Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 1/2018 – Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile ( Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio… delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d’azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 22 assegna al Dipartimento della protezione civile il coordinamento e la gestione dei piani di azioni integrate di prevenzione strutturale - limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica - e non strutturale per finalità di protezione civile. Questi piani, previsti da apposite norme di legge, mirano al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e alla riduzione dei rischi. Il Dipartimento assicura forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione per individuare le priorità d'azione in relazione alle diverse tipologie di rischio. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti analoghi per il proprio territorio, con oneri a carico dei bilanci regionali.Indice dei contenuti
L'integrazione strutturale-non strutturale come paradigma della prevenzione
L'articolo 22 del D.Lgs. 1/2018 introduce nel Codice della protezione civile il concetto di azioni «integrate» di prevenzione, vale a dire interventi che combinano misure fisiche (prevenzione strutturale) con misure organizzative, pianificatorie e informative (prevenzione non strutturale). Questa integrazione è la risposta tecnica alle evidenze accumulate nel corso di decenni di gestione di catastrofi: il solo intervento fisico - un muro di contenimento, un argine, un consolidamento antisismico - non è sufficiente se non è accompagnato da un sistema di allertamento efficace, da una pianificazione aggiornata e da una popolazione informata sui rischi e sui comportamenti di autoprotezione.
Il perimetro degli interventi strutturali: solo proprietà pubblica
Una delimitazione fondamentale del comma 1 è quella che circoscrive gli interventi strutturali alle «strutture e infrastrutture di proprietà pubblica». Questa scelta non è casuale: la protezione civile non è un programma di edilizia privata agevolata, bensì un sistema di tutela della collettività. Gli interventi strutturali finanziati nell'ambito dei piani di cui all'articolo 22 riguardano quindi scuole, ospedali, sede degli uffici pubblici, infrastrutture di comunicazione, reti idriche e fognarie, ponti e viadotti - i «nodi critici» la cui perdita di funzionalità in caso di calamità compromette l'intera risposta di emergenza. La prevenzione sugli edifici privati è disciplinata da altri strumenti (incentivi fiscali, norme tecniche per le costruzioni, ecc.).
Il coordinamento e il monitoraggio delle priorità d'azione
Il comma 2 assegna al Dipartimento della protezione civile il compito di assicurare forme di coordinamento e monitoraggio «delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio». Questa funzione è cruciale in un Paese come l'Italia, caratterizzato da una pluralità di rischi naturali di elevata intensità - sismico, vulcanico, idrogeologico, idraulico - distribuiti su un territorio molto frammentato. Senza un coordinamento centrale che orienti la allocazione delle risorse verso le priorità più urgenti, i piani regionali e locali rischiano di non convergere verso una riduzione effettiva del rischio a livello nazionale. Le forme di coordinamento sono disciplinate con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 15.
Il rapporto con la legge speciale del 2017
Il comma 1 contiene un riferimento esplicito all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che disciplina misure urgenti per la ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti dell'Italia centrale. Questo richiamo segnala che le azioni integrate dell'articolo 22 non sostituiscono i programmi speciali di ricostruzione post-calamità, ma si affiancano ad essi con una funzione preventiva. La distinzione è importante: i piani dell'articolo 22 intervengono «a freddo», cioè in assenza di emergenza dichiarata, mentre i programmi speciali intervengono in risposta a eventi già verificatisi. Le due logiche sono complementari ma distinte.
Il ruolo delle Regioni nella prevenzione integrata
Il comma 3 riconosce alle Regioni la competenza a definire «provvedimenti con finalità analoghe» a quelle del comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile, con oneri a carico dei propri bilanci. Questa disposizione applica il principio di sussidiarietà verticale: il livello regionale è più vicino al territorio e può intervenire con maggiore efficacia su rischi specifici di rilevanza locale o regionale. Al tempo stesso, il comma 2 assicura che il Dipartimento mantenga una funzione di coordinamento e monitoraggio, evitando la frammentazione degli interventi.
La riduzione del rischio residuo come obiettivo strategico
L'articolo 22 esprime una strategia di lungo periodo: la riduzione del rischio non si può ottenere solo con la pronta risposta in emergenza, ma richiede un investimento costante e programmato nella prevenzione. I piani di azioni integrate a cui si riferisce il comma 1 sono strumenti tipicamente finanziati con risorse straordinarie assegnate da specifiche leggi (ad esempio i programmi nazionali di riduzione del rischio sismico), ma la norma ne affida la gestione e il coordinamento al Dipartimento della protezione civile per assicurarne la coerenza con la pianificazione di protezione civile e con il sistema di allertamento. Il «complessivo miglioramento della gestione delle emergenze» evocato nel comma 1 è quindi un obiettivo sistemico, non limitato ai singoli interventi fisici.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Gli interventi strutturali dell'articolo 22 riguardano anche gli edifici privati?
No. Il comma 1 limita espressamente gli interventi strutturali alle «strutture e infrastrutture di proprietà pubblica». La prevenzione sugli edifici privati è disciplinata da altri strumenti, come gli incentivi fiscali per la riduzione del rischio sismico.
Le Regioni possono finanziare autonomamente piani di prevenzione integrata?
Sì. Il comma 3 dell'articolo 22 attribuisce alle Regioni la competenza a definire provvedimenti analoghi a quelli previsti dai commi 1 e 2, con oneri a carico dei propri bilanci, nell'ambito della potestà legislativa regionale.
Qual è la differenza tra prevenzione strutturale e non strutturale?
La prevenzione strutturale comprende interventi fisici sulle infrastrutture (consolidamento antisismico, argini, barriere paramassi); quella non strutturale include misure organizzative, pianificatorie e informative (piani di emergenza, allertamento, formazione della popolazione). L'articolo 22 prevede piani che integrano entrambe.
Chi coordina i piani di azioni integrate a livello nazionale?
Il Dipartimento della protezione civile, secondo forme e modalità definite con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 1/2018, assicura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni per individuare le priorità d'intervento.