Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 D.Lgs. 198/2006 – Rapporto sulla situazione del personale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto… ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1: a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee; b) l’obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto 3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. 4-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 impone alle aziende pubbliche e private con oltre cinquanta dipendenti di redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Il rapporto, esclusivamente telematico, deve coprire assunzioni, formazione, promozioni, livelli, retribuzione, licenziamenti e altri fenomeni di mobilita, distinti per sesso. Viene trasmesso alle RSA e ai consiglieri di parita, e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro. Le aziende con meno di cinquanta dipendenti possono redigerlo su base volontaria. Il mancato invio espone all'obbligo di regolarizzazione e, in caso di inadempienza protratta, alla sospensione dei benefici contributivi.
Indice dei contenuti

Il rapporto biennale come strumento di trasparenza e monitoraggio

L'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 e uno dei pilastri del sistema di monitoraggio della parita di genere nel lavoro. Il rapporto biennale sulla situazione del personale e uno strumento di trasparenza imposto dal legislatore alle aziende con oltre cinquanta dipendenti, con la funzione di rendere visibili i dati relativi alla composizione per genere della forza lavoro e alle condizioni in cui uomini e donne operano all'interno dell'organizzazione. Questo strumento assolve una duplice funzione: da un lato, consente alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri di parita di disporre di informazioni concrete e aggiornate per rilevare situazioni di squilibrio; dall'altro, mette a disposizione delle autorita competenti dati aggregati utili per valutare l'andamento complessivo della parita di genere nel mercato del lavoro.

Il contenuto del rapporto: la dimensione retributiva come nodo centrale

L'articolo 46 indica in modo analitico le materie che il rapporto deve coprire. La norma richiede dati relativi allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti e, soprattutto, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il decreto ministeriale attuativo di cui al comma 3 ha ulteriormente specificato il contenuto del rapporto, richiedendo tra l'altro l'indicazione delle differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, dell'inquadramento contrattuale e della funzione svolta, della distribuzione tra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, dell'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennita, dei bonus e di ogni altro beneficio. I dati devono essere indicati per sesso ma senza identificare individualmente i lavoratori.

La modalita telematica e la trasmissione ai soggetti interessati

Il comma 2 dell'articolo 46 prevede che il rapporto sia redatto in modalita esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro. Una volta compilato, il rapporto viene trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. Le consigliere e i consiglieri regionali di parita accedono ai dati attraverso un identificativo univoco, elaborano i risultati e li trasmettono alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parita, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le pari opportunita, all'ISTAT e al CNEL. L'accesso ai dati e esteso anche alle consigliere e ai consiglieri di parita delle citta metropolitane e degli enti di area vasta. Il Ministero pubblica sul proprio sito l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno fatto.

La nuova disciplina del decreto attuativo: piu dettaglio e trasparenza

Il comma 3 dell'articolo 46 prevede l'adozione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita, che definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, l'obbligo di inserire informazioni sui processi di selezione, reclutamento, qualificazione professionale e formazione manageriale, nonche le modalita di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali, nel rispetto della tutela dei dati personali. Il comma 3-bis disciplina la trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parita degli elenchi aggiornati delle aziende tenute all'obbligo, con cadenza annuale entro il 31 dicembre. L'insieme di queste disposizioni e stato potenziato nel corso degli anni per allineare la disciplina italiana agli standard europei in materia di trasparenza retributiva, anche in vista del recepimento della Direttiva 2023/970/UE sulla trasparenza delle retribuzioni.

Le sanzioni per il mancato invio del rapporto

Il comma 4 dell'articolo 46 disciplina le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione del rapporto. Se un'azienda non provvede entro i termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita l'azienda a regolarizzarsi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del DPR 19 marzo 1955, n. 520. Se l'inadempienza si protrae per piu di dodici mesi, l'azienda e soggetta alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti. Il comma 4-bis aggiunge che l'Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicita dei rapporti trasmessi e che, in caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L'utilizzo del rapporto come prova nelle controversie di discriminazione

Il rapporto biennale di cui all'articolo 46 non e solo uno strumento di monitoraggio amministrativo, ma ha un rilevante valore processuale nelle controversie per discriminazione di genere. Come evidenziato dall'articolo 40 del D.Lgs. 198/2006, i dati statistici relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti possono essere utilizzati dal ricorrente per costruire la presunzione di discriminazione che attiva l'inversione dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro. Il rapporto biennale e quindi, in ultima analisi, lo strumento principe per raccogliere e documentare questi dati: la lavoratrice che intende agire in giudizio per discriminazione retributiva, ad esempio, puo richiedere attraverso la consigliera di parita l'accesso ai dati del rapporto aziendale per confrontare la propria retribuzione con quella dei colleghi maschi aventi qualifica equivalente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali aziende devono redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale?

Le aziende pubbliche e private con oltre cinquanta dipendenti. Le aziende con fino a cinquanta dipendenti possono redigerlo su base volontaria con le medesime modalita previste per quelle obbligate.

Con quale frequenza va trasmesso il rapporto?

Il rapporto ha cadenza biennale, cioe deve essere trasmesso ogni due anni. Il legislatore ha scelto questa periodicita come equilibrio tra la necessita di dati aggiornati e l'onere amministrativo per le imprese.

Cosa succede se l'azienda non trasmette il rapporto?

La Direzione regionale del lavoro, su segnalazione, invita l'azienda a regolarizzarsi entro sessanta giorni. In caso di persistente inadempienza si applicano le sanzioni del DPR 520/1955 e, se l'inadempienza dura oltre dodici mesi, la sospensione per un anno dei benefici contributivi. Un rapporto mendace o incompleto espone a sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Chi puo accedere ai dati del rapporto biennale?

Le RSA aziendali, le consigliere e i consiglieri di parita regionali e degli enti di area vasta, l'Ispettorato nazionale del lavoro, la consigliera o il consigliere nazionale di parita, il Ministero del lavoro, il Dipartimento per le pari opportunita, l'ISTAT e il CNEL. I dipendenti e le RSA accedono nel rispetto della tutela dei dati personali.

I dati del rapporto possono essere usati in giudizio?

Si. I dati statistici del rapporto biennale possono essere utilizzati ai sensi dell'articolo 40 per costruire la presunzione di discriminazione che inverte l'onere probatorio a carico del datore di lavoro nelle controversie per discriminazione di genere.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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