- Gli organismi notificati hanno un duplice obbligo informativo: verso l'autorità di notifica nazionale e verso gli altri organismi notificati che svolgono attività simili.
- Devono comunicare all'autorità di notifica certificati rilasciati, rifiutati, sospesi o ritirati relativi alla documentazione tecnica UE e alle approvazioni dei sistemi di gestione della qualità.
- Verso gli altri organismi notificati vige un obbligo specifico di condivisione dei risultati negativi della valutazione della conformità, per garantire coerenza nel mercato unico.
- Tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle funzioni di certificazione sono soggette a riservatezza ai sensi dell'art. 78 del Regolamento.
- L'autorità di notifica può richiedere informazioni sulle attività svolte, comprese quelle transfrontaliere e in subappalto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica in merito a quanto segue:
a) i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione, i supplementi a tali certificati e le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;
b) qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o un'approvazione del sistema di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;
c) qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
d) qualsiasi richiesta di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
e) su richiesta, le attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e il subappalto.
2. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito a quanto segue:
a) le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità da esso rilasciate;
b) i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o i relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, i certificati e/o i relativi supplementi da esso rilasciati.
3. Ciascun organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti gli stessi tipi di sistemi di IA informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.
4. Gli organismi notificati tutelano la riservatezza delle informazioni che ottengono in conformità dell'articolo 78.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti
- Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell'adozione in casi particolari
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
Il ruolo degli obblighi informativi nella coerenza del sistema di certificazione
L'articolo 45 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) disciplina gli obblighi di informazione degli organismi notificati e costituisce uno degli strumenti chiave per garantire la coerenza e l'affidabilità del sistema di certificazione a livello europeo. In assenza di questi obblighi, ciascun organismo notificato opererebbe in modo isolato, con il rischio che approcci valutativi divergenti tra Paesi diversi creino distorsioni nel mercato unico e opportunità di forum shopping da parte dei fornitori.
Nel contesto del Regolamento, l'organismo notificato è il soggetto terzo indipendente che certifica la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio ai requisiti tecnici del capo III, sezione 2. A differenza del fornitore (che sviluppa il sistema) e del deployer (che lo utilizza), l'organismo notificato svolge una funzione di garanzia pubblica nell'interesse del mercato e dei destinatari finali dei sistemi certificati. Proprio questa funzione giustifica gli obblighi di trasparenza e condivisione introdotti dall'art. 45.
Obblighi verso l'autorità di notifica nazionale
Il paragrafo 1 elenca le informazioni che l'organismo notificato deve trasmettere alla propria autorità di notifica nazionale. Si tratta di un flusso informativo continuo, non limitato ai soli casi problematici:
Obblighi verso gli altri organismi notificati
Il paragrafo 2 introduce un obbligo di condivisione orizzontale tra organismi notificati, che va oltre il tradizionale rapporto verticale con l'autorità di notifica. Gli organismi notificati si informano reciprocamente su:
Il paragrafo 3 estende questo obbligo ai risultati negativi della valutazione della conformità per sistemi dello stesso tipo, verso gli organismi che svolgono attività simili. Questo meccanismo è fondamentale per evitare che un fornitore che abbia ricevuto un rifiuto da un organismo notificato si rivolga a un altro organismo senza che quest'ultimo sia informato del precedente esito negativo. È il principale strumento anti-forum-shopping del sistema.
La riservatezza come limite agli obblighi informativi
Il paragrafo 4 stabilisce che gli obblighi informativi incontrano un limite nel principio di riservatezza sancito dall'art. 78 del Regolamento. Le informazioni che l'organismo ottiene nell'esercizio delle proprie funzioni (documentazione tecnica dei fornitori, risultati delle valutazioni, dati sui sistemi) devono essere trattate con riservatezza. Il bilanciamento tra trasparenza sistemica e riservatezza commerciale è garantito dal fatto che gli obblighi di condivisione orizzontale riguardano tipicamente i risultati (certificati rilasciati, rifiutati, ecc.) e non i contenuti della documentazione tecnica dei fornitori.
Implicazioni pratiche per i fornitori di sistemi ad alto rischio
Sebbene l'art. 45 sia direttamente indirizzato agli organismi notificati, ha riflessi importanti per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio:
Il raccordo con la vigilanza del mercato
Gli obblighi informativi dell'art. 45 si raccordano con il sistema di vigilanza del mercato disciplinato dagli artt. 74 ss. del Regolamento. Quando l'autorità di vigilanza del mercato indaga su un sistema di IA ad alto rischio già certificato, può richiedere informazioni all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato. L'obbligo dell'organismo di comunicare all'autorità di notifica le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato garantisce un flusso informativo coordinato che consente al sistema di governance di funzionare in modo integrato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Se un organismo notificato rifiuta un certificato, questa informazione è pubblica?
Il Regolamento non prevede la pubblicità generale dei rifiuti, ma stabilisce che l'informazione deve essere condivisa con gli altri organismi notificati che svolgono attività simili. Non è quindi un'informazione pubblica, ma circola all'interno del sistema degli organismi notificati per evitare il forum shopping.
Un fornitore può rifiutarsi di fornire informazioni all'organismo notificato invocando la riservatezza commerciale?
No. L'organismo notificato ha il diritto di accedere alla documentazione tecnica e alle informazioni necessarie per la valutazione. Il fornitore non può invocare la riservatezza commerciale per ostacolare la valutazione. L'organismo notificato è però vincolato dagli obblighi di riservatezza dell'art. 78 nel trattamento di queste informazioni.
L'organismo notificato deve comunicare all'autorità di notifica tutti i certificati rilasciati, anche quelli routine?
Sì. Il paragrafo 1, lett. a), prevede la comunicazione dei certificati rilasciati senza limitazione ai casi problematici. Questo consente all'autorità di notifica di avere un quadro completo dell'attività certificatoria e di svolgere un monitoraggio efficace.
Cosa succede se un organismo notificato non rispetta gli obblighi informativi dell'art. 45?
L'inosservanza degli obblighi informativi può portare l'autorità di notifica ad attivare misure correttive nei confronti dell'organismo, fino alla sospensione o revoca della notifica ai sensi dell'art. 44 del Regolamento. Indirettamente, ciò può comportare l'invalidità dei certificati rilasciati da un organismo la cui notifica sia stata revocata.
Come si coordina l'art. 45 con le indagini delle autorità di vigilanza del mercato?
Quando l'autorità di vigilanza del mercato indaga su un sistema già certificato e richiede informazioni all'organismo notificato, quest'ultimo deve comunicare all'autorità di notifica l'avvenuta richiesta (art. 45, par. 1, lett. d). Questo crea un flusso informativo che consente all'autorità di notifica di monitorare i casi in cui i certificati rilasciati dall'organismo sono oggetto di indagine.
Vedi anche