Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 L. 218/1995 – Giurisdizione volontaria

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 9 della legge 218/1995 disciplina la giurisdizione italiana in materia di giurisdizione volontaria, vale a dire per i procedimenti non contenziosi in cui il giudice è chiamato a emettere provvedimenti nell'interesse di soggetti (e non a dirimere controversie tra parti contrapposte). La giurisdizione italiana sussite nei casi espressamente previsti dalla legge 218/1995, quando un giudice italiano sarebbe territorialmente competente, ma anche quando il provvedimento riguarda un cittadino italiano, una persona residente in Italia, o situazioni e rapporti ai quali si applica la legge italiana. I criteri sono dunque alternativi e orientati a garantire la tutela dei soggetti legati all'ordinamento italiano.
Indice dei contenuti

La giurisdizione volontaria e la sua distinzione dalla giurisdizione contenziosa

La giurisdizione volontaria (o non contenziosa) comprende i procedimenti in cui il giudice non è chiamato a risolvere una controversia tra parti con interessi contrapposti, ma a emettere provvedimenti di carattere costitutivo, autorizzativo o certificativo nell'interesse di uno o più soggetti. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i procedimenti di interdizione e inabilitazione, l'apertura della tutela, il provvedimento di autorizzazione al matrimonio, le dichiarazioni di assenza e di morte presunta, i provvedimenti in materia di adozione e di affidamento, l'omologazione di alcuni atti. Nel diritto internazionale privato, i criteri di giurisdizione per la giurisdizione volontaria differiscono da quelli applicabili alla giurisdizione contenziosa, poiché le esigenze di tutela sono diverse: non si tratta di individuare il giudice del convenuto, ma il giudice più idoneo ad adottare il provvedimento nell'interesse del soggetto cui si riferisce.

I criteri di giurisdizione dell'articolo 9

L'articolo 9 elenca quattro criteri alternativi di giurisdizione per la giurisdizione volontaria, ciascuno dei quali, se ricorrente, è sufficiente a fondare la giurisdizione italiana. Il primo è il rinvio ai casi specificamente contemplati dalla legge 218/1995 (ad esempio, l'articolo 22 per la scomparsa, l'assenza e la morte presunta, l'articolo 44 per la protezione degli incapaci maggiori). Il secondo è la competenza per territorio di un giudice italiano: se in base alle norme interne sulla competenza territoriale sarebbe competente un tribunale italiano, la giurisdizione italiana sussiste anche sul piano internazionale. Il terzo criterio è la cittadinanza italiana: la giurisdizione volontaria sussiste quando il provvedimento concerne un cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di residenza. Il quarto criterio è la residenza in Italia: sussiste la giurisdizione italiana quando il provvedimento riguarda una persona residente in Italia. Il quinto e ultimo è il collegamento con la legge italiana: la giurisdizione sussiste quando il provvedimento riguarda situazioni o rapporti ai quali si applica la legge italiana, anche indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza.

Il criterio della cittadinanza italiana

Il criterio della cittadinanza italiana come fondamento della giurisdizione volontaria riflette il principio personalista che permea numerose disposizioni della legge 218/1995 in materia di status e capacità delle persone. Lo Stato italiano ha un interesse proprio ad adottare provvedimenti di giurisdizione volontaria che riguardano i propri cittadini, anche quando questi risiedono o si trovano all'estero. Questo interesse si manifesta, ad esempio, nell'interdizione di un cittadino italiano residente in Francia: i giudici italiani possono intervenire anche se la residenza abituale del soggetto è in Francia, poiché il provvedimento riguarda un cittadino italiano e produrrà effetti nell'ordinamento italiano (rilevanza per lo stato civile, per i rapporti patrimoniali con beni in Italia, ecc.).

Il criterio della residenza in Italia

La residenza in Italia come criterio di giurisdizione volontaria risponde all'esigenza di proteggere anche le persone straniere presenti nel territorio italiano che necessitino di provvedimenti di tutela o di autorizzazione. Uno straniero residente in Italia che si trovi in stato di incapacità o che abbia necessità di un provvedimento di tutela non può essere costretto a rivolgersi al giudice del suo Paese d'origine: la sua residenza italiana fonda la giurisdizione dei giudici italiani, che sono anche i più vicini alla situazione concreta da tutelare. Questo criterio è particolarmente rilevante per i minori stranieri residenti in Italia, per i quali la giurisdizione italiana in materia di tutela è stata ulteriormente rafforzata dalla Convenzione dell'Aja del 1996 sui minori.

Il criterio dell'applicabilità della legge italiana

Il terzo criterio sostanziale dell'articolo 9 - la giurisdizione quando il provvedimento riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana - ha carattere residuale e di chiusura. Esso cattura le ipotesi in cui né la cittadinanza italiana né la residenza in Italia fondano la giurisdizione, ma esiste comunque un collegamento sostanziale con l'ordinamento italiano tale da rendere applicabile la legge italiana al rapporto. Ad esempio, se in base ai criteri di collegamento della legge 218/1995 si applica la legge italiana a determinati rapporti di famiglia o patrimoniali, i giudici italiani possono adottare i provvedimenti di giurisdizione volontaria necessari per dare attuazione a quei rapporti.

Il rapporto con i regolamenti UE e le convenzioni internazionali

Anche per la giurisdizione volontaria, l'articolo 9 opera come disciplina residuale rispetto ai regolamenti UE e alle convenzioni internazionali. Per i minori, ad esempio, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (richiamata dall'art. 42 della legge 218/1995) e il Regolamento Bruxelles II ter (n. 2019/1111) disciplinano la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale con criteri propri (residenza abituale del minore) che prevalgono sui criteri dell'articolo 9. Per gli adulti incapaci, la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti e la legge 218/1995 (articoli 43-44) si integrano. L'articolo 9 conserva pertanto piena rilevanza per le materie di giurisdizione volontaria non specificamente regolate da strumenti sovranazionali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'giurisdizione volontaria' nel diritto internazionale privato?

La giurisdizione volontaria riguarda i procedimenti non contenziosi in cui il giudice emette provvedimenti nell'interesse di soggetti (tutela, interdizione, autorizzazioni, ecc.), senza risolvere una controversia tra parti contrapposte. L'articolo 9 stabilisce quando i giudici italiani sono competenti per questi procedimenti nelle cause con elementi di estraneità.

I giudici italiani possono adottare provvedimenti di giurisdizione volontaria per un cittadino italiano residente all'estero?

Sì. Uno dei criteri dell'articolo 9 è proprio la cittadinanza italiana del soggetto cui si riferisce il provvedimento. Questo consente ai giudici italiani di intervenire per tutelare i propri cittadini anche quando vivono in un altro Paese.

Uno straniero residente in Italia può ottenere provvedimenti di tutela dal giudice italiano?

Sì. La residenza in Italia è uno dei criteri autonomi dell'articolo 9: il giudice italiano ha giurisdizione volontaria anche per persone straniere residenti in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Cosa cambia tra la giurisdizione contenziosa e la giurisdizione volontaria nei criteri dell'articolo 9?

Per la giurisdizione contenziosa i criteri principali sono domicilio o residenza del convenuto in Italia (art. 3). Per la giurisdizione volontaria (art. 9), i criteri sono più ampi e orientati alla protezione del soggetto: cittadinanza italiana, residenza in Italia, o applicabilità della legge italiana alla situazione o al rapporto.

L'articolo 9 si applica anche ai procedimenti di adozione?

Per l'adozione, la legge 218/1995 prevede disposizioni specifiche agli articoli 40-41, che stabiliscono criteri particolari di giurisdizione. L'articolo 9 opera come norma generale residuale per le materie di giurisdizione volontaria non specificamente regolate da altre disposizioni della legge o da strumenti internazionali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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