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Art. 11 L. 218/1995 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione

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Art. 11 L. 218/1995 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. articolo precedente articolo successivo