Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. articolo successivo
In sintesi
L'articolo 1 del D.Lgs. 198/2006 pone il fondamento dell'intero Codice delle pari opportunità, stabilendo che tutte le disposizioni del decreto mirano a eliminare ogni forma di discriminazione basata sul sesso, siano esse di natura diretta o indiretta. La norma copre un campo applicativo vastissimo: dall'occupazione alla retribuzione, dalla vita politica a quella economica, sociale e civile. Il comma 2 enuncia il principio generale di parità di trattamento e di opportunità, che deve essere garantito in tutti gli ambiti, con particolare riferimento al lavoro. Il comma 3 introduce una precisazione fondamentale: il principio di parità non impedisce l'adozione di misure di vantaggio specifico a favore del sesso sottorappresentato, ossia le cosiddette «azioni positive» o misure di discriminazione positiva, riconducibili all'articolo 3, comma 2, della Costituzione. Il comma 4 stabilisce infine il criterio del gender mainstreaming: la parità di genere deve essere un obiettivo trasversale a tutti i livelli dell'azione pubblica e privata, dalla legislazione alle politiche amministrative.Indice dei contenuti
Ambito oggettivo e finalità del Codice
Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 raccoglie e sistematizza in un unico testo la frammentata legislazione italiana antidiscriminatoria di genere, dando attuazione a numerose direttive dell'Unione europea, in particolare alla direttiva 2002/73/CE e alla direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e impiego. L'articolo 1 ne definisce il perimetro teleologico: eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che «abbia come conseguenza o come scopo» di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti fondamentali. La formula «conseguenza o scopo» è rilevante perché abbraccia sia le discriminazioni intenzionali sia quelle meramente effettive, prescindendo dall'elemento soggettivo dell'agente discriminatore.
Il principio di parità di trattamento e di opportunità
Il comma 2 sancisce che la parità deve essere assicurata «in tutti i campi», con espressa menzione dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. La congiunzione di «parità di trattamento» e «parità di opportunità» non è pleonastica: la prima attiene all'assenza di disparità formali nel trattamento individuale; la seconda guarda al risultato sostanziale, riconoscendo che condizioni di partenza diverse possono generare esiti discriminatori anche in presenza di regole apparentemente neutre. Questa distinzione è alla base della definizione di discriminazione indiretta contenuta nell'articolo 25, comma 2, dello stesso Codice.
Le azioni positive come eccezione legittima al principio di parità
Il comma 3 riconosce espressamente la compatibilità tra il principio di parità e le «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato». Si tratta della clausola di salvaguardia per le cosiddette azioni positive, ammesse dall'articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e radicate nell'articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana, che impone alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Le azioni positive non sono quindi deroghe al principio di parità, ma sua implementazione sostanziale: esse servono a correggere squilibri strutturali preesistenti. Possono assumere la forma di quote di riserva, di preferenze a parità di merito, di programmi di formazione mirati, ovvero di agevolazioni nell'accesso a finanziamenti pubblici riservati a imprese guidate da donne.
Il gender mainstreaming come criterio trasversale di policy
Il comma 4 recepisce il principio di gender mainstreaming, introdotto a livello europeo dalla Piattaforma di Pechino del 1995 e fatto proprio dall'Unione europea a partire dal Trattato di Amsterdam del 1997. In base a tale principio, la considerazione della dimensione di genere non può essere confinata a politiche settoriali dedicate, ma deve permeare trasversalmente «la formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività». L'obbligo si estende sia all'azione del legislatore sia a quella della pubblica amministrazione, delle parti sociali e degli operatori economici privati. Il mancato rispetto di questo criterio nella formulazione di atti normativi o amministrativi non comporta di per sé nullità automatica, ma costituisce un parametro di legittimità rilevante in sede di impugnazione.
Rapporto con la Costituzione e con le fonti europee
L'articolo 1 va letto in combinato disposto con gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione. L'articolo 3 enuncia il principio di eguaglianza formale (comma 1) e il mandato di eguaglianza sostanziale (comma 2); l'articolo 37 tutela specificamente la lavoratrice e la parità di diritti e retribuzione; l'articolo 51 garantisce l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. A livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 23) e la direttiva 2006/54/CE costituiscono il principale quadro di riferimento. Il Codice delle pari opportunità opera dunque come cinghia di trasmissione tra il diritto europeo e l'ordinamento interno, attuando obblighi convenzionali e unioni al contempo il principio di parità ai fondamentali dell'architettura costituzionale italiana.
Rilevanza pratica e applicazione
L'articolo 1 non ha portata meramente programmatica: definisce l'oggetto e lo scopo del Codice in modo tale da orientare l'interpretazione di tutte le norme successive. In sede giudiziale, la clausola di scopo/conseguenza del comma 1 è stata valorizzata per estendere la tutela a situazioni in cui il pregiudizio non era stato intenzionalmente perseguito dal datore di lavoro ma si era comunque prodotto in danno della lavoratrice. La norma funge pertanto da canone ermeneutico che impone un'interpretazione estensiva delle tutele e restrittiva delle eccezioni.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa significa «discriminazione basata sul sesso» nell'articolo 1?
Qualsiasi trattamento, disposizione o comportamento che, a causa del sesso della persona, comprometta o impedisca il riconoscimento o l'esercizio di diritti fondamentali, sia che venga perseguito intenzionalmente sia che produca tale effetto in modo non intenzionale.
Le azioni positive sono ammesse dalla legge?
Sì. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce espressamente che il principio di parità non osta a misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato, come le quote o le preferenze a parità di merito, purché proporzionate e giustificate.
Cos'è il gender mainstreaming e chi è obbligato ad applicarlo?
È il principio in base al quale la dimensione di genere deve essere integrata in tutte le politiche e attività, a ogni livello. Sono tenuti ad applicarlo il legislatore, le pubbliche amministrazioni, le parti sociali e, nei limiti delle proprie competenze, gli operatori privati.
L'articolo 1 si applica solo al lavoro?
No. L'ambito è molto ampio e comprende i campi politico, economico, sociale, culturale e civile. Il lavoro è espressamente citato al comma 2 come ambito di particolare rilevanza, ma il divieto di discriminazione è generale.
Quali sono le norme costituzionali di riferimento?
Principalmente gli articoli 3 (eguaglianza formale e sostanziale), 37 (tutela della lavoratrice) e 51 (accesso ai pubblici uffici) della Costituzione italiana.