Testo dell'articoloVigente
Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 – Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica a meno che tale persona:
a) sia una persona giuridica;
b) abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;
c) abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;
d) abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;
e) abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;
f) abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;
g) rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.
2. Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:
a) un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;
b) un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale o in cripto-attività;
c) un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori qualificati.
3. Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:
a) la cripto-attività è offerta gratuitamente;
b) la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro distribuito o la convalida delle operazioni;
c) l’offerta riguarda un utility token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;
d) il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’offerente.
Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati personali all’offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività. Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta al pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’offerente invia all’autorità competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d). Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’autorità competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’offerente.
4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica.
5. L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:
a) esista un’altra offerta al pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o
b) la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.
6. Qualora l’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica abbia come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’offerta al pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.
7. Qualsiasi successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta al pubblico. Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.
8. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione: le «altre cripto-attività» nel sistema MiCA
Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) articola il proprio campo di applicazione su tre categorie distinte di cripto-attività: i token collegati ad attività (ART), i token di moneta elettronica (EMT) e le «altre cripto-attività», categoria residuale che comprende principalmente gli utility token e i token non classificabili nelle prime due categorie. L'articolo 4 governa esclusivamente quest'ultima categoria e costituisce il pilastro del Titolo II del regolamento, dettando le condizioni alle quali un soggetto può legittimamente offrire al pubblico nell'Unione Europea questo tipo di cripto-attività.
La distinzione è fondamentale sotto il profilo operativo: gli ART sono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a un paniere di valute ufficiali, materie prime o altre cripto-attività, e sono soggetti alla disciplina più stringente del Titolo III; gli EMT sono agganciati al valore di una sola valuta ufficiale e ricadono nel Titolo IV; tutte le altre cripto-attività - compresi i classici utility token, i governance token non ibridi e i token di accesso a servizi digitali - sono disciplinate dal Titolo II e specificamente dall'articolo 4 quanto all'offerta al pubblico.
I requisiti obbligatori per l'offerta al pubblico
Il paragrafo 1 stabilisce un elenco cumulativo di condizioni che l'offerente deve soddisfare prima di avviare l'offerta. Il primo requisito è di natura soggettiva: solo le persone giuridiche possono offrire al pubblico cripto-attività nell'Unione. Questa scelta normativa mira a garantire un interlocutore responsabile e dotato di capacità giuridica pienamente operativa, escludendo le persone fisiche dalla veste di offerenti formali (ferma restando la possibilità che persone fisiche acquistino e detengano cripto-attività senza restrizioni).
I requisiti procedurali si snodano lungo quattro passaggi sequenziali: redazione del white paper conforme all'art. 6, notifica del white paper all'autorità competente ai sensi dell'art. 8, pubblicazione del white paper secondo le modalità dell'art. 9, pubblicazione delle comunicazioni di marketing nel rispetto dell'art. 7 e dell'art. 9. L'offerente deve inoltre rispettare gli obblighi sostanziali dell'art. 14, che impone doveri di onestà, chiarezza e non ingannevolezza nelle comunicazioni, nonché obblighi informativi continui verso i possessori.
Va sottolineato che il white paper per le «altre cripto-attività» non è soggetto ad approvazione preventiva da parte dell'autorità competente - a differenza di quanto previsto per ART ed EMT - ma a mera notifica. Ciò implica che la responsabilità per l'accuratezza e la completezza del documento ricade interamente sull'offerente e sulle persone fisiche che lo sottoscrivono ai sensi dell'art. 6, paragrafo 10.
Le esenzioni dall'obbligo di white paper: offerte limitate per numero e valore
Il paragrafo 2 introduce tre esenzioni soggettive e quantitative che esonerano dall'obbligo di redigere, notificare e pubblicare il white paper (ma non dagli altri obblighi del paragrafo 1, in particolare l'obbligo di essere persona giuridica e di rispettare l'art. 14).
La prima esenzione riguarda le offerte rivolte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro che agiscono per proprio conto. Il limite si applica per Stato membro: un'offerta a 140 persone in Italia e 140 persone in Francia è esente, anche se i destinatari complessivi nell'Unione superano 150. Si tratta di un'esenzione calibrata sulle offerte «private» a cerchie ristrette di investitori.
La seconda esenzione copre le offerte il cui corrispettivo totale nell'Unione non supera 1.000.000 EUR nell'arco di 12 mesi dall'inizio dell'offerta. Questa soglia si calcola aggregando tutte le vendite effettuate in tutti gli Stati membri nel periodo di riferimento. Un'offerta che inizialmente rispetta la soglia ma la supera nel corso dell'anno dovrà adeguarsi retroattivamente agli obblighi del paragrafo 1, con evidenti difficoltà operative che impongono un monitoraggio continuo.
La terza esenzione riguarda le offerte rivolte esclusivamente a investitori qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori. La condizione è doppia: non basta che l'offerta sia «riservata» agli investitori qualificati in termini di marketing, ma le cripto-attività devono essere tecnicamente o contrattualmente inaccessibili ai non qualificati, ad esempio attraverso meccanismi di KYC/AML che verifichino lo status del sottoscrittore al momento dell'acquisto e impediscano il trasferimento a soggetti non qualificati.
Le esenzioni oggettive: gratuità, mining, utility e reti limitate
Il paragrafo 3 introduce esenzioni di carattere oggettivo, legate alla natura dell'offerta piuttosto che alle sue dimensioni quantitative. Queste esenzioni esonerano dall'intero Titolo II, non solo dall'obbligo di white paper.
La prima esenzione riguarda le cripto-attività offerte gratuitamente. Tuttavia, il regolamento precisa che un'offerta non è «gratuita» se gli acquirenti devono fornire dati personali in cambio (la cessione di dati è equiparata a un corrispettivo economico, coerentemente con la direttiva 2019/770) o se l'offerente riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari. Il modello del «faucet» in cui l'utente guadagna token in cambio di visualizzazione di pubblicità potrebbe quindi non qualificarsi come offerta gratuita ai fini MiCA.
La seconda esenzione riguarda le cripto-attività create automaticamente come ricompensa per il mantenimento del registro distribuito o la validazione delle operazioni (mining in proof-of-work, staking in proof-of-stake). I validatori che ricevono block reward non sono «offerenti» ai sensi del regolamento; il token viene creato dal protocollo stesso, non offerto da un soggetto terzo.
La terza esenzione copre l'offerta di utility token che forniscono accesso a un bene o servizio già esistente e già operativo al momento dell'offerta. Questa esenzione è strettamente interpretata: il bene o il servizio deve essere disponibile e fruibile, non meramente pianificato. Il paragrafo 6 specifica, a contrario, che se il bene o servizio non è ancora esistente, l'offerta è ammessa ma la durata dell'offerta non può superare i 12 mesi dalla pubblicazione del white paper.
La quarta esenzione riguarda le cripto-attività utilizzabili esclusivamente in una rete limitata di esercenti. Il regolamento prevede però una procedura di controllo: se il corrispettivo totale dell'offerta supera 1.000.000 EUR per periodo di 12 mesi, l'offerente deve notificare all'autorità competente una descrizione dell'offerta e spiegare perché ritiene di rientrare nell'esenzione; l'autorità può poi adottare una decisione motivata negando l'esenzione qualora non ritenga la rete sufficientemente limitata.
Il principio anti-elusivo: l'annuncio di ammissione alla negoziazione
Il paragrafo 4 introduce una clausola anti-elusiva fondamentale: le esenzioni dei paragrafi 2 e 3 perdono efficacia nel momento in cui l'offerente (o chiunque agisca per suo conto) annuncia in qualsiasi comunicazione l'intenzione di chiedere l'ammissione alla negoziazione della cripto-attività su una piattaforma.
La ratio è evidente: le esenzioni sono pensate per offerte circoscritte e a finalità non speculativa; non appena l'offerente manifesta l'ambizione di rendere la cripto-attività liberamente negoziabile su un mercato secondario, il rischio per gli investitori al dettaglio aumenta in modo significativo, e con esso la necessità di disclosure completa tramite white paper. Questa regola impone agli offerenti che valutano una futura quotazione di pianificare fin dall'inizio il percorso di compliance come se l'esenzione non fosse applicabile.
Servizi accessori, offerte successive e riuso del white paper
Il paragrafo 5 stabilisce che l'autorizzazione come CASP ai sensi dell'art. 59 non è necessaria per la prestazione di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività o per i servizi di trasferimento relativi a cripto-attività le cui offerte sono esenti ai sensi del paragrafo 3, salvo che esista un'altra offerta non esente della stessa cripto-attività o che questa sia ammessa alla negoziazione. Questa disposizione evita un'asimmetria regolatoria per cui il servizio accessorio sarebbe soggetto a un regime più oneroso dell'offerta principale.
Il paragrafo 7 chiarisce la disciplina delle offerte successive: ogni nuova offerta è autonoma e richiede il rispetto del paragrafo 1, ma non è necessario redigere un nuovo white paper se quello precedente è già pubblicato ai sensi degli artt. 9 e 12 e il soggetto responsabile della sua redazione consente per iscritto al riuso. Questo meccanismo favorisce la continuità dei progetti che accedono al mercato in più tranche successive.
Il paragrafo 8 chiarisca infine che se un offerente esente redige volontariamente un white paper, l'intero Titolo II si applica come se l'esenzione non operasse. Si tratta di una conseguenza significativa: optare per il white paper volontario non è una scelta neutra, ma attiva l'intero corpus degli obblighi del Titolo II, incluse le responsabilità civili per informazioni inesatte o fuorvianti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'associazione non riconosciuta può offrire al pubblico cripto-attività senza white paper?
No. Il paragrafo 1 richiede espressamente che l'offerente sia una persona giuridica. Un'associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, non può essere offerente ai sensi dell'art. 4 MiCA; sarebbe necessario trasformarla in un ente dotato di personalità giuridica (associazione riconosciuta, s.r.l., ecc.) prima di avviare qualsiasi offerta pubblica.
Se un'offerta inizia sotto la soglia di 1.000.000 EUR ma la supera dopo tre mesi, cosa accade?
L'esenzione del paragrafo 2, lettera b), cessa di operare dal momento in cui la soglia viene superata. L'offerente deve sospendere l'offerta fino a quando non ha redatto, notificato e pubblicato il white paper conforme all'art. 6; la prosecuzione dell'offerta senza white paper dopo il superamento della soglia costituisce una violazione del regolamento.
Il token di un programma fedeltà di una catena di supermercati rientra sempre nell'esenzione della rete limitata?
Non necessariamente. La «rete limitata» deve essere genuinamente chiusa: se i token sono trasferibili su piattaforme di scambio esterne o acquistabili da soggetti terzi senza rapporto contrattuale con l'emittente, l'esenzione non opera. Occorre analizzare caso per caso la struttura tecnica e contrattuale del token; se il corrispettivo annuo supera 1.000.000 EUR è in ogni caso obbligatoria la notifica all'autorità competente.
Un white paper redatto volontariamente da un offerente esente attiva gli obblighi di responsabilità civile?
Sì. Il paragrafo 8 stabilisce che se il white paper è redatto volontariamente, l'intero Titolo II si applica, inclusa la responsabilità per informazioni inesatte, non chiare o fuorvianti ai sensi degli artt. 14 e 15. L'offerente non può quindi redigere il white paper «per trasparenza» e poi invocare l'esenzione per sottrarsi alle conseguenze di eventuali inesattezze.
Qual è il regime applicabile a un token che inizialmente è un utility token esente e poi evolve verso caratteristiche di ART?
MiCA non prevede una procedura automatica di «riclassificazione». Se le caratteristiche del token cambiano in modo da renderlo un ART (ad esempio perché il suo valore viene agganciato a un paniere di attività di riferimento), l'emittente deve valutare se ricade nella disciplina del Titolo III e, in tal caso, richiedere l'autorizzazione prevista per gli emittenti di ART. Un cambio di struttura economica del token che modifica la categoria regolamentare di appartenenza richiede una revisione completa della compliance MiCA.