Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di recesso

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso. I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore al dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2. Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore al dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore al dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto. Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore al dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore al dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3. Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4. Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore al dettaglio.

5. Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

In sintesi

  • I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività (diverse da ART ed EMT) direttamente dall'offerente o tramite un CASP che colloca per conto di quest'ultimo hanno un diritto di recesso di 14 giorni di calendario.
  • Il recesso non richiede motivazione e non comporta commissioni o costi; il rimborso deve avvenire entro 14 giorni dalla comunicazione della decisione e con lo stesso mezzo di pagamento usato per l'acquisto.
  • Il White Paper deve contenere le informazioni sul diritto di recesso; gli offerenti che fissano un termine di sottoscrizione devono indicare che il recesso non può essere esercitato dopo la chiusura del periodo.
  • Il diritto di recesso è escluso se le cripto-attività sono già state ammesse alla negoziazione prima dell'acquisto, e non può essere esercitato dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione fissato dall'offerente.
  • La disciplina si applica esclusivamente alle «altre cripto-attività» (utility token e assimilati), non agli ART né agli EMT, che seguono regimi distinti nei Titoli III e IV MiCA.
Indice dei contenuti

Ambito di applicazione: solo le «altre cripto-attività»

L'articolo 13 del Regolamento MiCA introduce un diritto di recesso riservato ai detentori al dettaglio - vale a dire alle persone fisiche che non agiscono in qualità di professionisti - che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività (ART) e dai token di moneta elettronica (EMT). La scelta del legislatore europeo di circoscrivere l'istituto a questa terza categoria riflette l'architettura tripartita del MiCA: gli ART e gli EMT sono soggetti a regimi prudenziali e informativi autonomi (Titoli III e IV) che presuppongono un livello di tutela differenziato, mentre le cripto-attività residuali - tipicamente utility token, token di accesso a piattaforme e analoghi strumenti non collegati ad attività di riserva né agganciati a valute ufficiali - mancano di meccanismi di stabilità intrinseci e presentano profili di rischio più immediati per l'investitore retail.

Il meccanismo riprende, in termini funzionali, il modello del «periodo di riflessione» già noto nel diritto dei consumatori europeo (Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori), adattandolo alle specificità della negoziazione di cripto-attività: assenza di beni fisici da restituire, regolamento istantaneo su blockchain, variabilità del valore nel tempo.

Il periodo di 14 giorni: dies a quo e modalità di esercizio

Il diritto di recesso decorre dalla data in cui il detentore al dettaglio ha prestato il proprio consenso all'acquisto. Non è dunque il momento del trasferimento tecnico delle cripto-attività sul wallet del cliente a fare scattare il termine, bensì la manifestazione di volontà contrattuale: il clic di conferma sull'acquisto, la firma digitale dell'accordo o l'equivalente atto di adesione all'offerta.

Il periodo di 14 giorni è di calendario, non lavorativi, e il recesso non richiede alcuna giustificazione da parte del detentore al dettaglio. Questa soluzione - il cd. «recesso ad nutum» - elimina il rischio di contestazioni circa la validità della motivazione addotta, rafforzando la posizione del consumatore in un settore in cui la volatilità dei prezzi potrebbe indurlo a rivalutare rapidamente la decisione di acquisto.

L'esercizio avviene mediante comunicazione all'offerente o al CASP che ha collocato le cripto-attività: il regolamento non prescrive una forma specifica, ma gli emittenti devono rendere le modalità chiare e accessibili nel White Paper e, preferibilmente, attraverso canali digitali di semplice utilizzo (form online, e-mail dedicata, pulsante «recedi» nell'area riservata).

Rimborso: tempi, mezzo di pagamento e costi

In caso di recesso validamente esercitato, l'offerente o il CASP che ha effettuato il collocamento è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal detentore al dettaglio - incluse le eventuali spese inizialmente addebitate - senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso. Questo doppio termine (14 giorni per recedere + 14 giorni per il rimborso) definisce una finestra operativa complessiva di circa quattro settimane dall'acquisto entro cui il rapporto può sciogliersi senza costi per il cliente.

Il rimborso deve avvenire con il medesimo mezzo di pagamento utilizzato per l'operazione originaria, salvo espressa deroga scritta del cliente. La finalità è evitare che il cambio di canale di rimborso imponga all'investitore costi impliciti (commissioni di conversione valutaria, spread di cambio crypto/fiat) o ritardi tecnici. Se il pagamento è stato effettuato in euro tramite bonifico bancario, il rimborso sarà in euro tramite bonifico; se in stablecoin EMT, in stablecoin EMT.

La previsione che nessuna spesa o costo debba gravare sul detentore al dettaglio in virtù del rimborso è di portata ampia: sono vietate non solo commissioni di recesso esplicite, ma anche il trasferimento al cliente delle fee di rete blockchain eventualmente sostenute dall'offerente per il ri-trasferimento delle cripto-attività, a meno che tali fee non siano state espressamente pattuite in capo al cliente in sede contrattuale (situazione che lo stesso articolo sembra escludere per la fase del rimborso).

Obblighi informativi nel White Paper

L'articolo 13, paragrafo 3, impone agli offerenti di cripto-attività di inserire nel White Paper le informazioni relative al diritto di recesso previsto al paragrafo 1. Questa previsione si coordina con l'articolo 6 MiCA, che disciplina il contenuto obbligatorio del White Paper per le cripto-attività diverse da ART ed EMT, e con l'allegato I del regolamento, che specifica le sezioni richieste.

Dal punto di vista pratico, la sezione del White Paper dedicata al diritto di recesso deve indicare almeno: (i) che il diritto esiste e a quali acquirenti spetta (solo detentori al dettaglio); (ii) la durata del periodo di 14 giorni e il dies a quo; (iii) le modalità di comunicazione del recesso; (iv) le modalità e i tempi del rimborso; (v) le circostanze di esclusione del diritto (ammissione alla negoziazione, scadenza del periodo di sottoscrizione). Un White Paper carente su questi punti espone l'emittente a rilievi da parte dell'autorità competente prima della pubblicazione e, a posteriori, a contestazioni da parte dei clienti in merito alla validità o all'efficacia del recesso.

Esclusioni: cripto-attività già ammesse alla negoziazione e fine del periodo di sottoscrizione

Il paragrafo 4 esclude il diritto di recesso quando le cripto-attività siano già state ammesse alla negoziazione prima dell'acquisto da parte del detentore al dettaglio. La ratio è chiara: in un mercato secondario liquido il detentore può disinvestire in qualsiasi momento semplicemente cedendo i propri token a un terzo sul mercato, senza necessità di uno strumento di recesso unilaterale nei confronti dell'emittente. Il recesso ex articolo 13 è concepito come tutela per la fase di offerta primaria, in cui manca un prezzo di mercato e l'investitore retail è nella posizione più vulnerabile.

Il paragrafo 5 aggiunge una seconda causa di esclusione: se l'offerente ha fissato un termine per l'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 10 MiCA, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la chiusura del periodo di sottoscrizione. Questa previsione tutela la certezza del closing dell'operazione di raccolta: gli offerenti che strutturano Initial Coin Offering (ICO) o Token Generation Event (TGE) con finestre temporali precise non devono temere richieste di rimborso post-closing da parte di sottoscrittori che si sono ravveduti a campagna conclusa.

Coordinamento con la tutela contrattuale e consumeristica

Il diritto di recesso dell'articolo 13 MiCA convive con gli istituti del diritto nazionale applicabile in materia di contratti a distanza e tutela dei consumatori. Nelle giurisdizioni in cui la Direttiva 2011/83/UE è recepita, il detentore al dettaglio potrebbe in astratto invocare anche il recesso di 14 giorni previsto per i contratti a distanza; tuttavia, dato che le cripto-attività hanno natura di «contenuto digitale» e l'esecuzione avviene quasi sempre in modalità immediata con il consenso del consumatore, nella pratica la disciplina settoriale MiCA tende a prevalere come lex specialis. Gli emittenti dovranno coordinare i propri moduli contrattuali con i servizi legali per evitare incongruenze tra i due regimi, soprattutto in materia di forma e termini di rimborso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il diritto di recesso dell'articolo 13 MiCA si applica anche all'acquisto di Bitcoin o Ether?

No. L'articolo 13 si applica alle cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT, ma opera esclusivamente nelle fasi di offerta al pubblico da parte di un offerente o di collocamento da parte di un CASP per conto dell'offerente. Acquisti su mercati secondari (exchange), dopo che le cripto-attività sono già state ammesse alla negoziazione, sono esclusi dal paragrafo 4. L'acquisto di Bitcoin o Ether su un exchange è un acquisto su mercato secondario: non vi è un offerente nel senso MiCA e il diritto di recesso non si applica.

Se l'offerente non menziona il diritto di recesso nel White Paper, il consumatore perde tale diritto?

No. L'obbligo di informativa nel White Paper è a carico dell'offerente e la sua violazione può esporlo a sanzioni da parte dell'autorità competente e a responsabilità nei confronti dei possessori ai sensi dell'articolo 15 MiCA. Il diritto sostanziale di recesso deriva direttamente dal regolamento e non è condizionato alla sua menzione nel White Paper: il detentore al dettaglio può esercitarlo anche in assenza di informativa.

Il recesso si applica anche agli ART e agli EMT acquistati in fase di offerta primaria?

No. L'articolo 13 esclude esplicitamente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica. Gli EMT devono essere rimborsabili in qualsiasi momento al valore nominale (articolo 45 MiCA), il che offre una protezione strutturale diversa e più ampia. Gli ART sono soggetti a un regime prudenziale separato nel Titolo III; le tutele degli investitori ART sono disciplinate da altre disposizioni, non dal recesso ex art. 13.

Il diritto di recesso può essere escluso contrattualmente dall'offerente?

No, non nelle circostanze previste dal paragrafo 1. Il recesso è un diritto inderogabile in favore del detentore al dettaglio nelle fasi di offerta primaria ante-negoziazione. Le uniche esclusioni ammesse sono quelle tassativamente previste dal regolamento (ammissione alla negoziazione ante-acquisto; scadenza del periodo di sottoscrizione). Clausole contrattuali che tentassero di escludere o limitare il recesso in altri casi sarebbero nulle per contrasto con norma imperativa.

Cosa succede alle cripto-attività già trasferite al wallet del cliente se questi esercita il recesso?

Il regolamento disciplina il rimborso del corrispettivo pagato dal cliente, non il meccanismo di re-trasferimento tecnico delle cripto-attività. L'offerente o il CASP dovrà prevedere nelle proprie procedure operative il recupero o la compensazione del valore dei token oggetto di recesso. Nella pratica, i contratti di acquisto dovranno specificare che il recesso comporta l'obbligo del cliente di non alienare o trasferire i token nel periodo di 14 giorni, o in alternativa che il rimborso avviene al valore di acquisto originario indipendentemente da eventuali movimenti di prezzo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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