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Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 1/2018 opera un coordinamento generale dei riferimenti normativi, stabilendo che tutti i rinvii alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai suoi articoli presenti nell'ordinamento si intendono ora riferiti al D.Lgs. 1/2018 e ai corrispondenti articoli del codice. La norma elenca poi specifici rinvii presenti in singole disposizioni di legge — dal decreto legislativo 97/2017 al codice dei contratti pubblici, dal decreto-legge 189/2016 alla legge 56/2014 — indicando puntualmente quale articolo del nuovo codice sostituisce il corrispondente articolo della legge 225/1992. Si tratta di una clausola di coordinamento che garantisce la continuità dell'ordinamento e impedisce che le abrogazioni disposte dall'articolo 48 producano vuoti normativi nelle disposizioni che richiamano la vecchia legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 D.Lgs. 1/2018 — Coordinamento dei riferimenti normativi

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: a) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto legislativo; b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto; c) l’ articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all’articolo 17 del presente decreto; d) l’ articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all’articolo 12 del presente decreto; e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto; f) l’ articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all’articolo 7 del presente decreto; g) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all’articolo 27 del presente decreto; h) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 92, comma 1, e nell’ articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto; i) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell’ articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; l) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all’articolo 25 del presente decreto; m) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 67, commi 2 e 3, e nell’ articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; n) l’ articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell’ articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all’articolo 18, comma 3, del presente decreto; o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 1, comma 2, nell’ articolo 3, comma 1, e nell’ articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; p) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all’articolo 25 del presente decreto; q) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; r) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 1, e nell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; t) l’ articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all’articolo 7 del presente decreto; u) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto; v) l’ articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all’articolo 14 del presente decreto; z) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto. 1-bis) All’ articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole “4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.” sono sostituite con le seguenti: ” 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. articolo precedente articolo successivo

Commento

La necessità del coordinamento normativo nella tecnica legislativa

Quando un testo normativo abroga e sostituisce una legge precedente — come fa il D.Lgs. 1/2018 nei confronti della legge 225/1992 — si pone il problema di tutte le disposizioni dell'ordinamento che richiamano la legge abrogata per rinvio espresso. Senza una clausola di coordinamento, questi rinvii diverrebbero «buchi neri» normativi: il riferimento alla legge abrogata sopravviverebbe formalmente ma senza contenuto normativo aggiornato. L'articolo 47 risolve questo problema con una tecnica legislativa consolidata: la clausola generale di equiparazione (comma 1, primo periodo) integrata da un elenco specifico di rinvii (lettere a-i).

La clausola generale di equiparazione

Il primo periodo del comma 1 stabilisce il principio generale: «tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli». Si tratta di una finzione giuridica operante ope legis, che si applica automaticamente senza necessità di un formale aggiornamento di ciascuna norma richiamante. Il presupposto implicito è che esista una corrispondenza tra gli articoli della legge abrogata e quelli del nuovo codice: nei casi in cui la corrispondenza non è immediata o univoca, la clausola generale da sola sarebbe insufficiente, ed è per questo che il legislatore ha provveduto a specificare i casi di maggiore incertezza.

I rinvii specifici: analisi degli esempi più rilevanti

L'elenco delle lettere a-i copre un ampio spettro di disposizioni legislative che richiamavano la legge 225/1992. Tra i più significativi: la lettera b) chiarisce che i riferimenti agli articoli 2 e 5 della legge 225/1992 contenuti nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) si intendono ora riferiti rispettivamente agli articoli 7 (tipologia degli eventi emergenziali) e 24 (stato di emergenza) del codice. La lettera c) coordina il rinvio contenuto nel decreto-legge 189/2016 sulla ricostruzione post-sisma del centro Italia, dove il richiamo all'articolo 3-bis della legge 225/1992 si intende ora riferito all'articolo 17 (sistemi di allertamento). La lettera d) aggiorna il rinvio della legge 56/2014 (Delrio) sull'organizzazione delle Province in riferimento alle funzioni di protezione civile dei Comuni.

Rilevanza pratica per gli operatori del diritto

L'articolo 47 ha un'importanza pratica notevole per tutti coloro — giuristi, funzionari pubblici, operatori di protezione civile — che devono interpretare o applicare norme che richiamano la legge 225/1992. Prima di applicare una disposizione che contiene un rinvio a quell'atto, è necessario verificare se il rinvio rientra nell'elenco specifico di cui all'articolo 47 o se deve essere risolto tramite la clausola generale. In entrambi i casi, il risultato è che il contenuto normativo applicabile è quello del D.Lgs. 1/2018, non quello della legge abrogata. Nell'incertezza, il riferimento alla tabella di corrispondenza allegata alla relazione illustrativa del decreto può fornire un ausilio interpretativo.

Limiti della clausola di coordinamento

La clausola di coordinamento dell'articolo 47 non può risolvere tutti i casi. Quando la legge 225/1992 prevedeva norme che non hanno trovato corrispondenza nel nuovo codice — perché espressamente abrogate o perché superate dall'evoluzione normativa — il rinvio esterno alla norma soppressa si estingue insieme ad essa. In questi casi, il giudice o l'autorità amministrativa chiamati ad applicare la disposizione richiamante devono verificare se permanga una norma di contenuto equivalente nel nuovo codice o se il legislatore abbia voluto eliminare quella previsione dall'ordinamento. Il problema si pone, ad esempio, per alcune disposizioni speciali relative alla gestione degli stati di emergenza che erano contenute in decreti-legge adottati in vigenza della legge 225/1992.

Il coordinamento con i decreti attuativi e le ordinanze

L'articolo 47 opera in combinato con l'articolo 50 (norme transitorie e finali), che stabilisce che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo codice continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Questo significa che, durante il periodo transitorio, le ordinanze e i decreti attuativi adottati in vigenza della legge 225/1992 continuano ad operare e i rinvii in essi contenuti alla vecchia legge devono essere interpretati — anche qui — alla luce dell'articolo 47. La combinazione delle due norme (47 e 50) garantisce la continuità giuridica del sistema senza soluzione di continuità nella capacità operativa del Servizio nazionale.

Un esempio emblematico: il codice dei contratti pubblici

La lettera b) dell'articolo 47 chiarisce che i commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — che disciplina le procedure in deroga per gli acquisti in caso di emergenza — devono essere letti con il riferimento agli articoli 7 e 24 del D.Lgs. 1/2018. L'articolo 163 del codice dei contratti consente la deroga alle ordinarie procedure di affidamento «nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 5 della legge 225/1992»: questa norma è cruciale per la gestione degli appalti emergenziali (acquisto di generi di prima necessità, di tende, di materiali da costruzione, ecc.) e la sua corretta interpretazione dipende dall'aggiornamento del rinvio operato dall'articolo 47.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se una legge richiama la legge 225/1992, cosa devo applicare oggi?

Il D.Lgs. 1/2018 e il corrispondente articolo del codice. L'articolo 47 stabilisce che tutti i rinvii alla legge 225/1992 si intendono automaticamente riferiti al nuovo codice della protezione civile.

L'articolo 47 elenca tutti i rinvii da aggiornare?

No. L'elenco delle lettere a-i copre i casi di maggiore incertezza o rilevanza. Per tutti gli altri, opera la clausola generale del primo periodo del comma 1.

Cosa succede se la norma della legge 225/1992 richiamata non ha un corrispondente nel nuovo codice?

La clausola di coordinamento non è sufficiente in questi casi: il rinvio si estingue con la norma abrogata e l'interprete deve verificare se permanga nel nuovo codice una disposizione di contenuto equivalente.

L'articolo 47 si applica anche alle ordinanze e ai decreti attuativi adottati prima del 2018?

Sì, in combinato con l'articolo 50 (norme transitorie). I provvedimenti previgenti continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio e i loro rinvii alla legge 225/1992 vanno letti alla luce dell'articolo 47.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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