Testo dell'articoloVigente
Art. 22 DPR 487/1994 – Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 22 del DPR 487/1994 disciplina la fase conclusiva del concorso unico: quella in cui le singole amministrazioni richiedono formalmente al Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale da coprire, specificando sede di destinazione e profilo professionale. Il Dipartimento, entro venti giorni dalla richiesta, assegna il personale con decreto del Presidente del Consiglio. Il comma 3 è stato abrogato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82. La norma chiude il ciclo del concorso unico, trasformando la graduatoria astratta in assegnazioni concrete a specifici uffici e amministrazioni.Indice dei contenuti
La richiesta di assegnazione: momento finale del ciclo concorsuale
L'articolo 22 regola l'ultima tappa del ciclo del concorso unico: il passaggio dalla graduatoria all'assegnazione concreta del personale alle singole amministrazioni. Questo passaggio non è automatico ma richiede un atto di impulso da parte dell'amministrazione interessata: la richiesta formale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nella quale devono essere indicate le «unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale». La specificità richiesta dalla norma non è casuale: la sede di destinazione e il profilo professionale sono i due parametri in base ai quali la graduatoria viene scorruta, assegnando a ciascun candidato la posizione geografica e funzionale corrispondente alle sue preferenze espresse in sede di domanda e alle esigenze dell'amministrazione richiedente.
Il decreto del Presidente del Consiglio: strumento di assegnazione
Il comma 2 stabilisce che, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica assegna il personale con «decreto del Presidente del Consiglio». La scelta dello strumento - un DPCM - non è neutra: riflette il fatto che il concorso unico è una procedura che si svolge a livello di Presidenza del Consiglio, con il coinvolgimento diretto del Ministro per la pubblica amministrazione, e che l'assegnazione del personale tra le amministrazioni incide su profili organizzativi di rilievo interministeriale. Il termine di venti giorni è perentorio nella sua formulazione: impone al Dipartimento un ritmo definito nell'evasione delle richieste, evitando che i candidati inseriti in graduatoria rimangano in attesa per periodi indeterminati prima di ricevere l'assegnazione formale.
Il contenuto della richiesta: sede e profilo come elementi essenziali
La richiesta di cui al comma 1 deve indicare con precisione la sede di destinazione e il profilo professionale per ciascun posto da coprire. Questa doppia specificazione è funzionale al meccanismo di scorrimento della graduatoria: in una procedura unica nazionale i candidati possono aver espresso preferenze geografiche diverse, e l'assegnazione deve rispettare il più possibile le preferenze espresse in correlazione con la posizione in graduatoria. Un candidato collocato più in alto avrà diritto a esprimere per primo la preferenza tra le sedi disponibili, secondo un meccanismo che garantisce la coerenza tra merito e scelta. La precisione nella specificazione del profilo professionale evita che un'amministrazione riceva personale con competenze diverse da quelle necessarie, vanificando la selezione basata su un profilo definito.
Il comma 3 abrogato: evoluzione normativa
Il comma 3 dell'articolo 22 è stato abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che ha riformato in modo organico la disciplina del reclutamento pubblico. L'abrogazione di disposizioni nell'ambito del DPR 487/1994 è un fenomeno ricorrente nella storia di questo regolamento: la disciplina originaria del 1994 è stata progressivamente aggiornata in linea con le riforme del pubblico impiego e con l'evoluzione tecnologica delle procedure concorsuali. La mancata indicazione del contenuto del comma abrogato rende difficile ricostruirne la portata, ma è verosimile che riguardasse aspetti procedurali della fase di assegnazione che il DPR 82/2023 ha disciplinato diversamente o ha reso superflui.
Coordinamento con l'articolo 17: la presa di servizio dopo l'assegnazione
L'assegnazione disposta con DPCM ai sensi dell'articolo 22 è il presupposto dell'invito alla presa di servizio di cui all'articolo 17. Solo dopo che il Dipartimento ha formalmente assegnato il candidato all'amministrazione richiedente, quest'ultima può procedere con l'invito ad assumere servizio, l'accertamento dei requisiti e l'avvio del periodo di prova. Il ciclo completo è quindi: concorso unico (articolo 19) → ricognizione fabbisogno (articolo 21) → richiesta di assegnazione (articolo 22, comma 1) → decreto di assegnazione (articolo 22, comma 2) → invito alla presa di servizio (articolo 17, comma 1) → assunzione con riserva e periodo di prova. Questo schema evidenzia come la disciplina del DPR 487/1994 sia costruita come un procedimento a fasi sequenziali, in cui ciascuna tappa presuppone il completamento della precedente.
Il termine di venti giorni: presidio di efficienza
Il termine di venti giorni entro cui il Dipartimento deve procedere all'assegnazione si colloca nel più ampio sistema di termini procedimentali del concorso unico. L'articolo 11, comma 4, prevede che le procedure si concludano di norma entro 180 giorni dalla fine delle prove scritte; l'articolo 22, comma 2, aggiunge un termine specifico per la fase post-graduatoria. Il rispetto di questi termini è essenziale per garantire che i candidati vincitori - che hanno spesso rinunciato ad altre opportunità lavorative nella prospettiva dell'assunzione pubblica - non subiscano attese irragionevoli. L'inosservanza del termine di venti giorni non produce automaticamente un silenzio-inadempimento azionabile, ma espone il Dipartimento a censure in sede di controllo sulla performance organizzativa e, in casi estremi, a ricorsi per l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si svolge l'assegnazione del personale dopo un concorso unico?
Le amministrazioni avanzano richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, specificando sede e profilo. Entro venti giorni il Dipartimento emette un DPCM di assegnazione.
Entro quanto tempo il Dipartimento deve assegnare il personale richiesto?
Venti giorni dalla ricezione della richiesta dell'amministrazione, come stabilito dall'articolo 22, comma 2.
Cosa succede dopo l'assegnazione con DPCM?
L'amministrazione assegnataria invita il candidato a prendere servizio in via provvisoria sotto riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del DPR 487/1994.
Le preferenze geografiche del candidato vengono rispettate nell'assegnazione?
La richiesta deve specificare la sede, e lo scorrimento della graduatoria tiene conto delle preferenze espresse dai candidati in correlazione con la posizione raggiunta.