Dove deve essere descritta la politica anti-abuso della piattaforma?
Nelle condizioni generali di servizio, in modo chiaro e dettagliato, con esempi dei criteri valutativi e delle durate delle sospensioni. L'obbligo si raccorda con quanto previsto dall'articolo 14 DSA sulla trasparenza delle condizioni generali.