Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 D.Lgs. 1/2018 – Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comun

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell’intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi: a) per potenziamento della capacità operativa, l’integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature; b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all’istruttoria, alla concessione e all’erogazione dei contributi si provvede nell’esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione: a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi; b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale; d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

In sintesi

L'articolo 37 disciplina il sistema di contributi che il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato per tre finalità: il potenziamento della capacità operativa (mezzi, attrezzature e dotazioni strumentali), il miglioramento della preparazione tecnica (addestramento e formazione) e lo sviluppo della resilienza delle comunità (diffusione della cultura della protezione civile). I contributi sono concessi mediante progetti presentati annualmente entro il 31 dicembre, valutati sulla base di criteri triennali definiti dal Dipartimento d'intesa con la Conferenza unificata e sentito il Comitato di volontariato. L'erogazione avviene nell'esercizio successivo alla presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
Indice dei contenuti

La finalità del sistema di contributi

L'articolo 37 introduce uno strumento di sostegno economico pubblico al volontariato di protezione civile, fondato sulla logica del contributo progettuale piuttosto che del finanziamento strutturale. Il Dipartimento della protezione civile «può concedere» i contributi nei limiti degli stanziamenti disponibili: si tratta dunque di una facoltà, non di un diritto soggettivo del volontariato. La condizione abilitante è la «prospettiva dell'intervento di livello nazionale»: i contributi sono destinati a promuovere la crescita qualitativa del volontariato non a livello locale, ma nell'ottica del rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale nel suo complesso.

Le tre categorie di intervento finanziabile

Il comma 1 definisce analiticamente le tre categorie di finalità ammissibili a contributo. Il «potenziamento della capacità operativa» riguarda l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali: sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite (manutenzione straordinaria, aggiornamento tecnologico) sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature. Il «miglioramento della preparazione tecnica» comprende le pratiche di addestramento e ogni altra attività formativa volta a conseguire un miglioramento qualitativo dell'attività espletata. Lo «sviluppo della resilienza delle comunità» abbraccia invece le attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, finalizzate a favorire comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nel quadro delle campagne d'informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

Il procedimento di concessione dei contributi

Il comma 2 disciplina in modo dettagliato il procedimento di concessione. I criteri per la valutazione dei progetti hanno validità triennale e sono definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata (Stato-Regioni-autonomie locali) e acquisito il parere del Comitato di volontariato di cui all'articolo 42. La scelta di criteri triennali risponde all'esigenza di garantire stabilità e prevedibilità agli operatori del settore, consentendo una programmazione pluriennale degli investimenti. I progetti devono essere presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno, e l'istruttoria, la concessione e l'erogazione avvengono nell'esercizio finanziario successivo. Il decreto del Capo del Dipartimento che definisce annualmente le modalità deve essere adottato entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei criteri.

Gli obblighi dei beneficiari e il sistema di controllo

Il comma 3 elenca le materie che il decreto annuale deve disciplinare in relazione al rapporto con i beneficiari dei contributi. Vengono previsti: gli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari (rendicontazione, conservazione della documentazione, obbligo di impiegare le risorse per le finalità ammesse); i termini per la realizzazione dei progetti ammessi; le modalità di svolgimento degli accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti, che possono coinvolgere «altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale»; le modalità di revoca del contributo e le conseguenti misure nei confronti dei beneficiari. Il sistema di controllo interno al Servizio nazionale, che può coinvolgere soggetti diversi dalla sola pubblica amministrazione, riflette la natura collaborativa del sistema di protezione civile.

La resilienza delle comunità come terza dimensione del volontariato

La previsione di una specifica categoria di contributi per lo «sviluppo della resilienza delle comunità» rappresenta un elemento innovativo di notevole rilevanza sistematica. Il Codice riconosce esplicitamente che il volontariato di protezione civile non svolge solo funzioni operative durante le emergenze, ma ha un ruolo fondamentale nella prevenzione: la diffusione di una cultura della protezione civile nella popolazione, la formazione all'autoprotezione, la familiarizzazione dei cittadini con i piani di emergenza locali sono investimenti a lungo termine che riducono significativamente i costi umani e materiali delle calamità. Il riconoscimento di questa funzione educativa e culturale del volontariato ne consolida il ruolo come attore non solo della risposta alle emergenze ma della governance complessiva del rischio.

I limiti finanziari e la natura discrezionale della concessione

La norma è esplicita nel collocare i contributi «nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo». Questa clausola ha importanti implicazioni: il volontariato non ha un diritto soggettivo al finanziamento, ma solo una legittima aspettativa a che la propria domanda venga valutata secondo i criteri stabiliti. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, i progetti presentati nei termini ma non finanziati per carenza di fondi non danno luogo a situazioni giuridicamente azionabili nei confronti del Dipartimento. Questo meccanismo di contingentamento è necessario per rispettare i vincoli di bilancio pubblico, ma può creare incertezze nella pianificazione delle organizzazioni di volontariato, specialmente per i progetti di maggiore entità o con orizzonti temporali pluriennali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il volontariato ha diritto ai contributi previsti dall'articolo 37?

No. La norma attribuisce al Dipartimento la facoltà di concedere contributi, non un obbligo. I finanziamenti sono concessi nei limiti degli stanziamenti disponibili e all'esito di una valutazione dei progetti presentati.

Entro quando devono essere presentati i progetti?

I progetti devono essere presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'istruttoria, la concessione e l'erogazione avvengono nell'esercizio finanziario successivo.

Con quale frequenza vengono aggiornati i criteri di valutazione?

I criteri hanno validità triennale. Il decreto annuale del Capo del Dipartimento, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità, stabilisce le modalità operative di applicazione dei criteri per quell'anno.

Cosa succede se un'organizzazione non rispetta le condizioni del contributo?

Il comma 3 prevede espressamente la disciplina della revoca del contributo e le conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, secondo le modalità stabilite dal decreto annuale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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