Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 198/2006 – Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare l’effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 19 del D.Lgs. 198/2006 istituisce la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, organo collegiale che riunisce tutti i consiglieri di parità, nazionali, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. La Conferenza è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale, coadiuvato da due rappresentanti eletti tra i consiglieri territoriali. Essa ha lo scopo di rafforzare le funzioni dei consiglieri, accrescere l'efficacia della loro azione e favorire lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. Lo svolgimento delle sue attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Indice dei contenuti
La Conferenza nazionale come strumento di coordinamento multilivello
Il sistema delle consigliere e dei consiglieri di parità delineato dal D.Lgs. 198/2006 è strutturato su più livelli: nazionale, regionale, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Ciascun livello ha proprie competenze territoriali, ma le sfide legate alla discriminazione di genere nel lavoro richiedono un'azione coordinata e non frammentata. La Conferenza nazionale risponde a questa esigenza sistemica: è il luogo istituzionale in cui tutti i consiglieri convergono per rafforzare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema.
Composizione e struttura organizzativa
La Conferenza comprende tutti i consiglieri di parità: il nazionale (effettivo), i regionali, quelli delle città metropolitane e degli enti di area vasta istituiti dalla legge 56/2014. Il coordinamento spetta alla consigliera o al consigliere nazionale, figura apicale del sistema. Il comma 1 prevede che la consigliera nazionale agisca in collaborazione con due consiglieri in rappresentanza rispettivamente dei consiglieri regionali e di quelli delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Questa struttura binaria della rappresentanza territoriale garantisce che sia le istanze regionali sia quelle delle realtà di area vasta abbiano voce nel governo della Conferenza, evitando una concentrazione eccessiva del potere direttivo a livello centrale.
Le funzioni della Conferenza: rafforzare, accrescere, condividere
Il comma 2 indica tre finalità principali della Conferenza: rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, accrescere l'efficacia della loro azione e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. Queste finalità hanno natura prevalentemente «soft»: la Conferenza non è un organo decisionale dotato di poteri vincolanti nei confronti degli enti, né può emettere delibere che si impongano ai singoli consiglieri. È piuttosto un luogo di confronto, formazione e coordinamento informale. Tuttavia, la sua funzione non va sottostimata: la condivisione di buone prassi e l'analisi comparata delle situazioni discriminatorie rilevate nei vari territori contribuisce a costruire una cultura istituzionale comune, fondamentale per la coerenza applicativa della normativa antidiscriminatoria.
Il ruolo del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministero del lavoro
Il comma 2 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle persone del Dipartimento per le pari opportunità, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari a assicurare l'effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori. Questo significa che la Conferenza non opera in isolamento, ma in raccordo con le strutture governative centrali, le quali hanno il compito di sostenere l'attività della Conferenza stessa attraverso la promozione attiva di iniziative complementari.
Il vincolo dell'invarianza finanziaria
Il comma 3 stabilisce che dallo svolgimento delle attività della Conferenza non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una clausola standard nelle disposizioni legislative di organizzazione che non prevedono espressamente una dotazione finanziaria dedicata. In pratica, la Conferenza deve operare con le risorse già disponibili: principalmente l'articolo 18 per il consigliere nazionale, e i bilanci degli enti di pertinenza per i consiglieri territoriali. Questa limitazione finanziaria rischia di comprimere la frequenza e la qualità delle riunioni, soprattutto se i consiglieri territoriali devono sostenere personalmente i costi degli spostamenti per partecipare.
La Conferenza nel contesto della governance delle pari opportunità
La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità si inserisce in un quadro di governance multilivello che comprende anche il Comitato nazionale di cui all'articolo 8, le commissioni di parità regionali e locali, e le strutture del Dipartimento per le pari opportunità. Ciascuno di questi organi ha competenze distinte e non sovrapponibili: il Comitato opera prevalentemente nell'ambito del Ministero del lavoro, le commissioni di parità a livello locale, la Conferenza come raccordo orizzontale tra tutti i consiglieri. Il rischio di frammentazione e di sovrapposizione tra questi organi è reale, ed è per questo che l'articolo 19 enfatizza il ruolo di coordinamento della consigliera nazionale e il raccordo con le strutture governative centrali.
Collegamento con la relazione al Parlamento
La Conferenza ha anche una funzione di contributo informativo alla relazione biennale al Parlamento prevista dall'articolo 20. L'articolo 15, comma 7, prevede che il consigliere nazionale elabori il rapporto al Ministro «anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6» e delle attività della Conferenza. In questo senso, la Conferenza è uno dei canali attraverso cui le informazioni raccolte a livello territoriale dai singoli consiglieri confluiscono nella rendicontazione istituzionale al massimo organo rappresentativo nazionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi fa parte della Conferenza nazionale delle consigliere di parità?
Tutti i consiglieri di parità: il nazionale, i regionali, quelli delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta, coordinati dalla consigliera o dal consigliere nazionale.
La Conferenza puo' adottare atti vincolanti?
No. La Conferenza e' un organo di coordinamento e scambio: le sue funzioni sono rafforzare le capacita' dei consiglieri, accrescere l'efficacia della loro azione e condividere buone prassi, senza poteri decisionali vincolanti.
Le riunioni della Conferenza comportano costi aggiuntivi per lo Stato?
No, per espressa previsione del comma 3 dallo svolgimento delle attivita' della Conferenza non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Qual e' il rapporto tra la Conferenza e la relazione al Parlamento ex articolo 20?
La Conferenza contribuisce alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni che la consigliera nazionale utilizza per redigere il rapporto annuale al Ministro del lavoro, che poi alimenta la relazione biennale al Parlamento.