Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 D.Lgs. 1/2018 – Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione ( Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. le

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 43 del D.Lgs. 1/2018 individua e denomina il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione. Si tratta delle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi. Il comma 2 disciplina il meccanismo dei trasferimenti a favore di altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti: tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei rispettivi stati di previsione.
Indice dei contenuti

La funzione del Fondo nel sistema finanziario della protezione civile

Il D.Lgs. 1/2018 organizza il sistema finanziario della protezione civile attorno a tre fondi distinti: il Fondo nazionale per la previsione e la prevenzione (articolo 43), il Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44) e il Fondo regionale (articolo 45). Questa tripartizione riflette la distinzione funzionale tracciata dall'articolo 2 tra attività di previsione e prevenzione - che hanno carattere ordinario e programmato - e gestione dell'emergenza - che ha carattere eccezionale e urgente. Il Fondo di cui all'articolo 43 finanzia dunque la fase «a regime» del Servizio nazionale, non quella emergenziale.

Composizione e provenienza delle risorse

Le risorse del Fondo coincidono con le dotazioni destinate al Dipartimento della protezione civile e iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La norma non fissa un importo minimo garantito né un criterio di determinazione annuale, rimettendo la quantificazione alle leggi di bilancio e ai provvedimenti di assestamento. Questo approccio è comune nella legislazione organizzativa italiana: il codice crea il contenitore giuridico (il «Fondo»), mentre la dotazione concreta è definita dal ciclo di bilancio ordinario.

Il meccanismo di trasferimento ad altre amministrazioni

Il comma 2 disciplina un meccanismo tecnico-contabile di frequente utilizzo nella finanza pubblica italiana: quando il Dipartimento della protezione civile intende finanziare la realizzazione di piani, programmi o progetti da parte di altre amministrazioni dello Stato, le somme non vengono trasferite direttamente ma sono prima versate all'entrata del bilancio statale e poi riassegnate dal Ministro dell'economia e delle finanze alle unità di voto dei competenti stati di previsione. Il meccanismo della riassegnazione è disciplinato dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in materia di contabilità pubblica, e garantisce la tracciabilità contabile del flusso di risorse.

Distinzione rispetto al Fondo per le emergenze nazionali

È importante non confondere il Fondo di cui all'articolo 43 con il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Quest'ultimo viene attivato esclusivamente in presenza di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e solo dopo la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri. Il Fondo per la previsione e la prevenzione ha invece una vocazione ordinaria: finanzia studi di pericolosità, campagne di informazione, formazione degli operatori, realizzazione e aggiornamento dei piani di protezione civile, manutenzione dei sistemi di allertamento, e attività dei centri di competenza di cui all'articolo 21.

Profili di coordinamento con il Fondo regionale

Il Fondo regionale di cui all'articolo 45 è distinto dal Fondo nazionale per la previsione e la prevenzione, ma può avere funzioni parzialmente sovrapponibili quando è destinato al potenziamento dei sistemi regionali attraverso investimenti in attività di previsione e prevenzione a scala locale. Il riparto tra fondi e il raccordo finanziario con le Regioni sono disciplinati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 15, che possono prevedere quote di cofinanziamento e condizioni di accesso. In questa architettura, il Fondo dell'articolo 43 funge da «livello nazionale» mentre il Fondo dell'articolo 45 rappresenta la componente territoriale del finanziamento delle attività non emergenziali.

Trasparenza e rendicontazione

L'articolo 5, comma 3, del codice prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale e del Fondo per le emergenze nazionali. Questo obbligo di rendiconto parlamentare garantisce un presidio democratico sull'impiego delle risorse pubbliche destinate alla protezione civile. Il conto finanziario della Presidenza del Consiglio deve evidenziare, in appositi allegati, gli utilizzi di ciascun fondo, favorendo la comparazione tra stanziamenti e spese effettive e consentendo una valutazione dell'efficienza della programmazione pluriennale delle attività di previsione e prevenzione.

Implicazioni per i soggetti beneficiari

Le amministrazioni pubbliche, i centri di competenza e gli enti di ricerca che partecipano alle attività di previsione e prevenzione finanziate dal Fondo devono rispettare le procedure di riassegnazione contabile e le condizioni stabilite nelle convenzioni o accordi con il Dipartimento della protezione civile. Le attività finanziate devono essere coerenti con i piani nazionali di cui all'articolo 18 e con gli indirizzi contenuti nelle direttive presidenziali. I trasferimenti non rientrano, di norma, nel perimetro del patto di stabilità interno o negli obiettivi di finanza pubblica delle amministrazioni destinatarie, in quanto trattasi di risorse finalizzate vincolate.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il Fondo dell'articolo 43 serve anche per le emergenze?

No. Il Fondo per la previsione e la prevenzione finanzia attività ordinarie e programmate. Per le emergenze di rilievo nazionale si utilizza il separato Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44).

Come vengono trasferite le risorse alle altre amministrazioni?

Le somme sono prima versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità di voto degli stati di previsione delle amministrazioni competenti.

Chi approva l'entità del Fondo ogni anno?

La quantificazione annuale del Fondo è determinata dalla legge di bilancio e dagli eventuali provvedimenti di assestamento; il codice non fissa un importo minimo.

Esiste un obbligo di rendiconto parlamentare sull'uso del Fondo?

Sì. L'articolo 5, comma 3, del codice prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sull'utilizzo di tutti e tre i fondi della protezione civile, compreso quello per la previsione e la prevenzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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