- Il Consiglio europeo per l'IA assiste la Commissione e gli Stati membri per garantire un'applicazione coerente ed efficace del regolamento in tutta l'Unione.
- I compiti principali includono: coordinamento tra autorità nazionali, condivisione di conoscenze tecniche e normative, consulenza sull'attuazione delle regole GPAI, armonizzazione delle pratiche amministrative (spazi di sperimentazione, valutazioni di conformità).
- Il Consiglio può formulare raccomandazioni e pareri scritti su qualsiasi questione attinente all'attuazione del regolamento, inclusi i codici di condotta, gli atti delegati e l'aggiornamento degli allegati.
- Il Consiglio sostiene la Commissione nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA e facilita lo sviluppo di criteri comuni e parametri di riferimento condivisi.
- Il Consiglio coopera con altre istituzioni e reti dell'UE (sicurezza prodotti, cybersecurity, concorrenza, servizi digitali, protezione dati) e assiste le autorità nazionali nello sviluppo delle competenze tecniche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l’IA
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
Il consiglio per l'IA fornisce consulenza e assistenza alla Commissione e agli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento. A tal fine il consiglio per l'IA può in particolare:
a) contribuire al coordinamento tra le autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento e, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato interessate e previo accordo di queste ultime, sostenere le attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 74, paragrafo 11;
b) raccogliere e condividere tra gli Stati membri conoscenze e migliori pratiche tecniche e normative;
c) fornire consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle norme sui modelli di IA per finalità generali;
d) contribuire all'armonizzazione delle pratiche amministrative negli Stati membri, anche in relazione alla deroga alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 46, al funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e alle prove in condizioni reali di cui agli articoli 57, 59 e 60;
e) su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni e pareri scritti su qualsiasi questione pertinente relativa all'attuazione del presente regolamento e alla sua applicazione coerente ed efficace, tra l'altro: i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione; ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I; iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2; iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41; v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali; vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità; vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici; i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione; ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I; iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2; iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41; v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali; vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità; vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici;
i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione;
ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I;
iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2;
iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41;
v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali;
vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità;
vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici;
f) sostenere la Commissione nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, della sensibilizzazione del pubblico e della comprensione dei benefici, dei rischi, delle garanzie e dei diritti e degli obblighi in relazione all'uso dei sistemi di IA;
g) facilitare lo sviluppo di criteri comuni e una comprensione condivisa tra gli operatori del mercato e le autorità competenti dei concetti pertinenti di cui al presente regolamento, anche contribuendo allo sviluppo di parametri di riferimento;
h) cooperare, se del caso, con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione nonché con i pertinenti gruppi di esperti e reti dell'Unione, in particolare nei settori della sicurezza dei prodotti, della cibersicurezza, della concorrenza, dei servizi digitali e dei media, dei servizi finanziari, della protezione dei consumatori, dei dati e dei diritti fondamentali;
i) contribuire all'efficace cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;
j) assistere le autorità nazionali competenti e la Commissione nello sviluppo delle competenze organizzative e tecniche necessarie per l'attuazione del presente regolamento, anche contribuendo alla valutazione delle esigenze di formazione del personale degli Stati membri coinvolto nell'attuazione del presente regolamento;
k) assistere l'ufficio per l'IA nel sostenere le autorità nazionali competenti nell'istituzione e nello sviluppo di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli spazi di sperimentazione normativa per l’IA;
l) contribuire all'elaborazione di documenti di orientamento e fornire consulenza al riguardo;
m) fornire consulenza alla Commissione sulle questioni internazionali in materia di IA;
n) fornire pareri alla Commissione sulle segnalazioni qualificate relative ai modelli di IA per finalità generali;
o) ricevere pareri dagli Stati membri sulle segnalazioni qualificate relative ai modelli di IA per finalità generali e sulle esperienze e pratiche nazionali in materia di monitoraggio e applicazione dei sistemi di IA, in particolare dei sistemi che integrano i modelli di IA per finalità generali.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 66 D.Lgs. 42/2004 — Uscita temporanea per manifestazioni
- Art. 66 CAD — Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei s...
Commento
Il Consiglio per l'IA: un organo di governance europea trasversale
L'articolo 66 definisce i compiti del Consiglio europeo per l'IA (European Artificial Intelligence Board), istituito dall'art. 65. Il Consiglio per l'IA è un organo a composizione mista: vi partecipano i rappresentanti delle autorità nazionali competenti per l'IA di ciascuno Stato membro e, in qualità di osservatori, rappresentanti dell'Autorità europea per la protezione dei dati, dell'ENISA, di Europol e di altri organi dell'Unione. La Commissione europea partecipa senza diritto di voto.
Il mandato del Consiglio è formulato in termini ampi: fornire «consulenza e assistenza alla Commissione e agli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione coerente ed efficace del regolamento». Questa formulazione rispecchia la complessità della governance dell'AI Act: un regolamento che si applica a una tecnologia in rapida evoluzione, con implicazioni che attraversano settori molto diversi (sanità, finanza, sicurezza pubblica, giustizia), e che richiede un coordinamento stretto tra ventisette sistemi nazionali di vigilanza.
Coordinamento tra autorità nazionali e attività congiunte
La lett. a) del corpo dell'articolo assegna al Consiglio il compito di contribuire al coordinamento tra le autorità nazionali competenti. Questo è forse il compito più immediato e concreto: evitare che gli stessi operatori, che commercializzano i loro sistemi in più Stati membri, si trovino di fronte a interpretazioni divergenti degli stessi requisiti da parte di autorità diverse. Il rischio di frammentazione è reale: l'AI Act lascia ampi margini di discrezionalità applicativa alle autorità nazionali su temi come la determinazione del rischio «significativo» o l'interpretazione delle condizioni di deroga dell'art. 6, par. 3.
La lett. a) prevede anche che il Consiglio possa «sostenere le attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato» (art. 74, par. 11), previo accordo delle stesse. Si tratta di un meccanismo che consente indagini coordinate su operatori che agiscono contemporaneamente in più Stati membri — particolarmente rilevante per i grandi fornitori di sistemi di IA o di modelli GPAI con base extra-UE.
Consulenza sull'attuazione delle norme GPAI
La lett. c) assegna al Consiglio un ruolo specifico di consulenza sull'attuazione delle disposizioni relative ai modelli di IA per finalità generali. Questa attribuzione riflette la particolarità di questo settore: la disciplina dei GPAI è innovativa, tecnicamente complessa e priva di precedenti normativi comparabili. Le autorità nazionali — molte delle quali non dispongono ancora di competenze specifiche sui grandi modelli linguistici — avranno bisogno di orientamenti condivisi per applicare in modo uniforme i requisiti degli artt. 51-56. Il Consiglio, anche grazie all'apporto del gruppo di esperti scientifici (art. 68), può sviluppare strumenti pratici per supportare questa applicazione.
Armonizzazione delle pratiche: spazi di sperimentazione e valutazioni di conformità
La lett. d) assegna al Consiglio il compito di contribuire all'armonizzazione delle pratiche amministrative negli Stati membri, con riferimento specifico a tre ambiti: le deroghe alle procedure di valutazione della conformità previste dall'art. 46, il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (art. 57) e le prove in condizioni reali (artt. 59-60). Gli spazi di sperimentazione («sandbox regolatori») consentono ai fornitori di testare sistemi di IA innovativi in un ambiente controllato, in deroga temporanea a determinati obblighi normativi. L'armonizzazione delle condizioni di accesso e delle regole operative di questi spazi è fondamentale per evitare che diventino uno strumento di arbitraggio regolatorio tra Stati membri.
Il potere di raccomandazione e parere
La lett. e) è la norma di chiusura che attribuisce al Consiglio il potere generale di formulare raccomandazioni e pareri scritti su qualsiasi questione pertinente all'attuazione del regolamento. L'elenco di materie contenuto nella lett. e) è lungo e articolato: codici di condotta e codici di buone pratiche, valutazione e riesame del regolamento, specifiche tecniche e norme, norme armonizzate e specifiche comuni, tendenze di competitività globale e sviluppo delle competenze digitali, catene del valore dell'IA e relative implicazioni in termini di responsabilità, aggiornamento dell'allegato III e revisione dell'art. 5. Queste raccomandazioni e pareri non sono giuridicamente vincolanti, ma hanno un'autorevolezza tecnica e politica significativa: influenzano la prassi applicativa delle autorità nazionali e le scelte della Commissione in materia di atti delegati.
Alfabetizzazione, criteri comuni e cooperazione inter-istituzionale
Le lett. f), g) e h) delineano tre ruoli del Consiglio che vanno oltre la stretta vigilanza normativa. La lett. f) lo coinvolge nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA: si tratta di un'attività di sensibilizzazione del pubblico su benefici, rischi, garanzie e diritti connessi all'uso dei sistemi di IA, che rispecchia la consapevolezza del legislatore che la compliance tecnica non basta senza una cultura diffusa dell'IA responsabile. La lett. g) gli affida il compito di facilitare lo sviluppo di criteri comuni e comprensione condivisa tra operatori del mercato e autorità, anche contribuendo allo sviluppo di parametri di riferimento. La lett. h) prevede la cooperazione con altre istituzioni e organi dell'UE nei settori contigui: sicurezza dei prodotti, cybersecurity, concorrenza, servizi digitali e media, servizi finanziari, protezione dei consumatori, dati e diritti fondamentali. Questa cooperazione inter-istituzionale è essenziale per evitare conflitti normativi tra l'AI Act e i regolamenti paralleli (GDPR, DSA, DMA, Cyber Resilience Act).
Supporto allo sviluppo delle competenze e agli spazi di sperimentazione
Le lett. j), k) e l) assegnano al Consiglio un ruolo di supporto operativo. La lett. j) lo impegna ad assistere le autorità nazionali e la Commissione nello sviluppo delle competenze organizzative e tecniche, inclusa la valutazione dei fabbisogni formativi del personale degli Stati membri. La lett. k) lo incarica di assistere l'Ufficio per l'IA nel supporto alle autorità nazionali per l'istituzione degli spazi di sperimentazione e per la cooperazione tra questi spazi. La lett. l) lo coinvolge nell'elaborazione di documenti di orientamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il Consiglio per l'IA può prendere decisioni vincolanti per le imprese?
No. Le raccomandazioni e i pareri del Consiglio per l'IA non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, hanno un peso tecnico e politico significativo: le autorità nazionali competenti tendono ad allinearsi alle indicazioni del Consiglio, e la Commissione le utilizza come base per i propri orientamenti e atti delegati. Per le imprese, il monitoraggio dei pareri del Consiglio è essenziale per anticipare l'evoluzione della prassi applicativa.
Il Consiglio per l'IA ha un ruolo specifico rispetto ai modelli GPAI?
Sì. La lett. c) gli assegna esplicitamente il compito di fornire consulenza sull'attuazione delle disposizioni relative ai modelli GPAI (artt. 51-56). Il Consiglio collabora strettamente con il gruppo di esperti scientifici (art. 68) per sviluppare metodologie di valutazione dei modelli e criteri interpretativi. Riceve inoltre pareri degli Stati membri sulle segnalazioni qualificate relative ai modelli GPAI (lett. o) e fornisce pareri alla Commissione su tali segnalazioni (lett. n).
In cosa si differenzia il Consiglio per l'IA dall'Ufficio per l'IA?
Il Consiglio per l'IA è un organo di coordinamento e consulenza, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione, che lavora per garantire l'applicazione uniforme del regolamento. L'Ufficio per l'IA (istituito nell'ambito della Commissione dalla Decisione 2024/1017/UE) è invece l'organo operativo che sovrintende direttamente ai fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico, coordina le indagini e adotta misure esecutive. I due organi collaborano strettamente.
Dove si trovano i pareri e le raccomandazioni del Consiglio per l'IA?
Il Consiglio per l'IA pubblica i propri pareri e raccomandazioni sul sito ufficiale della Commissione europea dedicato all'AI Act e alla governance dell'IA. Le prime indicazioni operative del Consiglio riguarderanno presumibilmente l'interpretazione dell'art. 6 (classificazione alto rischio), le condizioni di deroga del par. 3, i criteri di valutazione dei modelli GPAI e le linee guida per gli spazi di sperimentazione.
Le PMI possono interagire con il Consiglio per l'IA o beneficiare del suo lavoro?
Indirettamente sì. Le raccomandazioni del Consiglio diventano la prassi di riferimento per le autorità nazionali, che le applicano anche nelle interazioni con le PMI. Inoltre, il Consiglio contribuisce allo sviluppo di strumenti pratici di autovalutazione della conformità e di documenti di orientamento che la Commissione pubblica ai sensi dell'art. 96, specificamente pensati anche per le esigenze delle PMI e delle start-up.
Vedi anche