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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 198/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) verifichi lo stato di attuazione dei principi in materia di imprenditoria femminile contenuti nel capo III del titolo II del codice, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. La disposizione istituisce un meccanismo di rendicontazione parlamentare che consente di monitorare nel tempo l'efficacia delle politiche di sostegno all'imprenditoria femminile, fornendo al legislatore i dati necessari per valutare eventuali interventi correttivi o di potenziamento degli strumenti disponibili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 D.Lgs. 198/2006 — Relazione al Parlamento ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 55 del D.Lgs. 198/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) verifichi lo stato di attuazione dei principi in materia di imprenditoria femminile contenuti nel capo III del titolo II del codice, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. La disposizione istituisce un meccanismo di rendicontazione parlamentare che consente di monitorare nel tempo l'efficacia delle politiche di sostegno all'imprenditoria femminile, fornendo al legislatore i dati necessari per valutare eventuali interventi correttivi o di potenziamento degli strumenti disponibili.
Indice dei contenuti

La funzione di monitoraggio parlamentare

L'articolo 55 introduce un obbligo di rendicontazione annuale al Parlamento in capo al Ministro competente. Questo meccanismo svolge una funzione cruciale nel ciclo delle politiche pubbliche per l'imprenditoria femminile: garantisce che le misure adottate siano soggette a verifica periodica da parte dell'organo legislativo, consentendo interventi di aggiustamento o di rafforzamento alla luce dei risultati conseguiti. La relazione annuale non è un mero adempimento formale ma uno strumento di accountability che rende trasparente la gestione delle risorse del Fondo e i progressi nelle statistiche sull'imprenditoria femminile.

Contenuto della relazione

La norma non specifica nel dettaglio il contenuto della relazione, ma nella prassi applicativa essa include: dati sull'utilizzo del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (numero di domande presentate, ammesse al beneficio, importi erogati per tipologia di agevolazione e per settore produttivo), statistiche sull'evoluzione del tessuto imprenditoriale femminile (numero di imprese, tassi di sopravvivenza, occupazione generata, export), analisi dei principali ostacoli all'imprenditoria femminile ancora irrisolti (accesso al credito, conciliazione vita-lavoro, segregazione settoriale) e indicazioni sulle priorità per l'anno successivo. La relazione può anche contenere un confronto con i principali paesi europei, valorizzando le buone prassi trasferibili al contesto italiano.

Coordinamento con gli obblighi di reporting europeo

La relazione annuale al Parlamento si inserisce in un contesto più ampio di obblighi di reporting europeo. La Commissione europea richiede periodicamente agli Stati membri di documentare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia per la parità di genere, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile. La «Gender Equality Strategy 2020-2025» della Commissione identifica nell'imprenditoria femminile uno degli obiettivi prioritari, con indicatori specifici da monitorare nel tempo. Le informazioni contenute nella relazione al Parlamento forniscono pertanto dati utili anche per adempiere agli obblighi di reporting verso le istituzioni europee.

Il ruolo della statistica ufficiale

La qualità della relazione al Parlamento dipende in larga misura dalla disponibilità di dati statistici affidabili sull'imprenditoria femminile. L'ISTAT, Unioncamere e il Registro delle imprese delle camere di commercio producono periodicamente statistiche disaggregate per genere sul tessuto imprenditoriale italiano, con dati su forma giuridica, settore, dimensione, età e localizzazione geografica delle imprese femminili. Questi dati consentono di andare oltre la semplice registrazione degli importi erogati dal Fondo, fornendo un quadro d'insieme sull'evoluzione strutturale dell'imprenditoria femminile nel contesto italiano ed europeo.

Efficacia del meccanismo di rendicontazione

Nell'esperienza pratica, il meccanismo di rendicontazione parlamentare previsto dall'articolo 55 ha avuto un'efficacia variabile. Negli anni di maggiore attivismo politico in materia di pari opportunità le relazioni sono state più dettagliate e hanno alimentato dibattiti parlamentari che hanno portato a revisioni della normativa di settore. In altri periodi, la relazione è stata più sintetica e meno incisiva nel suscitare attenzione parlamentare. La tendenza più recente è verso una maggiore integrazione della relazione sull'imprenditoria femminile con i più ampi rapporti sul gender gap nel mercato del lavoro, prodotti in raccordo con il Global Gender Gap Report del World Economic Forum e con gli indicatori europei di parità di genere elaborati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

Prospettive di riforma dello strumento

Alcune proposte di riforma della normativa sull'imprenditoria femminile suggeriscono di rafforzare il meccanismo di rendicontazione, passando da una relazione annuale ministeriale a un sistema di monitoraggio continuo con pubblicazione di dati in formato aperto, accessibili a ricercatori e organizzazioni della società civile. Questo approccio sarebbe coerente con le politiche di open government e consentirebbe un controllo diffuso sull'efficacia delle misure, non limitato ai soli organi parlamentari. La digitalizzazione delle informazioni sulle imprese e l'integrazione delle banche dati amministrative con quelle statistiche può facilitare la produzione di analisi più tempestive e granulari.

Casi pratici

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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