Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 198/2006 – Requisiti e attribuzioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 13 del D.Lgs. 198/2006 definisce i requisiti che devono possedere le consigliere e i consiglieri di parità per accedere al ruolo e ne stabilisce le principali attribuzioni. Sul versante dei requisiti, la norma richiede una «specifica competenza ed esperienza pluriennale» in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovate da idonea documentazione. Sul versante delle attribuzioni, l'articolo chiarisce che le consigliere e i consiglieri svolgono funzioni sia promozionali sia di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione nel lavoro. Elemento qualificante è la previsione che, nell'esercizio di queste funzioni, le consigliere e i consiglieri siano pubblici ufficiali e abbiano l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.Indice dei contenuti
I requisiti di competenza ed esperienza
L'articolo 13 del D.Lgs. 198/2006 stabilisce che le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere «requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale» in tre aree distinte: il lavoro femminile, le normative sulla parità e le pari opportunità, il mercato del lavoro. L'impiego del termine «specifica» indica che non è sufficiente una competenza generica in materia giuslavoristica: occorre una specializzazione nel settore delle pari opportunità e della non discriminazione di genere. L'esperienza deve essere «pluriennale», sebbene la norma non fissi un numero minimo di anni, lasciando alla commissione di valutazione comparativa la verifica caso per caso. Tutti i requisiti devono essere «comprovati da idonea documentazione», il che implica un onere di allegazione specifico in sede di candidatura: curricula professionali, attestati di formazione, pubblicazioni, incarichi pregressi in organismi di parità.
La funzione di promozione e di controllo
Il comma 2 attribuisce alle consigliere e ai consiglieri di parità due funzioni distinte ma complementari: la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione. La funzione promozionale si concretizza nelle attività di sensibilizzazione, formazione, diffusione di buone pratiche, supporto alle imprese nell'adozione di misure di pari opportunità e promozione di azioni positive. La funzione di controllo si esercita attraverso il monitoraggio delle situazioni di squilibrio di genere, la rilevazione delle violazioni normative e l'attivazione dei meccanismi di tutela giudiziaria. Le due funzioni sono inscindibili: senza promozione, il controllo rischia di essere repressivo senza incidere sulle cause strutturali delle discriminazioni; senza controllo, la promozione rimane priva di forza coercitiva.
La qualifica di pubblico ufficiale
La previsione che le consigliere e i consiglieri siano «pubblici ufficiali» nell'esercizio delle funzioni loro attribuite è di rilevante portata giuridica. Ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La qualifica di pubblico ufficiale comporta conseguenze sul piano delle tutele e delle responsabilità: chi attenta all'incolumità fisica o morale del Consigliere nell'esercizio delle sue funzioni risponde del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale; il Consigliere che abusi della propria qualità o dei propri poteri risponde dei reati propri del pubblico ufficiale. Questa qualifica conferisce anche maggiore autorevolezza alle richieste di informazioni e di accesso ai luoghi di lavoro che le consigliere e i consiglieri rivolgono ai datori di lavoro e alle Direzioni del lavoro.
L'obbligo di denuncia penale
L'obbligo di «segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio» è direttamente connesso alla qualifica di pubblico ufficiale. Ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio devono presentare denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Nel contesto delle funzioni delle consigliere di parità, questo obbligo riguarda tipicamente i reati connessi alle discriminazioni sessuali o alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro che abbiano rilevanza penale (ad es. atti persecutori ex articolo 612-bis codice penale, violenza sessuale, diffamazione nelle sue forme aggravate). La norma rafforza quindi il raccordo tra la tutela amministrativa e quella penale in materia di pari opportunità.
Differenza tra Consiglieri di parità e ispettori del lavoro
Nonostante la qualifica di pubblico ufficiale e l'obbligo di denuncia penale, le consigliere e i consiglieri di parità non sono funzionari ispettivi. Non possono accedere autonomamente ai luoghi di lavoro né irrogare sanzioni amministrative. Le loro funzioni di controllo si esercitano attraverso la richiesta di dati e informazioni alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro (articolo 15, comma 5), l'analisi dei rapporti biennali sulla situazione del personale (articolo 46) e l'attivazione degli strumenti giudiziari previsti dal Codice per le azioni antidiscriminatorie (articolo 36 e seguenti). Il confine con l'attività ispettiva è quindi netto: la consigliera di parità promuove, monitora e agisce in giudizio, ma non ispeziona direttamente.
Profili pratici della nomina e della verifica dei requisiti
La verifica della competenza ed esperienza richieste dall'articolo 13 avviene nell'ambito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 12, comma 3. In assenza di criteri legali dettagliati, la commissione gode di un certo margine di apprezzamento discrezionale nel valutare la «specificità» della competenza e la «pluriennalità» dell'esperienza. Per ridurre l'arbitrarietà, sarebbe opportuno che le procedure di selezione prevedessero criteri di valutazione esplicitati negli avvisi pubblici, con punteggi differenziati per esperienza in organismi di parità, pubblicazioni accademiche, attività di formazione in materia e incarichi professionali nel settore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali requisiti professionali deve avere il Consigliere di parità?
Deve possedere specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e pari opportunità, e mercato del lavoro. I requisiti devono essere comprovati da idonea documentazione allegata alla candidatura.
Il Consigliere di parità è un pubblico ufficiale?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 13 stabilisce che le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, con tutte le conseguenze in termini di tutele penali e di responsabilità propria dei pubblici ufficiali.
Il Consigliere di parità ha l'obbligo di denunciare i reati?
Sì. In quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra funzione promozionale e funzione di controllo del Consigliere?
La funzione promozionale riguarda sensibilizzazione, formazione, diffusione di buone pratiche e supporto all'adozione di misure di parità. La funzione di controllo riguarda il monitoraggio delle violazioni normative e l'attivazione degli strumenti di tutela. Le due funzioni si integrano reciprocamente.
Il Consigliere di parità può accedere autonomamente ai luoghi di lavoro per effettuare ispezioni?
No. Non ha poteri ispettivi diretti. Può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire informazioni presso i luoghi di lavoro, ma non può accedervi autonomamente né irrogare sanzioni amministrative.