Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a) informazioni sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b) informazioni sull’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c) informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d) informazioni sul progetto di cripto-attività;

e) informazioni sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f) informazioni sulla cripto-attività;

g) informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i) informazioni sui rischi;

j) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.». Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

4. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a) la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b) la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c) la cripto-attività può non essere liquida;

d) se l’offerta al pubblico ha come oggetto utility token, tale utility token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) ;

f) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6. I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c) l’offerta al pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) , o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In sintesi

  • Il White Paper deve contenere dieci categorie di informazioni obbligatorie, tra cui dati sull'offerente, sul progetto, sulla tecnologia, sui rischi e sugli impatti ambientali del meccanismo di consenso.
  • Tutte le informazioni devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; il documento non può omettere dati sostanziali né contenere previsioni sul valore futuro della cripto-attività.
  • La prima pagina deve riportare una dichiarazione visibile che il White Paper non è stato approvato da alcuna autorità competente UE; l'organo di amministrazione firma una dichiarazione di conformità e veridicità.
  • Il documento include una sintesi in linguaggio non tecnico con specifiche avvertenze per i potenziali possessori, distinguendo il White Paper da un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129.
  • È richiesta la data di notifica, un indice, la versione in almeno una lingua ufficiale UE e il formato leggibile meccanicamente secondo gli ITS elaborati da ESMA e ABE.
  • Per i meccanismi di consenso l'ESMA elabora RTS sui criteri di sostenibilità, tenendo conto di uso energetico, emissioni di gas serra e produzione di rifiuti.
Indice dei contenuti

Il White Paper come documento fondativo dell'offerta

L'articolo 6 del Regolamento MiCA definisce la struttura e il contenuto del White Paper per le «altre cripto-attività» (utility token e assimilati) - cioè quelle cripto-attività che non rientrano né nella categoria degli ART (token collegati ad attività) né degli EMT (token di moneta elettronica). Si tratta del documento-chiave che l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione deve predisporre prima di qualsiasi offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione nell'Unione europea. Il White Paper non è assimilabile a un prospetto finanziario ai sensi del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129: lo specifica espressamente il paragrafo 7, lettera d), proprio per evitare confusioni di regime. Tuttavia, le sue funzioni pratiche sono analoghe: fornire al pubblico tutte le informazioni necessarie per una decisione di investimento consapevole.

Il documento è redatto dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o - nei casi previsti - dal gestore della piattaforma di negoziazione. Se il White Paper viene redatto da un soggetto diverso da queste figure istituzionali, occorre indicare l'identità del redattore e la ragione per cui è stato coinvolto: questa previsione punta a garantire trasparenza sulla catena di responsabilità editoriale del documento.

Le dieci categorie di informazioni obbligatorie

Il paragrafo 1 elenca dieci macro-categorie di informazioni che il White Paper deve contenere, con rinvio all'Allegato I per la specificazione di dettaglio. In sintesi:

(a) Informazioni sull'offerente: ragione sociale, forma giuridica, sede, persone con funzioni direttive; (b) informazioni sull'emittente se diverso dall'offerente; (c) informazioni sul gestore della piattaforma se è lui a redigere il documento; (d) informazioni sul progetto: obiettivi, stato di avanzamento, roadmap; (e) informazioni sull'offerta: tipologia, quantità di token, eventuale prezzo, uso dei proventi; (f) informazioni sulla cripto-attività: caratteristiche tecniche, protocollo di consenso, smart contract; (g) diritti e obblighi connessi: diritti di rimborso, utilizzo del token, governance; (h) tecnologia sottostante: infrastruttura DLT, standard tecnici adottati; (i) rischi per i possessori e per l'offerente; (j) impatti ambientali del meccanismo di consenso, con particolare riguardo all'energia consumata, alle emissioni di CO₂ e alla produzione di rifiuti elettronici.

L'ultimo punto è una novità rilevante rispetto alla regolamentazione preesistente dei mercati finanziari: il legislatore europeo ha inteso inserire la dimensione ESG direttamente nel documento di offerta, rendendo trasparente il profilo ambientale della tecnologia utilizzata. Gli RTS elaborati da ESMA ai sensi del paragrafo 12 specifieranno metodologie e formati per questa disclosure.

Il regime di responsabilità e le dichiarazioni obbligatorie

I paragrafi 3 e 6 disegnano un sistema di responsabilità tripartita. La dichiarazione di prima pagina (paragrafo 3) avvisa i lettori che il documento non ha ricevuto alcun visto preventivo da parte di un'autorità competente; questa caratteristica - assente nel regime dei prospetti - significa che la responsabilità per il contenuto grava interamente sull'offerente. La dichiarazione dell'organo di amministrazione (paragrafo 6), inserita dopo quella di prima pagina, ha invece valore di attestazione interna: i componenti dell'organo di gestione certificano che il White Paper è conforme al Titolo II del Regolamento e che le informazioni contenute sono corrette. In caso di dichiarazione mendace o fuorviante, si apre la responsabilità civile prevista dall'articolo 15 MiCA nei confronti dei possessori che hanno subito danni.

Il paragrafo 4 introduce un divieto esplicito: il White Paper non può contenere affermazioni sul «valore futuro» della cripto-attività, ad eccezione della sola dichiarazione obbligatoria di rischio del paragrafo 5. Questo divieto di «forward-looking statements» sul valore ha una portata pratica molto ampia: qualunque proiezione di rendimento, stima di apprezzamento o promessa implicita di guadagno è vietata. La previsione si allinea alle prassi già consolidate nel diritto dei valori mobiliari.

La dichiarazione di rischio obbligatoria (paragrafo 5)

Il paragrafo 5 impone una dichiarazione standardizzata che deve figurare nel White Paper e che avverte il potenziale possessore su sei profili di rischio specifici: possibile perdita totale o parziale del valore; possibile non-trasferibilità; possibile illiquidità; per gli utility token, il rischio che il token non sia scambiabile con il bene o servizio promesso in caso di fallimento o abbandono del progetto; esclusione dalla copertura dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla Direttiva 97/9/CE (ISD); esclusione dalla copertura dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla Direttiva 2014/49/UE (DGSD). Quest'ultimo punto è cruciale nella distinzione tra cripto-attività ed EMT: gli EMT sono emessi da istituti di moneta elettronica soggetti alla Direttiva EMD2, mentre le «altre cripto-attività» non godono di alcuna protezione di deposito.

La sintesi e le avvertenze aggiuntive (paragrafo 7)

Il White Paper deve includere una sintesi in linguaggio non tecnico, accessibile anche a chi non ha competenze finanziarie avanzate. Questa sintesi - che ricorda per funzione il KID dei fondi KIID o il «documento di informazioni chiave» dei PRIIPs - deve essere accompagnata da quattro avvertenze specifiche: (a) è un'introduzione, non va letta come sostituto del documento integrale; (b) la decisione di acquisto deve basarsi sull'intero White Paper; (c) l'offerta al pubblico di cripto-attività non costituisce offerta di strumenti finanziari; (d) il White Paper non è un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La combinazione di queste avvertenze serve a prevenire fraintendimenti sia giuridici (confusione con la disciplina dei valori mobiliari) sia pratici (decisioni affrettate basate sul solo documento-sintesi).

Requisiti formali e standardizzazione tecnica

Il paragrafo 8 richiede data di notifica e indice; il paragrafo 9 disciplina la lingua: il documento deve essere redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine o in una lingua «comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» (locuzione che nella prassi si traduce quasi sempre con l'inglese). Se l'offerta è rivolta anche ad altri Stati UE, il White Paper va tradotto anche nella lingua ufficiale di quegli Stati oppure nella stessa lingua finanziaria internazionale. Il paragrafo 10 richiede il formato leggibile meccanicamente: gli ITS che ESMA doveva presentare entro il 30 giugno 2024 stabiliranno i moduli e i template standard. Il rispetto di questo requisito tecnico è rilevante in chiave di interoperabilità con il registro pubblico dell'ESMA previsto dall'articolo 109 MiCA, dove tutti i White Paper notificati vengono resi disponibili al pubblico.

Operatività per gli emittenti: checklist pratica

Per un emittente di utility token che si appresta a redigere il proprio White Paper ai sensi dell'articolo 6, il processo operativo comprende: (1) raccogliere tutte le informazioni previste dall'Allegato I e dalle eventuali specifiche degli ITS; (2) assicurarsi che nessun dato sia fuorviante o incompleto; (3) inserire in prima pagina la dichiarazione di non-approvazione; (4) far firmare la dichiarazione di conformità da parte dell'organo di amministrazione; (5) inserire la dichiarazione di rischio standardizzata del paragrafo 5; (6) redigere la sintesi con le quattro avvertenze obbligatorie; (7) aggiungere data e indice; (8) verificare la conformità linguistica rispetto agli Stati di destinazione; (9) convertire il documento nel formato leggibile meccanicamente richiesto dagli ITS; (10) notificare il documento all'autorità competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di offerta, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1. Va ricordato che per le offerte che non superano certe soglie - in particolare l'esenzione dell'articolo 4 per offerte rivolte a meno di 150 persone per Stato membro o per corrispettivi totali inferiori al limite fissato - il White Paper non è obbligatorio, ma la sua predisposizione volontaria è comunque raccomandata a fini di trasparenza e di eventuali collocamenti futuri.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è responsabile del contenuto del White Paper?

L'offerente è il principale responsabile. Quando il White Paper è redatto dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dal gestore della piattaforma, la responsabilità grava su quel soggetto. L'organo di amministrazione dell'emittente firma una dichiarazione di conformità e veridicità ai sensi del paragrafo 6.

Il White Paper deve essere approvato dall'autorità competente?

No: per le altre cripto-attività (utility token) il White Paper è notificato all'autorità competente ma non riceve un'approvazione preventiva. Il documento deve riportare in prima pagina la dichiarazione che non è stato approvato da alcuna autorità UE. Questa caratteristica distingue il regime MiCA da quello dei prospetti.

È possibile inserire nel White Paper previsioni sul valore futuro del token?

No. Il paragrafo 4 vieta espressamente affermazioni sul valore futuro della cripto-attività, ad eccezione della sola dichiarazione di rischio standardizzata del paragrafo 5. Qualunque proiezione di rendimento, promessa di apprezzamento o stima di ritorno sull'investimento è vietata.

In quale lingua deve essere redatto il White Paper?

In una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale (nella prassi, l'inglese). Se l'offerta è rivolta anche ad altri Stati UE, il documento deve essere tradotto anche nella lingua di quegli Stati oppure redatto nella lingua finanziaria internazionale già scelta.

Qual è la differenza tra White Paper e prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129?

Il White Paper MiCA disciplina l'offerta di cripto-attività che non costituiscono strumenti finanziari; il prospetto riguarda invece offerte di valori mobiliari. I due regimi si escludono a vicenda: il paragrafo 7 del presente articolo impone un'avvertenza esplicita che il White Paper non è un prospetto e che l'offerta di cripto-attività non equivale a un'offerta di strumenti finanziari.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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