Art. 43 D.Lgs. 1/2018 — Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione ( Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. le
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 43 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione della conformità
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- Art. 43 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finanziarie
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