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Art. 41 L. 218/1995 — Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

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Art. 41 L. 218/1995 — Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. articolo precedente articolo successivo