Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’ articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In sintesi
L'articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 impone alle amministrazioni pubbliche - Stato, province, comuni e altri enti pubblici non economici - di predisporre piani triennali di azioni positive finalizzati a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro. I piani devono favorire il riequilibrio della presenza femminile nei settori e nei livelli gerarchici in cui sussiste un divario di genere non inferiore ai due terzi. Quando si procede ad assunzioni o promozioni e i candidati presentino analoga qualificazione, la scelta del candidato maschile deve essere accompagnata da una motivazione esplicita e adeguata. Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico e ratio della norma
L'articolo 48 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) costituisce la disposizione cardine in materia di azioni positive all'interno delle amministrazioni pubbliche. La norma si inserisce nel quadro dei princìpi di uguaglianza sostanziale sanciti dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione e traduce in obbligo concreto il dovere delle pubbliche amministrazioni di agire attivamente per eliminare le disparità di fatto tra i generi, superando la mera uguaglianza formale. Il legislatore ha optato per uno strumento di pianificazione triennale, ancorato alla programmazione ordinaria delle amministrazioni, così da integrare la prospettiva di genere nei cicli di gestione del personale piuttosto che affidarsi a interventi episodici.
I soggetti obbligati
Sono tenuti alla predisposizione dei piani le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici. Restano esclusi gli enti pubblici economici, per i quali operano disposizioni specifiche nell'ambito del diritto del lavoro privato. Prima di adottare il piano, l'amministrazione deve acquisire il parere degli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 165/2001 (o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), nonché del Comitato di cui all'articolo 10 e della consigliera o del consigliere nazionale o territorialmente competente di parità. Questo passaggio consultivo rafforza la legittimazione del piano e favorisce il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di programmazione.
Contenuto e durata dei piani
I piani triennali di azioni positive devono perseguire la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la parità nell'accesso al lavoro e nelle condizioni lavorative. In particolare, devono favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche in cui sussiste un divario tra i generi non inferiore a due terzi. La soglia dei due terzi rappresenta un parametro quantitativo preciso: quando le donne ricoprono meno di un terzo dei posti in una determinata funzione o qualifica, ovvero quando occupano più di due terzi dei posti in settori a prevalenza femminile «imprigionati» in ruoli di bassa qualifica, l'amministrazione è tenuta ad adottare misure correttive. La durata triennale allinea i piani al ciclo della performance organizzativa previsto dal D.Lgs. 150/2009, consentendo un monitoraggio sistematico dei risultati.
L'obbligo di motivazione nelle scelte discrezionali
Una delle previsioni più significative dell'articolo 48 è l'obbligo di motivazione esplicita e adeguata quando, a parità di qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, venga preferito il candidato maschile tanto in sede di assunzione quanto in sede di promozione. Questa previsione non configura una quota riservata alle donne né un meccanismo automatico di preferenza, ma introduce un onere motivazionale rafforzato che rende trasparente e sindacabile la scelta. La norma è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di azioni positive, che ammette misure preferenziali purché non siano automatiche e assolute e consentano una valutazione obiettiva delle candidature.
Coordinamento con il decreto legislativo 165/2001
Il comma 2 dell'articolo 48 preserva espressamente quanto disposto dall'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), che prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di violenza morale o psichica. L'articolo 57 del medesimo decreto attribuisce altresì alle amministrazioni il compito di promuovere l'equilibrio tra responsabilità professionali e familiari, anche attraverso adeguate politiche di conciliazione vita-lavoro. Il raccordo tra le due discipline garantisce una copertura normativa omogenea per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, evitando lacune o contraddizioni tra la normativa speciale sulle pari opportunità e quella sul pubblico impiego.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di omessa adozione del piano triennale, si applica l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che consente al Dipartimento della funzione pubblica di diffidare l'amministrazione inadempiente e, in caso di persistente inerzia, di esercitare il potere sostitutivo. La sistematica omissione costituisce altresì un indicatore negativo nell'ambito della misurazione della performance organizzativa e può incidere sull'attribuzione dei premi previsti dai contratti collettivi nazionali. Il rispetto degli obblighi di pianificazione è monitorato dai consiglieri di parità, i quali possono segnalare le inadempienze alle autorità competenti e, nei casi più gravi, avviare le procedure di cui agli articoli 36 e 37 del codice.
Profili pratici e tendenze applicative
Nella prassi delle amministrazioni pubbliche i piani triennali di azioni positive sono spesso redatti con un approccio prevalentemente formale, con scarsa attenzione alla misurazione degli obiettivi e al monitoraggio dei risultati. Le più recenti indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità spingono verso piani più integrati, collegati ai documenti di programmazione strategica e corredati di indicatori di genere disaggregati. La predisposizione del piano è anche presupposto per l'ottenimento della certificazione di parità di genere prevista dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha introdotto incentivi contributivi per i datori di lavoro in possesso di tale certificazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare il piano triennale di azioni positive?
Si, sono obbligate le amministrazioni dello Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici. Gli enti pubblici economici seguono invece la disciplina del diritto del lavoro privato.
Cosa deve contenere il piano triennale di azioni positive?
Il piano deve individuare le misure per rimuovere gli ostacoli alla parità, favorire il riequilibrio della presenza femminile dove il divario supera due terzi e prevedere indicatori di monitoraggio. Deve essere adottato previa consultazione delle rappresentanze sindacali e dei consiglieri di parità competenti.
Cosa succede se un'amministrazione non adotta il piano?
Si applica l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: il Dipartimento della funzione pubblica può diffidare l'amministrazione e, in caso di persistente inerzia, esercitare il potere sostitutivo. L'inadempienza può incidere negativamente sulla valutazione della performance organizzativa.
L'articolo 48 introduce una quota riservata alle donne nelle assunzioni pubbliche?
No. La norma non prevede quote automatiche ma un obbligo di motivazione rafforzata quando, a parità di qualificazione, viene preferito il candidato maschile. La scelta è sindacabile ma non è preclusa.
Qual è il rapporto tra il piano di azioni positive e la certificazione di parità di genere?
La certificazione di parità di genere introdotta dalla legge 162/2021 presuppone politiche aziendali strutturate per la parità, di cui il piano di azioni positive è un elemento fondamentale anche per le amministrazioni pubbliche che intendono valorizzare il proprio impegno in materia.