Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 198/2006 — Onere della prova ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 40 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,
- Articolo 40 L. 184/1983 — Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita
- Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 — Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 148/2015 — Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati