Testo dell'articoloVigente
Art. 32 D.Lgs. 1/2018 – Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/200
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’ articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l’unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
In sintesi
L'articolo 32 definisce la figura del volontario di protezione civile e il quadro normativo della sua integrazione nel Servizio nazionale. Il volontario è colui che, liberamente e gratuitamente, mette a disposizione tempo e capacità per concorrere alla protezione civile nell'ambito di organizzazioni strutturate, senza fini di lucro. Il Servizio nazionale riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato come espressione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, della Costituzione. La partecipazione avviene attraverso enti del Terzo settore - inclusi i Gruppi comunali di protezione civile - o altre forme di volontariato organizzato. Le disposizioni del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si applicano al volontariato di protezione civile in quanto compatibili. Le modalità operative sono fissate dalla Sezione II del Capo IV del codice.Indice dei contenuti
La definizione di volontario di protezione civile
Il comma 1 dell'articolo 32 offre una definizione del volontario di protezione civile particolarmente elaborata sotto il profilo giuridico e valoriale. Il volontario è colui che: agisce per libera scelta (elemento della volontarietà); opera nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 (perimetro funzionale); mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità (dimensione del dono personale); acquisisce formazione e preparazione adeguate all'interno di organizzazioni strutturate (requisito organizzativo); agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti (gratuità e assenza di interesse economico); opera esclusivamente per fini di solidarietà (finalità altruistica). Questa definizione è più ampia di quella adottata dal Codice del Terzo Settore, perché enfatizza l'elemento della formazione specifica e dell'integrazione operativa che caratterizzano il volontariato di protezione civile rispetto ad altre forme di impegno civico.
Il fondamento costituzionale: i doveri di solidarietà
Il comma 2 radica il riconoscimento del volontariato di protezione civile nell'articolo 2, comma 2, della Costituzione, che pone a carico dei cittadini i «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». La scelta di questo fondamento non è casuale: il volontariato di protezione civile non è una concessione dello Stato ai cittadini, ma un'espressione di un dovere costituzionale che trova la sua più alta manifestazione nell'impegno gratuito in favore delle comunità colpite da calamità. Accanto al fondamento solidaristico, il comma 2 richiama i principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo: il Servizio nazionale non «gestisce» il volontariato ma ne riconosce e stimola le iniziative autonome, limitandosi ad assicurarne il coordinamento operativo. Questo approccio rispetta l'autonomia organizzativa propria degli enti del Terzo settore, riconosciuta anche dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza sull'articolo 18 Cost.
Le forme organizzative: ETS, Gruppi comunali e altre strutture
Il comma 3 individua le forme organizzative attraverso cui si realizza la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale. La prima categoria è quella degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, che svolgano come attività di interesse generale quella di protezione civile: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri ETS che annoverano tra le proprie finalità il soccorso civile. In questa categoria rientrano espressamente i Gruppi comunali di protezione civile, che costituiscono una forma peculiare di partecipazione civica a livello locale, spesso promossa e coordinata direttamente dai Comuni. La seconda categoria, più residuale, comprende «altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite» per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di protezione civile: una clausola aperta che consente l'inclusione nel Servizio nazionale di forme organizzative non riconducibili agli ETS in senso stretto.
Il rapporto con il Codice del Terzo Settore
Il comma 4 stabilisce il coordinamento tra il codice della protezione civile e il decreto legislativo 117/2017, affermando che le disposizioni del Codice del Terzo Settore si applicano al volontariato di protezione civile «in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo». La clausola di compatibilità è bidirezionale: da un lato esclude l'applicazione delle norme del CTS che siano incompatibili con la disciplina speciale della protezione civile; dall'altro non esclude l'applicazione di tutte le altre norme del CTS, che costituiscono il diritto comune degli enti del Terzo settore. Questo approccio garantisce coerenza sistematica: le organizzazioni di protezione civile iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) restano soggette alla disciplina generale degli ETS per quanto riguarda governance, bilancio, controlli interni ed esterni, con le integrazioni e deroghe previste dalla disciplina speciale della protezione civile.
Le garanzie per i volontari: rimborso spese, lavoro e assicurazione
Il comma 5, lettera b), enuncia le principali tutele riconosciute ai volontari durante i periodi di impiego riconosciuto: il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego, e la garanzia della copertura assicurativa. Queste tutele sono particolarmente significative sul piano pratico: un lavoratore dipendente che viene «attivato» come volontario di protezione civile non perde il proprio stipendio né rischia il licenziamento, perché il datore di lavoro è obbligato a mantenere il rapporto durante il periodo di impiego. Questa garanzia, storicamente riconosciuta al volontariato di protezione civile già dalla legge 225/1992, è stata confermata e precisata dal codice del 2018 e costituisce uno degli elementi che rendono il volontariato di protezione civile concretamente praticabile anche per i lavoratori dipendenti.
Direttive di coordinamento e uniformità nazionale
Il comma 6 prevede l'emanazione di direttive ai sensi dell'articolo 15 del codice, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, per impartire indirizzi che assicurino l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni della Sezione II del Capo IV nel rispetto delle peculiarità dei territori. Questo meccanismo di direttive nazionali risponde all'esigenza di garantire uniformità nella formazione, attivazione e impiego del volontariato a livello nazionale, pur lasciando alle Regioni e ai Comuni la flessibilità necessaria per adattare l'organizzazione del volontariato alle specificità locali. Le direttive non hanno forza di legge, ma vincolano le componenti del Servizio nazionale nei rapporti con le organizzazioni di volontariato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un volontario di protezione civile può essere retribuito per la sua attività?
No. Il comma 1 dell'articolo 32 stabilisce che il volontario agisce gratuitamente e senza fini di lucro, neanche indiretti. Può tuttavia ricevere il rimborso delle spese sostenute durante i periodi di impiego riconosciuto.
Il datore di lavoro può licenziare un dipendente che si assenta per attività di volontariato emergenziale?
No. Il comma 5, lettera b), garantisce il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale durante i periodi di impiego riconosciuto come volontario di protezione civile.
Qual è la differenza tra un Gruppo comunale di protezione civile e un'organizzazione di volontariato?
I Gruppi comunali sono espressamente menzionati tra gli enti del Terzo settore di cui al comma 3 dell'articolo 32 e sono promossi e coordinati dal Comune. Le organizzazioni di volontariato sono invece enti autonomi iscritti al RUNTS che svolgono attività di protezione civile come finalità statutaria.
Il Codice del Terzo Settore si applica alle organizzazioni di volontariato di protezione civile?
Sì, ma in quanto compatibile con la disciplina speciale del codice della protezione civile, in applicazione del comma 4 dell'articolo 32. Le norme incompatibili con la disciplina speciale non si applicano.
Come vengono disciplinate a livello nazionale le attività del volontariato di protezione civile?
Attraverso direttive emanate ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, che impartiscono indirizzi uniformi rispettando le peculiarità dei territori regionali e locali.