Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 198/2006 – Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, c
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all’articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all’articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.
2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 198/2006 disciplina le modifiche alle procedure di rimborso per i progetti di azioni positive e le conseguenze dell'inadempimento del beneficiario. Il Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'economia e delle pari opportunita, puo determinare con decreto eventuali modifiche alle modalita di presentazione delle richieste di rimborso, alle procedure di valutazione e verifica, e ai requisiti di onorabilita dei soggetti richiedenti. La mancata attuazione del progetto finanziato comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme gia riscosse; in caso di attuazione parziale, la decadenza opera solo per la parte non realizzata.Indice dei contenuti
La flessibilita procedurale affidata alla decretazione ministeriale
L'articolo 47 del D.Lgs. 198/2006 assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un potere normativo secondario di tipo procedurale: mediante decreto ministeriale adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle pari opportunita, e su indicazione del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, il Ministro puo introdurre modifiche alle modalita di presentazione delle richieste di rimborso per i progetti di azioni positive, alle procedure di valutazione, verifica ed erogazione dei finanziamenti, nonche ai requisiti di onorabilita che i soggetti richiedenti devono possedere. Questa flessibilita normativa risponde all'esigenza di poter adeguare nel tempo le procedure operative senza dover ricorrere a modifiche legislative, cosi garantendo che il sistema di finanziamento delle azioni positive possa evolvere tenendo conto delle esperienze maturate nell'applicazione pratica.
I requisiti di onorabilita dei soggetti richiedenti
Il riferimento ai «requisiti di onorabilita che i soggetti richiedenti devono possedere» inserisce nel sistema di finanziamento delle azioni positive una verifica di affidabilita dei beneficiari analoga a quella prevista in altri settori del diritto pubblico dell'economia. I requisiti di onorabilita tipicamente includono l'assenza di condanne penali per reati che incidono sull'affidabilita gestionale, l'assenza di procedure fallimentari o di liquidazione coatta, e in genere l'assenza di circostanze che mettano in dubbio la capacita del soggetto di gestire correttamente risorse pubbliche. Il decreto ministeriale puo definire e aggiornare questi requisiti, anche tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo generale in materia di appalti pubblici, concessioni e accesso a finanziamenti pubblici.
La decadenza per mancata attuazione: il principio di effettivita degli interventi
Il comma 2 dell'articolo 47 introduce la disciplina delle conseguenze dell'inadempimento del beneficiario del finanziamento. Quando un soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al rimborso e, eventualmente, ha gia ricevuto somme in acconto, non porta a compimento il progetto di azioni positive approvato, si verifica la decadenza dal beneficio. Questa decadenza implica la restituzione delle somme eventualmente gia riscosse. Il meccanismo e funzionale a garantire che le risorse pubbliche stanziate per le azioni positive producano effettivamente i risultati per cui sono state approvate, evitando che il finanziamento venga intascato senza che le azioni positive siano realmente realizzate.
La decadenza parziale in caso di attuazione parziale del progetto
Il comma 2 dell'articolo 47 introduce un principio di proporzionalita nella gestione delle inadempienze parziali. In caso di attuazione parziale del progetto, la decadenza dal beneficio non opera per l'intero importo, ma solo limitatamente alla parte non attuata: la sua valutazione e effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1. Questo approccio proporzionale e ragionevole: la decadenza totale in caso di attuazione parziale sarebbe sproporzionata e potrebbe disincentivare l'avvio di progetti ambiziosi che, pur non realizzati completamente, producono comunque effetti positivi sulla parita di genere. La valutazione della parte non attuata e rimessa ai criteri fissati dal decreto ministeriale, che possono tenere conto della natura degli interventi parzialmente realizzati, dell'effettivo impatto raggiunto e delle cause dell'inadempimento parziale.
Il coordinamento con l'articolo 44 e il sistema complessivo di finanziamento
L'articolo 47 si inserisce nel sistema di finanziamento delle azioni positive delineato dagli articoli 44, 45 e 10 del D.Lgs. 198/2006. L'articolo 44 disciplina le modalita di presentazione dei progetti e di autorizzazione del rimborso, stabilendo tra l'altro che l'attuazione del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. L'articolo 47 completa questo quadro disciplinando le conseguenze dell'inadempimento: il mancato avvio entro i due mesi o la mancata completamento del progetto comportano la decadenza dal beneficio e, se gia percepiti acconti, l'obbligo di restituzione. Si crea cosi un sistema coerente in cui il finanziamento e condizionato all'effettiva realizzazione delle azioni positive: il soggetto che ottiene il beneficio si assume un impegno preciso, la cui violazione produce conseguenze patrimoniali dirette.
Il ruolo del Comitato nazionale nella determinazione delle modifiche procedurali
La norma specifica che le eventuali modifiche alle procedure sono adottate «su indicazione del Comitato di cui all'articolo 8», cioe del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita di trattamento ed uguaglianza di opportunita tra lavoratori e lavoratrici. Il Comitato, che ha tra i suoi compiti il monitoraggio e il controllo dei progetti di azioni positive approvati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera p), e il soggetto piu idoneo a formulare indicazioni sulle eventuali modifiche procedurali necessarie, avendo una visione complessiva del funzionamento del sistema e delle criticita emerse nell'applicazione pratica. Il raccordo tra la competenza normativa secondaria del Ministro e la funzione di indirizzo del Comitato garantisce che le modifiche procedurali siano basate su valutazioni concrete e non su scelte puramente burocratiche.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa succede se il progetto di azioni positive finanziato non viene realizzato?
Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, la mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le somme eventualmente gia riscosse in acconto.
La decadenza e sempre totale o puo essere parziale?
In caso di attuazione parziale del progetto, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 1. Il beneficiario mantiene il rimborso per la parte del progetto effettivamente realizzata.
Chi stabilisce i requisiti di onorabilita per accedere ai finanziamenti?
Il Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'economia e delle pari opportunita e su indicazione del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, definisce con decreto ministeriale i requisiti di onorabilita dei soggetti richiedenti, potendoli modificare nel tempo.
Il Ministero del lavoro puo modificare le procedure di rimborso senza passare dal Parlamento?
Si. L'articolo 47, comma 1, attribuisce al Ministro del lavoro, di concerto con altri Ministri e su indicazione del Comitato nazionale, il potere di determinare con decreto ministeriale eventuali modifiche alle procedure operative di rimborso, senza necessita di una modifica legislativa.
Entro quanto tempo deve iniziare l'attuazione del progetto dopo l'autorizzazione?
Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, l'attuazione deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione ministeriale. Il mancato avvio nei termini espone al rischio di decadenza dal beneficio disciplinato dall'articolo 47.