Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 D.Lgs. 1/2018 – Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001;

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell’ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L’articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l’effettivo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all’ articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 3 del D.Lgs. 1/2018 descrive la struttura del Servizio nazionale della protezione civile, individuando le autorità di protezione civile - il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i Sindaci e i Sindaci metropolitani - secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il Servizio si articola in componenti (Stato, Regioni, enti locali), strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti. L'organizzazione di base a livello territoriale è definita mediante la pianificazione di cui all'articolo 18, che individua gli ambiti territoriali ottimali per garantire l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.
Indice dei contenuti

La struttura a tre livelli del Servizio nazionale

L'articolo 3 disegna l'architettura del Servizio nazionale della protezione civile articolata su tre livelli: le autorità di protezione civile, le componenti e le strutture operative. Questa tripartizione non è meramente descrittiva ma riflette una precisa distribuzione di responsabilità politiche, amministrative e operative. Le autorità esercitano funzioni di indirizzo politico, le componenti provvedono all'attuazione delle attività, le strutture operative assicurano la risposta tecnica sul campo.

Il principio cardine che governa l'intero sistema è quello di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, espressamente richiamato al comma 1. Questo principio - di derivazione costituzionale (articolo 118 Cost.) e del diritto dell'Unione europea - impone che le funzioni siano esercitate al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo che motivi di efficienza e uniformità non richiedano un intervento del livello superiore. In protezione civile, questo si traduce nel primato dell'intervento comunale per le emergenze locali e nel progressivo coinvolgimento di livelli superiori al crescere dell'intensità e dell'estensione dell'evento.

Le autorità di protezione civile e il ruolo centrale del Presidente del Consiglio

Il comma 1 identifica tre categorie di autorità di protezione civile: il Presidente del Consiglio dei ministri come «autorità nazionale», i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome come «autorità territoriali» a livello regionale, i Sindaci e i Sindaci metropolitani come «autorità territoriali» a livello comunale. Il Presidente del Consiglio detiene la titolarità delle politiche nazionali in materia, esercita i poteri di ordinanza straordinaria e determina gli indirizzi per il coordinamento delle attività di tutte le amministrazioni.

La struttura gerarchica delle autorità non implica tuttavia un rapporto di subordinazione assoluta: ciascuna autorità esercita le proprie funzioni «in relazione ai rispettivi ambiti di governo», il che significa che i Sindaci sono autorità pienamente responsabili nell'ambito comunale e i Presidenti di Regione nell'ambito regionale, con la conseguente impossibilità, in linea di principio, di interventi sostitutivi non previamente disciplinati dalla legge.

Il Dipartimento della protezione civile e le strutture centrali

Il comma 2, lettera a), individua il Dipartimento della protezione civile come struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento. Il Dipartimento svolge altresì la funzione di «unitaria rappresentanza nazionale» presso l'Unione europea e gli organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo sono collocate nella medesima lettera come strutture di raccordo tra il livello nazionale e quello provinciale, in linea con il ruolo di coordinamento attribuito al Prefetto dall'articolo 9 del decreto.

Le Regioni e le Province autonome sono qualificate come titolari della potestà legislativa concorrente (o esclusiva per le autonomie speciali) in materia, e operano nell'ambito del Servizio nazionale tramite le proprie strutture regionali e le relazioni con i Comuni e le forme associative degli enti locali.

I Comuni e le forme associative: l'articolazione di base

I Comuni, «anche in forma aggregata», sono collocati alla base del sistema. La previsione della forma aggregata riflette la consapevolezza del legislatore che molti Comuni italiani, in particolare quelli montani e dell'Appennino, non dispongono individualmente delle risorse umane e strumentali necessarie per garantire una risposta autonoma alle emergenze. Le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le convenzioni intercomunali rappresentano forme di aggregazione funzionale alla gestione efficiente della protezione civile a livello locale.

Il comma 3 prevede che l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile sia organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che individua gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali». Questi ambiti possono essere costituiti da uno o più Comuni, in deroga alle disposizioni ordinarie sulle funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 78/2010. Questa deroga è significativa perché consente di superare i rigidi confini amministrativi quando l'efficienza operativa lo richieda.

Il principio di sussidiarietà applicato alle emergenze

Il funzionamento concreto del sistema si basa sul principio di sussidiarietà verticale: in caso di evento di tipo a) (articolo 7, comma 1), interviene il singolo Comune con i propri mezzi; se l'evento richiede il concorso di più enti o supera le capacità comunali, interviene la Regione coordinando le proprie strutture (tipo b); se l'evento è di rilevanza nazionale, interviene il livello statale con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (tipo c).

Questa progressione non è automatica ma richiede la constatazione dell'insufficienza del livello inferiore e la formale attivazione del livello superiore. Il sistema di allertamento di cui all'articolo 17 e la pianificazione di cui all'articolo 18 sono i principali strumenti attraverso i quali questa progressione viene governata in modo ordinato e coordinato.

Il ruolo delle Province e delle Città metropolitane

Le Province, in qualità di enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014 («Legge Delrio»), sono incluse nel sistema come soggetti che operano nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalle Regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), del decreto. Le Città metropolitane, istituite anch'esse dalla legge 56/2014 in sostituzione delle Province nei capoluoghi di Regione maggiori, operano con poteri analoghi ma in contesti territoriali caratterizzati da alta densità urbana e complessità infrastrutturale.

La riforma degli enti locali del 2014 aveva indebolito il ruolo delle Province, svuotandole di parte delle loro funzioni. Il D.Lgs. 1/2018 ha tuttavia confermato la loro presenza nel sistema di protezione civile come soggetti di coordinamento sub-regionale, in quanto la dimensione provinciale rimane quella ottimale per la gestione di molte tipologie di emergenza che superano i confini comunali senza richiedere un intervento regionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi sono le autorità di protezione civile in Italia?

Il Presidente del Consiglio dei ministri (livello nazionale), i Presidenti di Regione e delle Province autonome (livello regionale) e i Sindaci e Sindaci metropolitani (livello comunale), secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Qual è la differenza tra componenti e strutture operative del Servizio nazionale?

Le componenti (Stato, Regioni, enti locali) sono i soggetti che provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile nel rispetto dei propri ordinamenti. Le strutture operative (Vigili del fuoco, Forze armate, volontariato, ecc.) sono i soggetti che intervengono operativamente sul campo in caso di emergenza.

Un Comune di piccole dimensioni può gestire la protezione civile insieme ad altri Comuni?

Sì. Il decreto prevede espressamente che l'articolazione di base della protezione civile possa essere organizzata in ambiti ottimali costituiti da uno o più Comuni, favorendo le forme associate per garantire l'effettività delle funzioni.

Il Prefetto fa parte del Servizio nazionale della protezione civile?

Sì, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo sono incluse nella struttura del Servizio nazionale. Il ruolo specifico del Prefetto in caso di emergenza è disciplinato dall'articolo 9 del D.Lgs. 1/2018.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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