Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 1/2018 – Fondo per le emergenze nazionali ( Articolo 5, legge 225/1992
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 istituisce il Fondo per le emergenze nazionali, strumento finanziario destinato a coprire gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi di rilievo nazionale per i quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, e il suo utilizzo deve essere dettagliato in un apposito allegato al conto finanziario della Presidenza del Consiglio al termine di ciascun anno, garantendo trasparenza nella rendicontazione delle spese emergenziali.Indice dei contenuti
Il Fondo per le emergenze nazionali: funzione e ambito di applicazione
Il Fondo per le emergenze nazionali è lo strumento finanziario di ultima istanza del Servizio nazionale della protezione civile. Viene attivato esclusivamente in presenza di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del codice, vale a dire emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere affrontate con mezzi e poteri straordinari. Il presupposto indispensabile per accedere alle risorse del Fondo è la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, atto politico-amministrativo di massima rilevanza che attiva l'intero apparato straordinario previsto dal capo V del codice.
Sede istituzionale e gestione
Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. La scelta di collocare il Fondo presso il Dipartimento è coerente con la posizione di questo quale braccio operativo del Presidente del Consiglio in materia di protezione civile e consente una gestione rapida e flessibile delle risorse nelle fasi acute dell'emergenza. Il Dipartimento agisce in questo caso non come semplice organo istruttore ma come soggetto gestore delle risorse, autorizzando le spese nell'ambito dei limiti fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri che dichiara lo stato di emergenza e stanzia le risorse a valere sul Fondo.
Il rapporto con la deliberazione dello stato di emergenza
L'articolo 24 del codice disciplina in dettaglio lo stato di emergenza di rilievo nazionale: la deliberazione del Consiglio dei ministri deve indicare l'estensione temporale e territoriale dell'emergenza, individuare le prime risorse da destinare all'intervento e autorizzare l'adozione di ordinanze di protezione civile in deroga all'ordinamento vigente. Le risorse deliberate con tale atto vanno a gravare sul Fondo per le emergenze nazionali. La deliberazione può essere reiterata e integrata in caso di ulteriore aggravamento dello scenario, consentendo di aumentare la dotazione del Fondo per la specifica emergenza. Il codice prevede anche un limite massimo di durata dello stato di emergenza, prorogabile entro termini tassativi.
Rendicontazione e trasparenza
Il comma 2 impone che nel conto finanziario annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri sia predisposto un apposito allegato che evidenzia gli utilizzi delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. Questo obbligo di trasparenza contabile si affianca al più generale dovere di riferire al Parlamento previsto dall'articolo 5, comma 3, e risponde all'esigenza di un controllo democratico sull'impiego di risorse che vengono erogate in deroga alle normali procedure di bilancio, spesso in tempi brevissimi e con modalità semplificate. La Corte dei conti esercita il consueto controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze che dispongono l'utilizzo del Fondo, salvo le deroghe previste in casi di straordinaria urgenza.
Dotazione finanziaria e alimentazione del Fondo
Il Fondo per le emergenze nazionali è alimentato attraverso le leggi di bilancio, che ogni anno iscrivono una dotazione di base sul capitolo dedicato. Nei casi di grandi catastrofi - terremoti, alluvioni, eventi di eccezionale portata - la dotazione ordinaria si rivela spesso insufficiente: in queste circostanze si ricorre a decreti-legge o a fondi di riserva che integrano il Fondo in via straordinaria. La norma non fissa un importo minimo di dotazione, rimettendo la quantificazione alla legge di bilancio e agli eventuali provvedimenti urgenti del Governo. Le risorse non utilizzate entro l'anno possono essere riportate all'esercizio successivo secondo le regole ordinarie della contabilità di Stato.
Coordinamento con i contributi di solidarietà e le risorse europee
Il Fondo per le emergenze nazionali può essere integrato da risorse di provenienza esterna, in particolare attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal Regolamento (CE) n. 2022/2022 e dalla partecipazione ai meccanismi europei di risposta alle catastrofi disciplinati dalla Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di meccanismo unionale di protezione civile. Il FSUE interviene per catastrofi naturali di grandi dimensioni su richiesta dello Stato membro, con rimborsi che confluiscono nelle casse statali e possono essere destinati al rifinanziamento del Fondo ovvero al diretto indennizzo delle spese emergenziali già sostenute.
Distinzione rispetto agli altri strumenti di finanziamento emergenziale
Il Fondo per le emergenze nazionali non è l'unico strumento finanziario attivabile in caso di calamità. Occorre distinguerlo dalle risorse dei fondi regionali di protezione civile (articolo 45), che intervengono per le emergenze di tipo b) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dalle risorse proprie degli enti locali per le emergenze di tipo a). Nelle grandi catastrofi si assiste spesso a una stratificazione di fonti di finanziamento: il Fondo nazionale copre gli interventi immediati di soccorso e assistenza, mentre la ricostruzione strutturale è finanziata attraverso strumenti dedicati - come le contabilità speciali affidate ai commissari delegati di cui all'articolo 25 del codice - alimentati da apposite risorse stanziate nel tempo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando può essere utilizzato il Fondo per le emergenze nazionali?
Solo in presenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale (articolo 7, comma 1, lettera c) per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza. Non può essere utilizzato per emergenze di tipo a) o b).
Chi gestisce il Fondo?
Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, che ne gestisce le risorse nell'ambito delle ordinanze e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.
Esiste un obbligo di rendiconto?
Sì. Il comma 2 impone che al conto finanziario della Presidenza del Consiglio sia allegato un prospetto analitico degli utilizzi del Fondo per l'anno di riferimento.
Il Fondo può ricevere contributi dall'Unione europea?
Sì, indirettamente. Il Fondo di solidarietà UE e i meccanismi del sistema europeo di protezione civile possono fornire risorse che integrano quelle del Fondo nazionale, su richiesta dello Stato italiano.