- L'art. 69 consente agli Stati membri di avvalersi degli esperti scientifici del gruppo istituito ai sensi dell'AI Act per supportare le proprie attività di vigilanza e applicazione del Regolamento.
- Gli Stati membri possono essere tenuti a pagare tariffe per la consulenza e il sostegno degli esperti, con struttura e livelli definiti da un atto di esecuzione della Commissione.
- La Commissione facilita l'accesso tempestivo agli esperti da parte di tutti gli Stati membri, garantendo un uso efficiente delle risorse scientifiche disponibili a livello UE.
- Il sistema è pensato per bilanciare l'efficacia dell'enforcement con la parità di accesso tra Stati grandi e piccoli.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 — Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Gli Stati membri possono ricorrere agli esperti scientifici del gruppo affinché sostengano le loro attività di esecuzione a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono essere tenuti a pagare tariffe per la consulenza e il sostegno forniti dagli esperti. La struttura e il livello delle tariffe, nonché l'entità e la struttura delle spese ripetibili sono indicati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi di adeguata attuazione del presente regolamento, efficacia in termini di costi e necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri.
3. La Commissione facilita l'accesso tempestivo agli esperti da parte degli Stati membri, ove necessario, e garantisce che la combinazione di attività di sostegno svolte dalle strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA a norma dell'articolo 84 e dagli esperti a norma del presente articolo sia organizzata in modo efficiente e fornisca il miglior valore aggiunto possibile.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 69 L. 184/1983: Registro delle tutele: annotazione provvedimenti
- Art. 69 Cod. Amb. — programmi di intervento
- Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
- Art. 69 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di comunicazione
- Art. 69 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
Commento
Il gruppo di esperti scientifici nell'architettura di governance dell'AI Act
L'art. 69 si colloca nel quadro della governance multilivel prevista dall'AI Act, che si articola su diversi livelli: il Comitato europeo per l'IA (Consiglio per l'IA), l'Ufficio per l'IA presso la Commissione europea, le autorità nazionali competenti e, appunto, il gruppo di esperti scientifici. Quest'ultimo organo è disciplinato dall'art. 68, che ne prevede l'istituzione da parte della Commissione, la composizione pluridisciplinare e i compiti principali, tra cui fornire pareri tecnici sull'Ufficio per l'IA e sulle autorità di vigilanza del mercato.
L'art. 69 aggiunge una dimensione ulteriore: l'accessibilità del gruppo di esperti agli Stati membri per il sostegno alle proprie attività di esecuzione nazionali. Questa previsione risponde a un'esigenza strutturale: non tutti i ventisette Stati membri dispongono delle stesse capacità tecniche e scientifiche per valutare sistemi di IA complessi — modelli linguistici di grandi dimensioni, sistemi di visione artificiale, algoritmi di scoring del rischio — che i propri operatori economici e le proprie autorità di vigilanza saranno chiamati ad analizzare.
Le attività di esecuzione supportabili
Il par. 1 stabilisce che gli Stati membri «possono ricorrere» agli esperti scientifici del gruppo per «supportare le loro attività di esecuzione». La formulazione è ampia e non prescrive un elenco tassativo: in linea di principio, l'expertise del gruppo può essere richiesta per qualsiasi attività di enforcement che richieda competenze tecnico-scientifiche specialistiche. Si possono includere: la valutazione tecnica di sistemi di IA segnalati come non conformi o potenzialmente pericolosi; l'analisi di documentazione tecnica presentata dai fornitori; la verifica delle metodologie di test adottate dagli organismi notificati; la formulazione di pareri in procedimenti sanzionatori; la predisposizione di linee guida nazionali di attuazione.
Il sistema delle tariffe e l'equità di accesso
Il par. 2 introduce una previsione potenzialmente delicata: gli Stati membri «possono essere tenuti a pagare tariffe» per il sostegno fornito dagli esperti. La struttura e il livello delle tariffe sono rimessi a un atto di esecuzione della Commissione ai sensi dell'art. 68, par. 1, ma con un vincolo esplicito: tali tariffe devono tener conto degli obiettivi di «adeguata attuazione del Regolamento, efficacia in termini di costi e necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri».
Questo inciso finale è di grande importanza sistemica: un sistema di tariffe che creasse barriere di accesso per gli Stati membri con risorse limitate rischierebbe di produrre un'applicazione disomogenea del Regolamento, con standard di enforcement più elevati negli Stati finanziariamente forti e più deboli in quelli con minori disponibilità. La Commissione è quindi vincolata a strutturare le tariffe in modo da non compromettere la parità di accesso.
Il ruolo coordinatore della Commissione
Il par. 3 attribuisce alla Commissione un ruolo di coordinamento attivo: deve facilitare l'accesso tempestivo degli Stati membri agli esperti e garantire che le attività degli esperti del gruppo si integrino in modo efficiente con quelle delle strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA di cui all'art. 84. Questo raccordo è necessario per evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra le varie infrastrutture di supporto tecnico che l'AI Act prevede a livello europeo.
La menzione esplicita della «tempestività» riflette la consapevolezza che le attività di enforcement hanno spesso carattere urgente — per esempio, quando si tratta di valutare un sistema che presenta un rischio per la salute pubblica o per i diritti fondamentali — e che ritardi nell'accesso all'expertise scientifica potrebbero compromettere l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali.
Implicazioni per le autorità nazionali italiane
Per l'Italia, il meccanismo dell'art. 69 è rilevante nell'ottica della struttura organizzativa che le autorità nazionali competenti dovranno sviluppare per l'applicazione dell'AI Act. L'accesso al gruppo di esperti potrà compensare eventuali lacune di competenza tecnica specialistica, soprattutto nelle prime fasi di applicazione del Regolamento quando l'expertise interna è ancora in fase di costruzione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il gruppo di esperti scientifici è lo stesso del Consiglio per l'IA (Comitato europeo per l'IA)?
No: sono organi distinti. Il Consiglio per l'IA (art. 65) è composto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti e ha funzioni di coordinamento e consulenza politico-istituzionale. Il gruppo di esperti scientifici (art. 68) è invece composto da esperti tecnico-scientifici indipendenti e ha funzioni di supporto tecnico.
Il ricorso al gruppo di esperti è obbligatorio per le autorità nazionali?
No: l'art. 69 usa la formulazione 'possono ricorrere', il che indica una facoltà e non un obbligo. Le autorità nazionali che dispongano internamente delle competenze necessarie possono condurre le proprie attività di enforcement senza avvalersi del gruppo.
Quanto costa alle autorità nazionali avvalersi degli esperti del gruppo?
La struttura e il livello delle tariffe sono definiti da un atto di esecuzione della Commissione ai sensi dell'art. 68, par. 1. La norma richiede che le tariffe garantiscano un accesso effettivo per tutti gli Stati membri, inclusi quelli con risorse più limitate.
In quali fasi del procedimento di enforcement è utile il supporto degli esperti?
Il supporto può essere utile in qualsiasi fase che richieda valutazioni tecnico-scientifiche: analisi della documentazione tecnica del fornitore, verifica delle metodologie di test, valutazione di segnalazioni di rischio, contraddittorio in procedimenti sanzionatori, predisposizione di linee guida nazionali.
Le strutture di sostegno per la prova dell'IA (art. 84) svolgono le stesse funzioni degli esperti scientifici del gruppo?
No: le strutture di sostegno per la prova dell'IA (art. 84) forniscono principalmente capacità di testing tecnico sui sistemi di IA. Il gruppo di esperti scientifici offre pareri e consulenza scientifica di più ampio respiro. Le due risorse sono complementari e la Commissione coordina il loro utilizzo integrato.
Vedi anche