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Art. 28 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di discriminazione retributiva

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Art. 28 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di discriminazione retributiva ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni. articolo precedente articolo successivo