Testo dell'articoloVigente
Art. 14 L. 218/1995 – Conoscenza della legge straniera applicabile
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 14 della legge 218/1995 disciplina le modalità con cui il giudice italiano accerta il contenuto della legge straniera richiamata dalle norme di conflitto. La norma stabilisce innanzitutto che l'accertamento avviene d'ufficio: il giudice non può attendere che le parti gli forniscano informazioni sulla legge straniera, ma deve attivarsi autonomamente. A tal fine, può avvalersi delle convenzioni internazionali in materia, richiedere informazioni al Ministero della giustizia, interpellare esperti o istituzioni specializzate. Se nonostante questi strumenti il contenuto della legge straniera non può essere accertato nemmeno con l'aiuto delle parti, il giudice applica la legge richiamata da altri criteri di collegamento previsti per la stessa ipotesi normativa; in mancanza anche di questi, si applica la legge italiana come soluzione di chiusura del sistema.Indice dei contenuti
L'accertamento d'ufficio della legge straniera
Il principio cardine dell'articolo 14 è che il giudice italiano accerta il contenuto della legge straniera d'ufficio. Questa scelta legislativa riflette la qualificazione della legge straniera applicabile non come un semplice elemento di fatto allegato dalle parti, ma come una vera e propria norma giuridica che il giudice è tenuto a conoscere e applicare correttamente. La distinzione rispetto alla prova dei fatti è fondamentale: i fatti devono essere provati dalla parte che ne ha interesse (salve le eccezioni di legge), mentre la legge - anche straniera - è un dato normativo che il giudice deve ricercare con i mezzi a sua disposizione.
Gli strumenti di accertamento: convenzioni internazionali
Il primo strumento che il giudice può utilizzare è quello previsto dalle convenzioni internazionali. L'Italia è parte della Convenzione europea sull'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968 e resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1973, n. 72. Tale convenzione istituisce un sistema di scambio di informazioni giuridiche tra i paesi aderenti: il giudice può richiedere, tramite l'autorità centrale italiana (il Ministero della giustizia), informazioni sul diritto di un altro Stato aderente. Le risposte forniscono una descrizione del diritto vigente, senza però vincolare il giudice che mantiene la responsabilità della corretta interpretazione e applicazione.
Informazioni tramite il Ministero della giustizia
Il giudice può richiedere informazioni per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, oggi Ministero della giustizia. Questo canale istituzionale consente di ottenere documentazione ufficiale sul contenuto di leggi straniere, anche al di fuori degli strumenti convenzionali. Il Ministero si avvale di propri uffici, di rapporti con le ambasciate straniere e di reti di cooperazione internazionale. I tempi di risposta possono essere significativi, con possibili ripercussioni sulla durata del processo: è per questo che il giudice può utilizzare contemporaneamente più strumenti di accertamento.
Esperti e istituzioni specializzate
L'articolo 14 consente al giudice di interpellare esperti o istituzioni specializzate nella conoscenza del diritto straniero. Sul piano pratico, ciò significa che il giudice può nominare un consulente tecnico d'ufficio specializzato in un determinato ordinamento straniero, oppure rivolgersi a centri universitari di ricerca sul diritto comparato, istituti di cultura straniera con sezioni giuridiche, o bar association straniere. Le parti, da parte loro, possono produrre documentazione sul contenuto del diritto straniero e nominare propri consulenti tecnici di parte, contribuendo così all'accertamento anche se l'onere principale rimane in capo al giudice.
La clausola di chiusura: legge alternativa e legge italiana
Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina la soluzione di riserva per il caso in cui il contenuto della legge straniera non possa essere accertato, nemmeno con il contributo delle parti. In questo caso il giudice procede per gradi. Prima verifica se per la medesima ipotesi normativa esistono altri criteri di collegamento alternativi previsti dalla legge 218/1995: se sì, applica la legge richiamata da tali criteri alternativi. Solo quando nemmeno questa via sia percorribile si applica la legge italiana, in quanto lex fori di ultima istanza. Questa clausola garantisce che il giudice possa sempre pervenire a una decisione nel merito, senza che l'impossibilità di accertare la legge straniera determini un diniego di giustizia.
Il ruolo delle parti nell'accertamento
Pur essendo l'accertamento un dovere d'ufficio del giudice, le parti svolgono un ruolo tutt'altro che marginale. Esse hanno interesse a produrre tempestivamente documenti attestanti il contenuto della legge straniera applicabile alla propria tesi difensiva - traduzione autentica di testi normativi, pareri di esperti, dottrina giuridica straniera - per orientare il giudice e ridurre i tempi dell'accertamento. La legge non preclude questa collaborazione: il comma 1 precisa anzi che le informazioni possono essere acquisite «anche con l'aiuto delle parti». Il rischio concreto è che, se nessuna delle parti fornisce materiale utile e il giudice non riesce autonomamente ad accertare la legge straniera, si ricada nella clausola di chiusura del comma 2 con applicazione della legge italiana.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudice italiano deve aspettare che le parti provino il contenuto della legge straniera?
No. L'articolo 14 stabilisce che l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. Le parti possono collaborare e produrre documentazione, ma l'obbligo di accertamento ricade sul giudice.
Cosa succede se il giudice non riesce ad accertare il contenuto della legge straniera?
Il giudice applica la legge richiamata da altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la stessa ipotesi normativa. Se nemmeno questi esistono, applica la legge italiana come soluzione di chiusura.
A quali strumenti può ricorrere il giudice per accertare la legge straniera?
Può avvalersi delle convenzioni internazionali sull'informazione giuridica (come la Convenzione di Londra del 1968), del Ministero della giustizia, di esperti del diritto straniero e di istituzioni specializzate.
Le parti possono contribuire all'accertamento della legge straniera?
Sì. Le parti possono depositare traduzioni di testi normativi, pareri di esperti e dottrina giuridica straniera. Il giudice tiene conto di questi materiali, pur mantenendo la responsabilità dell'accertamento.