← Torna a Intelligenza artificiale — AI Act (Regolamento UE 2024/1689)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione europea sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'Ufficio per l'IA, istituito dall'art. 64.
  • L'Ufficio per l'IA è il braccio operativo della Commissione per la supervisione dei modelli GPAI (modelli per finalità generali) a livello europeo.
  • Gli Stati membri hanno l'obbligo di agevolare i compiti affidati all'Ufficio per l'IA, come previsto dal regolamento.
  • L'Ufficio svolge un ruolo chiave nel coordinamento della governance dell'IA a livello UE, affiancando le autorità nazionali di vigilanza.
  • Si distingue dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato: queste ultime controllano i sistemi di IA ad alto rischio a livello nazionale, mentre l'Ufficio ha competenza diretta sui GPAI a livello europeo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l’IA

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. La Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'ufficio per l'IA.

2. Gli Stati membri agevolano i compiti affidati all'ufficio per l'IA, come indicato nel presente regolamento.

Commento

Perché l'AI Act ha creato un ufficio europeo dedicato

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) non si è limitato a stabilire norme: ha anche creato le strutture istituzionali per farle rispettare. Una delle innovazioni più significative del regolamento è l'istituzione dell'Ufficio per l'IA (AI Office), previsto dall'art. 64 come strumento con cui la Commissione europea sviluppa e mantiene le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'intelligenza artificiale. L'esigenza di un organo centralizzato a livello europeo risponde a una specificità dell'IA: i modelli per finalità generali (GPAI), come i grandi modelli linguistici alla base dei moderni sistemi di generative AI, sono sviluppati da un numero limitato di soggetti su scala globale e presentano rischi che per loro natura non si fermano ai confini nazionali. Per questi motivi, la vigilanza affidata alle sole autorità nazionali sarebbe strutturalmente inadeguata.

Il ruolo istituzionale dell'Ufficio per l'IA

L'Ufficio per l'IA non è un'autorità di regolamentazione indipendente nel senso tradizionale: è un ufficio interno alla Commissione europea, istituito con una decisione della Commissione stessa. Opera come centro di competenza tecnica e regolamentare, con funzioni che spaziano dalla supervisione diretta dei fornitori di GPAI alla produzione di linee guida tecniche, dal coordinamento con le autorità nazionali all'elaborazione di standard e best practices. Il regolamento attribuisce all'Ufficio compiti specifici in relazione ai modelli GPAI (artt. 51-66 dell'AI Act): è l'Ufficio che valuta se un modello GPAI presenta rischi sistemici (art. 51), che può richiedere la documentazione tecnica (art. 91), che coordina le indagini su incidenti legati a modelli GPAI (art. 90), che gestisce i forum dei modelli GPAI (art. 67).

Il riparto di competenze tra Ufficio e autorità nazionali

Il sistema di governance dell'AI Act si fonda su una ripartizione verticale delle competenze. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato (designate da ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 70) sono competenti per la vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio che operano sul loro territorio: verificano la conformità dei sistemi immessi sul mercato nazionale, indagano sugli incidenti, adottano misure correttive nei confronti di fornitori e deployer. L'Ufficio per l'IA è invece competente a livello europeo, con poteri diretti nei confronti dei fornitori di GPAI: questa scelta evita il rischio di frammentazione — che uno stesso modello GPAI venga valutato diversamente da 27 autorità nazionali — e garantisce uniformità di trattamento per soggetti che operano su scala continentale o globale. La cooperazione tra Ufficio e autorità nazionali è assicurata dal Comitato europeo per l'IA (art. 65) e da meccanismi di coordinamento dedicati.

Il ruolo degli Stati membri: l'obbligo di agevolazione

Il paragrafo 2 dell'art. 64 prevede che gli Stati membri «agevolino i compiti affidati all'Ufficio per l'IA». Questo obbligo di agevolazione ha un contenuto concreto: gli Stati membri devono cooperare con l'Ufficio nelle indagini, mettere a disposizione le informazioni richieste, supportare le ispezioni e le verifiche che l'Ufficio conduce nel loro territorio. L'obbligo si estende anche alla designazione e al funzionamento delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, che devono essere configurate in modo da poter collaborare efficacemente con l'Ufficio. Questo significa che, nell'ambito del recepimento e dell'attuazione dell'AI Act, gli Stati membri hanno un margine limitato di scelta sulle strutture di supervisione: il sistema nazionale deve essere compatibile e interoperabile con il livello europeo.

Rilevanza pratica per fornitori di GPAI e imprese innovative

Per i fornitori di modelli GPAI — ovvero le imprese che sviluppano modelli con finalità generali destinati a essere integrati in sistemi o applicazioni di terzi — l'Ufficio per l'IA è l'interlocutore istituzionale principale. Sono tenuti a registrarsi nella banca dati UE (art. 71), a rispettare gli obblighi di trasparenza (art. 53), e a seguire i codici di condotta o le regole tecniche adottate dall'Ufficio. Per i fornitori di modelli con rischio sistemico (art. 51 — soglia indicativa di 1025 FLOP), gli obblighi sono più stringenti (art. 55) e la supervisione dell'Ufficio più intensa. Per le imprese che non sviluppano GPAI ma li utilizzano come componenti (deployer o fornitori di sistemi derivati), l'Ufficio è meno rilevante nella quotidianità, ma le sue linee guida e i codici di condotta influenzeranno indirettamente le condizioni contrattuali imposte dai fornitori di GPAI ai loro clienti.

Prospettive di sviluppo dell'Ufficio per l'IA

L'Ufficio per l'IA è stato istituito formalmente con la Decisione della Commissione del 24 gennaio 2024, prima ancora dell'entrata in vigore ufficiale dell'AI Act (1° agosto 2024). Le sue competenze operative sui modelli GPAI si sono pienamente attivate dal 2 agosto 2025 (art. 113, par. 5 dell'AI Act). L'Ufficio sta costruendo le proprie capacità tecniche — reclutando esperti di IA, machine learning e diritto digitale — e ha avviato i lavori per l'adozione dei codici di condotta previsti dall'art. 56. Il suo sviluppo è cruciale per l'efficacia dell'intero sistema regolamentare: un Ufficio ben funzionante garantisce che le norme dell'AI Act sui GPAI non rimangano sulla carta ma siano effettivamente applicate ai grandi soggetti del mercato globale dell'IA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'Ufficio per l'IA è un'autorità indipendente?

No. L'Ufficio per l'IA è un ufficio interno alla Commissione europea, istituito con decisione della Commissione stessa. Non è un'autorità di regolamentazione indipendente come l'ESMA o il Garante per la privacy. Opera come centro di competenza tecnica e regolamentare nell'ambito della struttura organizzativa della Commissione.

Quando ha iniziato a operare pienamente l'Ufficio per l'IA?

L'Ufficio per l'IA è stato istituito formalmente con la Decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. Le sue competenze operative sui modelli GPAI si sono attivate pienamente dal 2 agosto 2025, data di applicazione delle disposizioni sui GPAI (art. 113, par. 5 dell'AI Act).

Chi deve interagire direttamente con l'Ufficio per l'IA?

In primo luogo i fornitori di modelli GPAI — in particolare quelli con rischio sistemico ai sensi dell'art. 51 — che devono fornire documentazione tecnica, rispettare le regole adottate dall'Ufficio e cooperare nelle indagini. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato cooperano con l'Ufficio sui casi che coinvolgono modelli GPAI. I fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio tradizionali interagiscono principalmente con le autorità nazionali.

Cosa sono i codici di condotta per i GPAI?

I codici di condotta sono strumenti di soft regulation previsti dall'art. 56 dell'AI Act, elaborati dall'Ufficio per l'IA in collaborazione con i fornitori di modelli GPAI e altri stakeholder. Definiscono best practices per l'adempimento degli obblighi previsti dall'AI Act per i GPAI. Possono essere adottati su base volontaria, ma la partecipazione ha rilevanza pratica perché dimostra l'impegno alla conformità.

Come si coordina l'Ufficio per l'IA con le autorità nazionali di protezione dei dati?

Quando i modelli GPAI o i sistemi di IA trattano dati personali, l'Ufficio per l'IA coopera con le autorità di protezione dei dati competenti, in quanto il GDPR si applica in parallelo all'AI Act. Il Comitato europeo per l'IA (art. 65) include rappresentanti del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) per garantire il coordinamento tra i due sistemi normativi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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