Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, sulle ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

In sintesi

L'articolo 20 del D.Lgs. 198/2006 attribuisce alla consigliera o al consigliere nazionale di parità il compito di presentare al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. La relazione deve contenere i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione, le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali, e una valutazione complessiva degli effetti del D.Lgs. 198/2006. Essa si fonda sul rapporto che la consigliera nazionale elabora ai sensi dell'articolo 15, comma 7, e sulle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 8.
Indice dei contenuti

La relazione al Parlamento come strumento di accountability istituzionale

L'obbligo di presentare una relazione periodica al Parlamento rappresenta uno dei principali meccanismi di accountability del sistema delle pari opportunità nel lavoro previsto dal D.Lgs. 198/2006. Mediante questo atto, la consigliera o il consigliere nazionale porta all'attenzione del legislatore i risultati concreti - o le lacune - nell'attuazione della normativa antidiscriminatoria. La relazione costituisce anche uno strumento di pressione istituzionale: i dati in essa contenuti possono stimolare interventi normativi correttivi da parte del Parlamento o del Governo, e contribuire al dibattito pubblico sulle politiche di genere nel mercato del lavoro.

La cadenza biennale: un equilibrio tra aggiornamento e onere

La scelta di una cadenza biennale riflette un compromesso: da un lato, la necessità di disporre di dati sufficientemente consolidati per formulare valutazioni significative sull'applicazione della normativa; dall'altro, l'esigenza di non sovraccaricare la consigliera nazionale con adempimenti reportistici eccessivamente frequenti. La periodicità biennale non impedisce tuttavia la redazione di relazioni intermedie o di documenti tematici per rispondere a specifiche richieste parlamentari o governative; l'articolo 15, comma 2, consente alla consigliera nazionale di «pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro» anche al di fuori del ciclo biennale.

Il contenuto della relazione: tre aree tematiche

L'articolo 20 individua tre aree tematiche che la relazione deve necessariamente coprire. La prima riguarda i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro: si tratta della verifica empirica del grado di conformità alle norme, basata sull'analisi dei dati raccolti dalle Direzioni territoriali del lavoro e dai rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46. La seconda area riguarda le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali: si tratta di una valutazione di impatto che richiede un approccio metodologicamente rigoroso per isolare l'effetto specifico delle politiche pubbliche rispetto ad altri fattori. La terza area riguarda la valutazione degli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 198/2006 nel suo complesso: un'analisi di sistema che guarda all'evoluzione complessiva del quadro normativo e delle pratiche applicative.

Le fonti informative della relazione

L'articolo 20 specifica che la relazione si basa sul rapporto elaborato dalla consigliera nazionale ai sensi dell'articolo 15, comma 7, e sulle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8. Il rapporto dell'articolo 15 è a sua volta alimentato dai rapporti annuali che i consiglieri regionali e territoriali presentano agli organi che li hanno designati (articolo 15, comma 6), creando così un flusso informativo ascendente dal livello locale a quello nazionale. Le indicazioni del Comitato nazionale completano il quadro con la prospettiva dei rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni femminili che compongono quell'organismo.

Il raccordo con i rapporti sulla situazione del personale

Una delle principali fonti empiriche della relazione è rappresentata dai rapporti sulla situazione del personale che le imprese con più di cinquanta dipendenti sono tenute a trasmettere ogni due anni ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006. Questi rapporti contengono dati disaggregati per sesso sulle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli retributivi e la cessazione dei rapporti di lavoro. La consigliera nazionale, in collaborazione con le Direzioni regionali e territoriali del lavoro, può elaborare questi dati per costruire indicatori di tendenza sull'evoluzione delle disparità di genere nel mercato del lavoro, che costituiscono la base empirica della relazione al Parlamento.

Valore politico e normativo della relazione

La relazione al Parlamento prevista dall'articolo 20 non è un mero adempimento formale: se redatta con rigore metodologico e suffragata da dati credibili, può orientare le politiche legislative in materia di lavoro e pari opportunità, influenzare la programmazione dei fondi strutturali europei destinati all'occupazione femminile, e contribuire al rispetto degli obblighi di rendicontazione che l'Italia deve assolvere nei confronti dell'Unione europea in relazione all'applicazione della direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e impiego. In questo senso, l'articolo 20 rappresenta il nodo di congiunzione tra il sistema interno delle pari opportunità e le istanze sovrannazionali di monitoraggio e valutazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Con quale frequenza la consigliera nazionale presenta la relazione al Parlamento?

Ogni due anni, come stabilito dall'articolo 20 del D.Lgs. 198/2006.

Su quali temi verte la relazione al Parlamento?

Sui risultati del monitoraggio sull'applicazione della normativa di parita', sulle ricadute degli investimenti pubblici sull'occupazione femminile, e sulla valutazione complessiva degli effetti del D.Lgs. 198/2006.

Quali sono le fonti informative utilizzate per la relazione?

Il rapporto annuale della consigliera nazionale ex articolo 15 comma 7, le indicazioni del Comitato di cui all'articolo 8, i rapporti dei consiglieri regionali e i dati dei rapporti sulla situazione del personale ex articolo 46.

La relazione al Parlamento ha effetti vincolanti?

No, ha natura ricognitiva e valutativa. Puo' pero' stimolare interventi legislativi o governativi e contribuisce agli obblighi di rendicontazione dell'Italia verso l'Unione europea in materia di parita' di genere nel lavoro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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