Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell’ambito del Servizio nazional
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all’adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale; d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; e) l’ordinamento e l’organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell’esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all’articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 10, dell’attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l’integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7; i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi all’estero mediante l’attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall’articolo 29; m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; n) le misure per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) l’attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze, p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l’attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l’istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza.
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, favoriscono l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale… al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull’intero territorio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l’organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l’organizzazione dei presidi territoriali.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l’aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 in materia. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 11 del D.Lgs. 1/2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo centrale nell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nei rispettivi territori. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, le Regioni disciplinano l'intera filiera: previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza, superamento e volontariato. Sono loro attribuzioni specifiche: la predisposizione del piano regionale, gli indirizzi per i piani locali, la gestione della sala operativa regionale, la colonna mobile regionale, il coordinamento con i VVF, la deliberazione dello stato di emergenza regionale, lo spegnimento degli incendi boschivi e l'attribuzione alle province di funzioni in materia. Le Regioni possono istituire un fondo nel bilancio regionale per le prime fasi dell'emergenza e devono favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione territoriale garantendo continuità delle funzioni sull'intero territorio.Indice dei contenuti
La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di protezione civile
L'articolo 11 del D.Lgs. 1/2018 è la norma cardine che definisce il perimetro delle attribuzioni regionali nel sistema di protezione civile. Il fondamento costituzionale di questa disciplina si rinviene nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, con la conseguenza che spetta allo Stato determinare i principi fondamentali - come fa appunto il D.Lgs. 1/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 3 - e spetta alle Regioni legiferare nel rispetto di tali principi. L'articolo 11 traduce questo assetto costituzionale in un catalogo analitico di funzioni che le Regioni devono necessariamente disciplinare, pur con la libertà di scegliere le modalità organizzative più adeguate alle specificità del proprio territorio.
Il piano regionale di protezione civile: strumento strategico
Tra le attribuzioni regionali, la più rilevante è certamente quella prevista dalla lettera a) del comma 1: la predisposizione e attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e, soprattutto, l'adozione del piano regionale di protezione civile. Questo documento strategico individua i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e definisce gli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4. Il piano regionale si inserisce in una gerarchia pianificatoria che dal livello nazionale discende a quello locale: esso recepisce gli indirizzi nazionali e li adatta al territorio regionale, fornendo a sua volta gli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali, come previsto dalla lettera b) del medesimo comma.
La sala operativa regionale e il sistema informativo
La lettera d) del comma 1 attribuisce alle Regioni la gestione della sala operativa regionale, che svolge una funzione di hub informativo: essa assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni. La sala operativa regionale è il nodo di collegamento tra il livello nazionale e quello locale del sistema di allertamento e risposta: la sua efficienza condiziona la qualità dell'intera catena di comando e coordinamento. Le Regioni devono garantirne la continuità operativa, il che implica la disponibilità di personale qualificato, infrastrutture tecnologiche adeguate e procedure operative standardizzate.
La colonna mobile regionale e il volontariato organizzato
La lettera h) attribuisce alle Regioni la preparazione, gestione e attivazione della colonna mobile regionale, che rappresenta lo strumento di risposta rapida a disposizione del sistema regionale. La colonna mobile è composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), il che conferma il ruolo strutturale del volontariato nell'architettura del Servizio nazionale. La lettera n) attribuisce alle Regioni la disciplina delle misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato a livello territoriale e delle relative forme di rappresentanza su base democratica, garantendo che il volontariato si integri organicamente nel sistema senza perdere la propria natura associativa.
La deliberazione dello stato di emergenza regionale
La lettera f) del comma 1 attribuisce alle Regioni la disciplina delle modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), ossia le emergenze che per natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e richiedono mezzi e poteri straordinari. Questa previsione rispecchia la struttura tripartita degli eventi emergenziali: gli eventi di tipo a) sono fronteggiati ordinariamente dagli enti competenti; quelli di tipo b) richiedono la dichiarazione di emergenza regionale; quelli di tipo c) richiedono la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24. Il coordinamento degli interventi nelle emergenze regionali, ferme restando le competenze del Prefetto e dei VVF, è disciplinato dalla lettera g).
Le funzioni delle province come enti di area vasta
La lettera o) del comma 1 prevede che le Regioni attribuiscano alle province, in qualità di enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, funzioni specifiche in materia di protezione civile, tra cui: la rilevazione e raccolta dei dati sul territorio provinciale, la predisposizione dei piani provinciali in raccordo con le Prefetture, e la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti. Questa attribuzione riflette il ruolo intermedio delle province nella governance multilivello della protezione civile: soggetti con capacità amministrative e tecniche superiori a quelle dei singoli comuni, ma prive dell'autorità politica delle Regioni.
Il fondo regionale e la continuità delle funzioni
I commi 2 e 3 dell'articolo 11 introducono due strumenti di carattere organizzativo-finanziario. Il comma 2 consente alle Regioni di prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo nel bilancio regionale per la messa in atto degli interventi previsti dal piano regionale e per i servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. Il comma 3 prevede l'obbligo di favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale, anche nelle forme aggregate, al fine di garantire la continuità delle funzioni sull'intero territorio, compresa l'organizzazione dei presidi territoriali per le emergenze di tipo a).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra piano regionale e piano comunale di protezione civile?
Il piano regionale definisce i criteri e le modalità di intervento per l'intero territorio regionale e individua gli ambiti territoriali ottimali. I piani comunali e provinciali sono predisposti in conformità agli indirizzi regionali e riguardano il singolo territorio di riferimento.
Le Regioni possono dichiarare lo stato di emergenza?
Sì, ma solo per eventi di tipo b) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), ossia calamità che richiedono l'intervento coordinato di più enti e mezzi straordinari. Lo stato di emergenza nazionale spetta invece al Consiglio dei ministri per gli eventi di tipo c).
Chi gestisce lo spegnimento degli incendi boschivi?
Le Regioni, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 11, salve le competenze statali in materia e in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.
Le Regioni a statuto speciale seguono le stesse regole previste dall'articolo 11?
Le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale, quindi possono derogare in parte alla disciplina dell'articolo 11, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali del D.Lgs. 1/2018.
Le Regioni possono costituire un fondo per le emergenze?
Sì, il comma 2 dell'articolo 11 consente alle Regioni di prevedere un fondo nel bilancio regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per gli interventi previsti dal piano regionale e per i servizi di prima emergenza a supporto dei Comuni.