Testo dell'articoloVigente
Art. 42 D.Lgs. 1/2018 — Comitato nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, le
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell’ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l’attività della singola Commissione.
4. Fino all’insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014. articolo precedente articolo successivo
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Commento
Il ruolo del volontariato organizzato nel Servizio nazionale
Il volontariato di protezione civile costituisce una componente strutturale e non meramente accessoria del Servizio nazionale disciplinato dal D.Lgs. 1/2018. L'articolo 42 riconosce l'esigenza che questa componente disponga di un canale istituzionale di partecipazione alle decisioni che la riguardano, creando il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile quale sede stabile di consultazione. La norma si inserisce nel solco dell'articolo 34, che disciplina l'iscrizione e l'organizzazione del volontariato negli appositi elenchi, e dell'articolo 32, che fissa i principi di tutela e valorizzazione del volontario.
Struttura bicamerale: Commissione nazionale e Commissione territoriale
Il tratto più originale dell'articolo 42 è la struttura bicamerale del Comitato. La Commissione nazionale rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), vale a dire le organizzazioni di volontariato a vocazione nazionale (come la Croce Rossa Italiana, il CNSAS, le organizzazioni nazionali di radioamatori e le reti nazionali di gruppi comunali). La Commissione territoriale rappresenta invece i soggetti iscritti negli elenchi regionali e provinciali, garantendo che anche la dimensione locale e di prossimità abbia voce nel processo consultivo. I rappresentanti sono designati dai legali rappresentanti per la Commissione nazionale e con le forme di rappresentanza regionalmente disciplinate per quella territoriale.
Funzionamento e autonomia organizzativa
Il Comitato si riunisce mediante incontri congiunti delle due Commissioni, ciascuna delle quali adotta un proprio regolamento di funzionamento. Questo assetto sottolinea la volontà del legislatore di lasciare ampia autonomia interna al Comitato, senza regolare nei dettagli le procedure assembleari in sede normativa primaria. Ogni Commissione individua al proprio interno un organismo direttivo ristretto — composto da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci — con il compito di promuovere e stimolare l'attività della rispettiva Commissione. La gratuità dei compiti svolti, sancita espressamente, è coerente con il principio di gratuità che permea l'intera disciplina del volontariato nel codice della protezione civile.
Modalità istitutiva e intesa in Conferenza unificata
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il ricorso alla Conferenza unificata riflette la natura della materia protezione civile, ascritta alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Il coinvolgimento di Regioni e autonomie locali nel processo istitutivo del Comitato è dunque non solo opportuno, ma costituzionalmente orientato, in quanto le organizzazioni di volontariato operano prevalentemente sul territorio e sono iscritte in elenchi regionali o provinciali.
La clausola di continuità: la Consulta nazionale previgente
Il comma 4 stabilisce una clausola di continuità funzionale: fino all'insediamento del nuovo Comitato continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 e ridefinita nella composizione dal decreto del Capo del Dipartimento del 21 ottobre 2014. Si tratta di una soluzione pragmatica che evita vuoti istituzionali nella rappresentanza del volontariato durante il periodo transitorio di attuazione del codice. La norma transitoria non fissa un termine perentorio per il passaggio al nuovo organo, rimettendo la decorrenza all'effettivo insediamento.
Durata triennale e rinnovo
Il mandato del Comitato ha durata triennale. La previsione di un termine fisso favorisce il rinnovo regolare della rappresentanza e impedisce che organi consultivi si perpetuino indefinitamente senza una nuova verifica del consenso interno alle organizzazioni. Il codice non disciplina esplicitamente la proroga o la prorogatio in caso di mancato rinnovo, questione che rimane affidata al decreto istitutivo e alle prassi administrative ordinarie. La previsione che i componenti operino «a titolo gratuito» implica altresì l'assenza di indennità o gettoni di presenza, in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica che caratterizzano la normativa sugli organismi collegiali consultivi.
Rilevanza pratica per le organizzazioni di volontariato
Dal punto di vista operativo, il Comitato non ha poteri deliberativi vincolanti ma svolge una funzione di interlocuzione istituzionale con il Dipartimento della protezione civile e con le Regioni sui temi che riguardano il volontariato organizzato: dalla formazione ai criteri di iscrizione negli elenchi, dalle convenzioni alle questioni di tutela assicurativa e previdenziale dei volontari impiegati nelle attività di protezione civile. La consultazione del Comitato non è prevista come adempimento obbligatorio prima dell'adozione di direttive ex articolo 15, ma nella prassi il Dipartimento tende a coinvolgere il volontariato organizzato nella fase preparatoria dei principali atti di indirizzo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il Comitato nazionale del volontariato ha poteri vincolanti?
No. Il Comitato svolge funzioni consultive e di rappresentanza; le sue posizioni non sono giuridicamente vincolanti per il Dipartimento della protezione civile o per le Regioni.
Chi designa i rappresentanti nella Commissione nazionale?
Il rappresentante di ciascuna organizzazione iscritta nell'elenco centrale è designato dal rispettivo legale rappresentante.
I componenti del Comitato ricevono un compenso?
No. La norma prevede espressamente che il Comitato svolga la propria attività a titolo gratuito, senza indennità o rimborsi spese di natura fissa.
Cosa accade se il Comitato non viene ancora istituito?
Continua ad operare, in via transitoria, la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita nel 2008, fino all'insediamento del nuovo organo.
Quanti membri può avere al massimo l'organismo direttivo ristretto di ciascuna Commissione?
Non più di dieci, eletti da ciascuna Commissione tra i propri componenti con il compito di stimolare e coordinare i lavori.
Vedi anche