Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 218/1995 – Momento determinante della giurisdizione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’ articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 8 della legge 218/1995 stabilisce il principio della perpetuatio iurisdictionis nel diritto internazionale privato italiano: per determinare se sussiste la giurisdizione italiana, si fa riferimento alla situazione esistente al momento della domanda (in base all'articolo 5 del codice di procedura civile). Tuttavia, la norma introduce una significativa eccezione: la giurisdizione italiana sussiste anche se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo. Si tratta di una deroga al principio generale che privilegia l'accesso alla giustizia italiana rispetto alla cristallizzazione della situazione al momento della domanda.Indice dei contenuti
La perpetuatio iurisdictionis nel diritto italiano
Il principio della perpetuatio iurisdictionis, codificato nell'articolo 5 del codice di procedura civile e richiamato dall'articolo 8 della legge 218/1995, stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Le modificazioni che sopravvengono successivamente non rilevano, in linea di principio, sulla giurisdizione già radicata. Questo principio persegue un obiettivo di stabilità e certezza processuale: le parti devono poter fare affidamento sulla permanenza del giudice dinanzi a cui è stato instaurato il processo, senza essere esposte al rischio di veder declinare la giurisdizione per fatti sopravvenuti indipendenti dalla loro volontà.
La deroga per i fatti e le norme sopravvenuti
La seconda parte dell'articolo 8 introduce una significativa deroga al principio della perpetuatio: «la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo». Questa disposizione opera in senso favorevole alla giurisdizione italiana: anche se al momento della domanda la giurisdizione italiana non sussisteva, essa può consolidarsi nel corso del processo se sopravvengono fatti o norme che la determinano. Esempio classico: il convenuto straniero, non domiciliato in Italia al momento della domanda, trasferisce il proprio domicilio in Italia nel corso del processo; oppure entra in vigore una nuova norma di diritto internazionale privato che attribuisce la giurisdizione italiana per quella materia.
Il rapporto con l'articolo 5 del codice di procedura civile
Il richiamo all'articolo 5 del codice di procedura civile operato dall'articolo 8 della legge 218/1995 è significativo: la norma codicistica disciplina la «perpetuatio iurisdictionis» nel senso che le modificazioni della legge o dello stato di fatto intervenute dopo la proposizione della domanda non possono influire sulla competenza (e, per estensione, sulla giurisdizione) del giudice adito. Tuttavia, l'articolo 8 deroga a questo principio per ammettere il consolidamento della giurisdizione italiana in caso di sopravvenienza favorevole, scelta che ha una precisa ratio: nell'ambito internazionalprivatistico, la tutela del diritto di azione (art. 24 Cost.) giustifica la flessibilità nel riconoscimento della giurisdizione italiana, evitando dichiarazioni di difetto di giurisdizione che costringerebbero le parti a ripartire da capo in un altro Stato.
Sopravvenienza di fatti: esempi applicativi
I «fatti» che, se sopravvenuti nel corso del processo, determinano la giurisdizione italiana comprendono tutte le circostanze fattuali previste dai criteri di giurisdizione: il trasferimento del domicilio o della residenza del convenuto in Italia (art. 3, comma 1), il compimento di un atto in Italia che radica un foro speciale, l'accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto che si costituisce senza eccepire il difetto (art. 4, comma 1). Tutti questi fatti, se si verificano dopo la proposizione della domanda, possono far sorgere la giurisdizione italiana che non esisteva al momento dell'atto introduttivo del giudizio.
Sopravvenienza di norme: il mutamento del quadro normativo
Anche la sopravvenienza di «norme» che determinano la giurisdizione italiana è rilevante ai sensi dell'articolo 8. Questo può avvenire per effetto dell'entrata in vigore di nuovi regolamenti UE che ampliano i criteri di giurisdizione italiana, della ratifica di nuove convenzioni internazionali, o di modifiche legislative interne che introducono nuovi fori speciali. L'articolo 8 garantisce che anche in questi casi la giurisdizione italiana possa consolidarsi, senza che le parti siano obbligate a interrompere il processo in corso e riproporlo dopo l'entrata in vigore della nuova norma.
Il limite: la decadenza della giurisdizione per fatti sopravvenuti contrari
L'articolo 8, nella sua formulazione letterale, opera solo in senso favorevole alla giurisdizione italiana (consolida una giurisdizione che non c'era). Non disciplina esplicitamente il caso opposto: la perdita della giurisdizione italiana per fatti sopravvenuti sfavorevoli (ad esempio, il convenuto trasferisce il domicilio dall'Italia all'estero dopo la notifica dell'atto di citazione). In questo caso si applica il principio generale della perpetuatio iurisdictionis richiamato dalla prima parte dell'articolo 8: la giurisdizione già radicata non si perde per fatti sopravvenuti, e il processo italiano prosegue regolarmente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A quale momento si fa riferimento per stabilire se la giurisdizione italiana sussiste?
In linea generale si guarda al momento della proposizione della domanda (perpetuatio iurisdictionis, art. 5 c.p.c. richiamato dall'art. 8). Tuttavia, se i fatti o le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo, la giurisdizione italiana sussiste ugualmente.
Se il convenuto straniero si trasferisce in Italia dopo la notifica della citazione, la giurisdizione italiana si consolida?
Sì, in base alla seconda parte dell'articolo 8. Il trasferimento del domicilio in Italia nel corso del processo è un fatto sopravvenuto che determina la giurisdizione italiana, anche se al momento della domanda questa non sussisteva.
Se il convenuto si trasferisce dall'Italia all'estero dopo la notifica, la giurisdizione italiana già radicata si perde?
No. Il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c. richiamato dall'art. 8) garantisce la stabilità della giurisdizione già radicata: i fatti sopravvenuti contrari non determinano la decadenza della giurisdizione italiana.
L'entrata in vigore di un nuovo regolamento UE che amplia la giurisdizione italiana può consolidarla per cause già pendenti?
Sì, in base alla parte dell'articolo 8 che ammette il consolidamento della giurisdizione per norme sopravvenute. La nuova norma può determinare la giurisdizione italiana anche per processi già in corso al momento della sua entrata in vigore.