Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 L. 218/1995 – Rinvio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 13 della legge 218/1995 disciplina il rinvio nel diritto internazionale privato, ossia il fenomeno per cui le norme di conflitto di uno Stato rimandano alla legge di un altro Stato che a sua volta contiene norme di conflitto che rimandano ulteriormente a un terzo ordinamento o ritornano alla legge del foro. Il comma 1 stabilisce che, quando la legge italiana richiama una legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero se quel terzo Stato accetta il rinvio oppure se il rinvio riconduce alla legge italiana (rinvio indietro o renvoi). Il comma 2 elenca tassativamente i casi in cui il rinvio è escluso: scelta della legge da parte delle parti, forma degli atti, e obbligazioni alimentari. Il comma 3 disciplina il rinvio in materia di filiazione in modo da favorire sempre lo stabilimento del legame di filiazione. Il comma 4 dispone che nelle materie governate da convenzioni internazionali si segue la soluzione da esse adottata.
Indice dei contenuti

Il fenomeno del rinvio nel diritto internazionale privato

Il rinvio (renvoi) è uno dei temi più dibattuti del diritto internazionale privato. Esso nasce quando le norme di conflitto dello Stato del foro richiamano la legge di uno Stato straniero, ma tale legge straniera non si considera applicabile a quella fattispecie: le norme di diritto internazionale privato straniero, a loro volta, rimandano a un altro ordinamento. Si distingue il rinvio indietro (renvoi au premier degré), in cui la legge straniera richiamata rimanda alla legge del foro, e il rinvio in avanti (renvoi au second degré), in cui la legge straniera rimanda a un terzo ordinamento. La questione centrale è: quando il giudice italiano è chiamato ad applicare la legge straniera, deve applicarla nel suo complesso - incluse le sue norme di conflitto - o solo le sue norme sostanziali?

La soluzione accolta dall'articolo 13: il rinvio accettato

L'articolo 13, comma 1, adotta una soluzione intermedia e pragmatica: il rinvio è tenuto in considerazione solo in due ipotesi. La prima è il rinvio indietro: quando il diritto internazionale privato straniero rimanda alla legge italiana (renvoi), il giudice italiano accoglie il rinvio e applica la propria legge. Ciò evita di applicare una legge straniera che la stessa legge straniera non vorrebbe applicata a quella fattispecie. La seconda ipotesi è il rinvio a un terzo Stato: se il diritto internazionale privato straniero rimanda alla legge di un terzo paese e quel paese accetta di applicarla, il giudice italiano segue quel rinvio, applicando la legge del terzo Stato. Questo evita situazioni di «tennis giuridico» in cui la palla rimbalza indefinitamente tra ordinamenti.

I casi di esclusione del rinvio (comma 2)

Il comma 2 elenca le fattispecie in cui il rinvio non opera. Quando la legge straniera è stata scelta dalle parti (autonomia della volontà), il rinvio è escluso: le parti hanno scelto una legge sostanziale specifica e sarebbe contrario alla loro volontà applicarne una diversa per effetto del meccanismo del renvoi. Lo stesso vale per le disposizioni sulla forma degli atti: la forma è governata da regole proprie di favor validitatis che rendono il rinvio superfluo e potenzialmente distorsivo. Infine, le obbligazioni alimentari (Capo XI del Titolo I) sono escluse perché disciplinate da convenzioni internazionali e regolamenti europei che hanno già risolto internamente il problema del rinvio.

Il rinvio in materia di filiazione (comma 3)

Il comma 3 prevede una regola speciale per i casi disciplinati dagli articoli 33, 34 e 35, relativi alla filiazione e al suo accertamento. In queste materie, il rinvio è tenuto in considerazione soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. Si tratta di una norma ispirata al favor filiationis: la tutela del minore e il riconoscimento del legame familiare sono valori fondamentali che l'ordinamento intende proteggere. Il meccanismo del rinvio non può essere utilizzato per escludere l'accertamento della filiazione in casi in cui la legge direttamente richiamata lo avrebbe consentito.

Il rinvio nelle convenzioni internazionali (comma 4)

Quando la legge 218/1995 dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale, si segue in materia di rinvio la soluzione adottata dalla convenzione stessa. Molte convenzioni internazionali, come quelle dell'Aja sul diritto applicabile, risolvono espressamente la questione del rinvio, escludendolo (poiché il sistema convenzionale si fonda sulla legge sostanziale, non sull'intero ordinamento incluse le norme di conflitto) o disciplinandolo in modo uniforme. Il rinvio alle convenzioni evita che il meccanismo del renvoi vanifichi l'uniformità di soluzioni che le convenzioni intendono garantire tra gli Stati aderenti.

Rilevanza pratica e difficoltà applicative

L'applicazione dell'articolo 13 richiede al giudice italiano di accertare non solo il contenuto del diritto straniero richiamato (come prevede l'articolo 14), ma anche il contenuto delle sue norme di diritto internazionale privato, per verificare se esse operino un rinvio e se quel rinvio rientri nelle ipotesi del comma 1. Si tratta di un'operazione complessa che può richiedere l'ausilio di esperti del diritto straniero e che, in caso di impossibilità di accertamento, conduce all'applicazione della legge italiana come previsto dall'articolo 14, comma 2.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per rinvio nel diritto internazionale privato?

Il rinvio si verifica quando la legge straniera richiamata dalle norme italiane di conflitto contiene a sua volta norme di conflitto che rimandano a un altro ordinamento (rinvio in avanti) o alla legge italiana (rinvio indietro).

In quali casi l'articolo 13 ammette il rinvio?

Il rinvio è ammesso se il diritto internazionale privato straniero rimanda alla legge italiana (rinvio indietro), oppure se rimanda a un terzo Stato e quel terzo Stato accetta il rinvio. Negli altri casi il rinvio non opera.

Il rinvio opera se le parti hanno scelto la legge applicabile?

No. Quando la legge straniera è stata scelta dalle parti in base al principio di autonomia della volontà, il comma 2 esclude espressamente l'operatività del rinvio.

Come funziona il rinvio in materia di filiazione?

In materia di filiazione (artt. 33-35), il rinvio è accettato solo se conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento del legame di filiazione, in conformità al principio del favor filiationis.

Cosa succede se il giudice non riesce ad accertare il contenuto del diritto internazionale privato straniero?

Si applicano le regole dell'articolo 14: il giudice ricorre a criteri di collegamento alternativi previsti per la stessa ipotesi normativa e, in mancanza, applica la legge italiana.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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