Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 Reg. (UE) 2022/2065 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

2. Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia. I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta. L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.

3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;

b) dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

c) i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

d) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;

e) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

f) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:

a) le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e

b) la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e).

4. Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali. I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:

a) elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno;

b) indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie;

c) individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi;

d) individua le migliori prassi relative a tale funzionamento;

e) formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

5. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma online, il destinatario del servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede. I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie. Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario del servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

6. Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.

7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

8. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

9. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

In sintesi

  • I destinatari del servizio possono ricorrere a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR) certificato dal coordinatore dei servizi digitali per impugnare le decisioni di moderazione dei contenuti adottate dalle piattaforme online.
  • L'organismo ADR deve essere imparziale, indipendente finanziariamente, competente nel settore di riferimento e accessibile online, e decide entro 90 giorni (prorogabili a 180 per controversie complesse).
  • La procedura non è vincolante per le parti, ma se l'esito favorisce l'utente la piattaforma sostiene i diritti dell'organismo e rimborsa le spese ragionevoli; l'utente in caso contrario non deve rimborsare la piattaforma, salvo mala fede manifesta.
  • Il coordinatore dei servizi digitali certifica gli organismi ADR per periodi rinnovabili di cinque anni e ne può revocare la certificazione.
  • Gli organismi ADR riferiscono annualmente al coordinatore; i coordinatori pubblicano relazioni biennali che includono statistiche, prassi migliori e raccomandazioni.
Indice dei contenuti

Contesto e funzione della norma

L'articolo 21 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) specificamente calibrato sul contenzioso tra utenti e piattaforme online in materia di moderazione dei contenuti. La disposizione si colloca a valle del sistema di reclamo interno previsto dall'articolo 20: l'utente che non ha ottenuto soddisfazione attraverso il meccanismo interno della piattaforma può rivolgersi a un organismo ADR certificato, senza dover immediatamente ricorrere ai tribunali ordinari.

L'obiettivo è duplice. Da un lato, abbassare le barriere d'accesso alla tutela: il contenzioso giudiziario contro piattaforme molto grandi è costoso, lento e tecnicamente complesso, scoraggiando di fatto la maggior parte degli utenti dall'esercitare i propri diritti. Dall'altro, creare un circuito di supervisione sulla qualità delle decisioni di moderazione: gli organismi ADR, operando in modo trasparente e pubblicando statistiche, alimentano informazioni sistemiche sulla coerenza delle pratiche delle piattaforme.

Ambito soggettivo: chi può ricorrere all'ADR

Il paragrafo 1 individua i soggetti legittimati a ricorrere all'ADR: i «destinatari del servizio» ai quali sono indirizzate le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La definizione comprende non solo gli utenti che hanno caricato contenuti poi rimossi o degradati, ma anche - per espressa previsione normativa - le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni ai sensi dell'articolo 16 e non ritengono adeguata la risposta della piattaforma (ad esempio perché la piattaforma ha rifiutato di rimuovere un contenuto segnalato come illecito).

La norma precisa che il ricorso all'ADR non pregiudica il diritto di adire in qualsiasi momento un organo giurisdizionale. L'ADR è quindi un percorso alternativo e non esclusivo: il destinatario può attivare la procedura ADR e, se insoddisfatto, rivolgersi ugualmente al giudice, oppure scegliere sin dall'inizio la via giudiziaria senza passare per l'ADR.

I requisiti di certificazione degli organismi ADR

Il paragrafo 3 elenca i requisiti cumulativi per la certificazione: imparzialità e indipendenza finanziaria dai fornitori di piattaforme, competenza nelle questioni giuridico-tecniche specifiche del settore, remunerazione dei membri slegata dall'esito, accessibilità online, capacità di decidere in modo rapido ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una lingua ufficiale dell'Unione. Il certificato può indicare la competenza settoriale specifica e le lingue di operatività. La certificazione dura massimo cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocata se l'organismo cessa di soddisfare i requisiti.

La procedura e i tempi di decisione

L'organismo ADR deve mettere le decisioni a disposizione delle parti «entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario». Per controversie particolarmente complesse, il termine può essere prorogato di altri 90 giorni, per un massimo complessivo di 180 giorni. Questo limite temporale è significativamente più breve dei tempi medi dei procedimenti giudiziari ordinari, e costituisce uno degli elementi di attrattività dell'istituto.

La procedura non è vincolante per le parti: nessuna delle due è obbligata ad accettare la decisione dell'organismo ADR. La piattaforma può rifiutarsi di adire l'organismo ADR qualora la stessa controversia - stesse informazioni, stesso motivo di presunta illegalità o incompatibilità - sia già stata risolta in sede ADR. Questo impedisce un uso dilatorio dello strumento.

Il regime delle spese

Il paragrafo 5 stabilisce un meccanismo asimmetrico di ripartizione dei costi, funzionale a scoraggiare decisioni di moderazione arbitrarie da parte delle piattaforme. Se l'organismo ADR decide a favore dell'utente, la piattaforma sostiene i diritti dell'organismo e rimborsa all'utente le spese ragionevoli sostenute per la procedura. Se invece la decisione è favorevole alla piattaforma, l'utente non deve rimborsare i costi sostenuti dalla piattaforma, a meno che l'organismo accerti che l'utente ha agito in «manifesta mala fede».

Il costo per gli utenti è strutturalmente contenuto: devono poter accedere alla procedura «gratuitamente, o per un importo simbolico». Prima di avviare la procedura, l'organismo ADR è tenuto a comunicare trasparentemente alle parti le tariffe o i criteri di determinazione delle stesse. Questa regola di trasparenza preventiva evita sorprese e consente a entrambe le parti di fare scelte informate.

Coordinamento istituzionale e pubblicità

I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi ADR certificati. La Commissione pubblica e aggiorna un registro pubblico accessibile online con l'elenco di tutti gli organismi certificati nell'Unione, comprensivo della loro competenza settoriale e linguistica, così da consentire agli utenti di individuare facilmente l'organismo competente per la propria controversia. Gli Stati membri possono istituire organismi ADR pubblici o finanziare quelli esistenti, purché non compromettano la capacità del coordinatore di certificarli in modo indipendente.

Rapporto con la direttiva 2013/11/UE

Il paragrafo 9 chiarisce che l'articolo 21 DSA lascia impregiudicata la direttiva 2013/11/UE sull'ADR per i consumatori. I due strumenti sono complementari: la direttiva offre una rete di base di organismi ADR settoriali, mentre il DSA aggiunge un meccanismo specifico per il contenzioso da moderazione di contenuti, che copre anche utenti che non sono «consumatori» in senso tecnico (ad esempio imprese che usano una piattaforma come canale di vendita).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il ricorso all'ADR è obbligatorio prima di andare in tribunale?

No. Il ricorso all'ADR è facoltativo e non pregiudica il diritto di adire un organo giurisdizionale in qualsiasi fase. L'utente può scegliere direttamente la via giudiziaria, oppure attivare l'ADR e, se insoddisfatto, ricorrere poi al giudice.

Quanto dura la procedura ADR?

L'organismo deve decidere entro 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. Per controversie molto complesse può prorogare il termine di ulteriori 90 giorni, per un massimo di 180 giorni complessivi.

La decisione dell'organismo ADR è vincolante per la piattaforma?

No. L'organismo ADR certificato ai sensi dell'art. 21 DSA non ha il potere di imporre una risoluzione vincolante. Tuttavia, se decide a favore dell'utente, la piattaforma deve sostenere i costi dell'organismo e rimborsare le spese ragionevoli dell'utente.

Chi certifica gli organismi ADR?

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo, su richiesta di quest'ultimo. La certificazione dura massimo cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocata se l'organismo cessa di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 21, par. 3.

L'ADR del DSA si applica anche alle piccole piattaforme?

Sì. L'obbligo di informare gli utenti sulla disponibilità dell'ADR e di partecipare in buona fede alla procedura grava su tutti i fornitori di piattaforme online. Tuttavia, le microimprese e le piccole imprese beneficiano di deroghe ad alcuni obblighi del DSA ai sensi dell'articolo 19, ma non sono esonerate dall'art. 21.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.