Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 – Presunzione di conformità a determinati requisiti

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. I sistemi di IA ad alto rischio che sono stati addestrati e sottoposti a prova con dati che rispecchiano il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale specifico all'interno del quale sono destinati a essere usati si presumono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

2. I sistemi di IA ad alto rischio che sono stati certificati o per i quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità nell'ambito di un sistema di cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti di cibersicurezza di cui all'articolo 15 del presente regolamento, nella misura in cui tali requisiti siano contemplati nel certificato di cibersicurezza o nella dichiarazione di conformità o in parti di essi.

In sintesi

  • I sistemi di IA ad alto rischio addestrati e testati con dati che rispecchiano il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale di utilizzo si presumono conformi ai requisiti sui dati di addestramento di cui all'art. 10, par. 4.
  • I sistemi certificati o con dichiarazione di conformità nell'ambito di un sistema di certificazione della cybersicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act) si presumono conformi ai requisiti di cibersicurezza dell'art. 15, nella misura in cui tali requisiti siano coperti dalla certificazione.
  • Le presunzioni sono relative (iuris tantum): possono essere confutate dall'autorità di vigilanza se produce elementi contrari.
  • Le presunzioni riducono l'onere documentale del fornitore ma non sostituiscono la valutazione di conformità né la marcatura CE.
Indice dei contenuti

Funzione delle presunzioni di conformità nel sistema AI Act

L'articolo 42 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce due presunzioni legali di conformità parziale per i sistemi di IA ad alto rischio. Non si tratta di esenzioni generali dagli obblighi del Regolamento, né di una scorciatoia per evitare la valutazione di conformità: le presunzioni operano su aspetti specifici e circoscritti, consentendo ai fornitori di beneficiare di una semplificazione probatoria quando determinati standard o condizioni di sviluppo sono già stati rispettati.

Il meccanismo è coerente con l'approccio del legislatore europeo in altri settori tecnico-normativi (es. il Nuovo Approccio nella direttiva macchine, nel quadro delle norme armonizzate EN): chi dimostra di rispettare determinati standard tecnici riconosciuti può presumere la propria conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, fermo restando il potere delle autorità di confutare tale presunzione.

Prima presunzione: conformità ai requisiti sui dati di addestramento (art. 10, par. 4)

Il paragrafo 1 dell'art. 42 stabilisce che i sistemi di IA ad alto rischio addestrati e testati con dati che rispecchiano il contesto specifico di utilizzo si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 10, par. 4. Questo paragrafo impone che i dati di addestramento, validazione e test siano caratterizzati da determinate proprietà: rilevanza, rappresentatività, assenza di errori nella misura del possibile, completezza rispetto alle caratteristiche rilevanti per la finalità del sistema.

La presunzione si attiva quando il fornitore può dimostrare che i dati utilizzati per addestrare il sistema rispecchiano il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale specifico all'interno del quale il sistema è destinato a operare. In pratica:

  • Un sistema di riconoscimento facciale addestrato su un dataset che include soggetti con le caratteristiche demografiche della popolazione in cui sarà impiegato beneficia della presunzione;
  • Un sistema di scoring del credito addestrato con dati di clienti di un determinato paese e settore economico, e testato con dati dello stesso contesto, beneficia della presunzione per quel mercato specifico;
  • Un sistema addestrato su dataset globali non rappresentativi del contesto di utilizzo effettivo non può beneficiare della presunzione.

Questa presunzione ha rilevanza pratica soprattutto nella documentazione tecnica (allegato IV) e nella dichiarazione di conformità UE: il fornitore può fare riferimento alla conformità contestuale dei dati come elemento di supporto alla presunzione, riducendo l'onere di dimostrare punto per punto il rispetto di ciascun requisito dell'art. 10, par. 4.

Seconda presunzione: conformità ai requisiti di cibersicurezza (art. 15)

Il paragrafo 2 dell'art. 42 introduce una presunzione di conformità ai requisiti di cibersicurezza dell'art. 15 per i sistemi che abbiano ottenuto una certificazione o una dichiarazione di conformità nell'ambito del Cybersecurity Act (Regolamento (UE) 2019/881), purché i riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'art. 15 AI Act impone ai sistemi di IA ad alto rischio requisiti di robustezza, accuratezza e cibersicurezza: il sistema deve essere resiliente agli attacchi informatici che potrebbero comprometterne il comportamento o i risultati, con misure tecniche adeguate in relazione al contesto di utilizzo e agli aggressori plausibili.

La presunzione opera nella misura in cui tali requisiti siano contemplati nel certificato di cibersicurezza o nella dichiarazione di conformità. Non è quindi una copertura automatica e totale: il fornitore deve verificare che la certificazione ottenuta abbia effettivamente incluso nel proprio perimetro i requisiti di cibersicurezza rilevanti per l'art. 15 AI Act. Una certificazione di livello «basic» ai sensi del Cybersecurity Act potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i requisiti di resilienza richiesti dall'art. 15 per sistemi ad alto rischio ad elevata esposizione.

Natura delle presunzioni: iuris tantum, non iuris et de iure

Entrambe le presunzioni introdotte dall'art. 42 sono relative (iuris tantum): possono essere confutate dalle autorità di vigilanza del mercato qualora emergano elementi contrari. L'autorità può, nell'ambito di un'attività di sorveglianza o a seguito di un incidente, rilevare che, nonostante la certificazione di cibersicurezza o la rappresentatività dei dati di addestramento, il sistema presenta carenze nei requisiti coperti dalla presunzione. In tal caso, la presunzione cede e il fornitore deve dimostrare positivamente la conformità.

Le presunzioni non sostituiscono la procedura di valutazione della conformità ai sensi degli artt. 43-44 AI Act, né la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE. Sono strumenti di alleggerimento probatorio parziale, non di esenzione totale dagli obblighi di conformità.

Implicazioni pratiche per i fornitori

Per un fornitore che sviluppa un sistema di IA ad alto rischio, l'art. 42 suggerisce due linee di azione strategica:

1. Progettazione dei dataset in chiave contestuale: investire nella raccolta e curazione di dati di addestramento rappresentativi del contesto geografico e funzionale di utilizzo non è solo una buona pratica di sviluppo dell'IA (riduce il bias, migliora le prestazioni), ma genera anche un beneficio regolatorio diretto attivando la presunzione dell'art. 42, par. 1. Questo vantaggio deve essere documentato formalmente e richiamato nella documentazione tecnica.

2. Ottenere certificazioni di cibersicurezza rilevanti: laddove esistano schemi di certificazione della cibersicurezza ai sensi del Cybersecurity Act applicabili al tipo di sistema sviluppato, ottenere la certificazione con copertura dei requisiti pertinenti all'art. 15 AI Act semplifica la conformità e la prova in sede di sorveglianza. I fornitori dovrebbero mappare i requisiti di cibersicurezza dell'art. 15 rispetto ai criteri degli schemi di certificazione disponibili per verificare se la copertura è effettiva.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le presunzioni dell'art. 42 esonerano il fornitore dalla valutazione di conformità?

No. Le presunzioni di conformità operano su aspetti specifici (dati di addestramento e cibersicurezza) e non sostituiscono la procedura di valutazione della conformità ai sensi degli artt. 43-44 AI Act, né la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE. Si tratta di strumenti che semplificano la prova della conformità su determinati requisiti, non di esenzioni generali.

Come può un fornitore attivare la presunzione sui dati di addestramento?

Il fornitore deve essere in grado di documentare che i dati utilizzati per addestrare e testare il sistema rispecchiano il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale specifico di utilizzo. Questa dimostrazione deve essere formalizzata nella documentazione tecnica (allegato IV) e richiamata nella dichiarazione di conformità UE.

Quale livello di certificazione di cibersicurezza è necessario per attivare la presunzione dell'art. 42, par. 2?

La norma non specifica un livello minimo, ma richiede che i requisiti di cibersicurezza coperti dal certificato (o dalla dichiarazione di conformità) corrispondano ai requisiti dell'art. 15 AI Act. Il fornitore deve verificare la mappatura concreta tra i criteri della certificazione ottenuta e i requisiti di robustezza e resilienza dell'art. 15, tenendo conto del profilo di rischio specifico del sistema.

Le presunzioni possono essere contestate dall'autorità di vigilanza?

Sì. Entrambe le presunzioni sono relative (iuris tantum): l'autorità di vigilanza del mercato può confutarle producendo elementi contrari, ad esempio rilevando che i dati di addestramento non erano in realtà rappresentativi del contesto di utilizzo o che la certificazione di cibersicurezza non copriva i requisiti pertinenti. Il fornitore deve allora dimostrare positivamente la conformità.

L'art. 42 si applica anche ai deployer o solo ai fornitori?

Le presunzioni dell'art. 42 riguardano principalmente i fornitori, che sono i soggetti responsabili dell'addestramento, dello sviluppo e della conformità tecnica dei sistemi di IA ad alto rischio. I deployer beneficiano indirettamente delle presunzioni nella misura in cui il sistema che utilizzano è già stato dichiarato conforme dal fornitore su quegli aspetti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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