Testo dell'articoloVigente
Art. 13 DPR 487/1994 — Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
Commento
Il regime di vigilanza durante le prove scritte
L'articolo 13 del DPR 487/1994 delinea il quadro di regole comportamentali che i candidati devono osservare durante le prove scritte del concorso. Si tratta di norme che mirano a garantire la genuinità degli elaborati e l'uguaglianza delle condizioni di valutazione tra tutti i partecipanti. Il rispetto di queste regole è presidiato dalla commissione esaminatrice e dal comitato di vigilanza, ai quali è attribuito il potere di adottare i provvedimenti necessari, compresa l'esclusione immediata del candidato irregolare.
Il divieto di comunicazione tra candidati e con l'esterno
Il comma 1 vieta ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con soggetti esterni durante le prove scritte. Sono ammesse soltanto le comunicazioni con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, per ragioni strettamente connesse allo svolgimento della prova (richiesta di chiarimenti su aspetti formali, segnalazione di malfunzionamenti tecnici, ecc.). Il divieto è assoluto e prescinde dal mezzo utilizzato: sono vietate le comunicazioni orali, scritte, e — per implicazione sistematica con il comma 2 — anche quelle telematiche, dal momento che i dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet.
Modalità digitale degli elaborati e malfunzionamenti
Il comma 2 impone che gli elaborati siano redatti esclusivamente in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. Questa scelta, introdotta con le riforme più recenti del sistema concorsuale, elimina di fatto la prova scritta cartacea e richiede che l'amministrazione predisponga adeguata infrastruttura informatica. Il comma prevede una tutela specifica per i candidati vittime di malfunzionamenti tecnici: la commissione è tenuta a concedere un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Il documento salvato dal candidato non deve essere modificabile, così da preservare l'autenticità dell'elaborato. Tutti i dispositivi forniti devono essere disabilitati alla connessione internet, impedendo qualsiasi consultazione di risorse online durante la prova.
Materiali consentiti e vietati
Il comma 3 elenca in modo tassativo i materiali vietati: carta da scrivere, appunti manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie. L'eccezione riguarda i testi di legge «non commentati» autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, e i dizionari. La limitazione ai testi di legge «non commentati» è di grande rilevanza pratica: il candidato può portare la raccolta normativa di base, ma non le guide pratiche, i manuali o i codici arricchiti di note dottrinali e giurisprudenziali che potrebbero fornire risposte preconfezionate. Spetta alla commissione verificare preventivamente che i testi portati dai candidati rispettino questo requisito, e al comitato di vigilanza controllarne l'effettivo utilizzo durante la prova.
L'esclusione per copiatura: individuale e collettiva
Il comma 4 disciplina la sanzione più grave prevista per il candidato irregolare: l'esclusione dal concorso. L'esclusione può essere disposta sia per violazione dei divieti di comunicazione sia per copiatura totale o parziale dello svolgimento del tema. Di particolare rilievo è la previsione che, qualora risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione sia disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. Questa norma estende la sanzione anche a chi ha «prestato» il proprio elaborato, non soltanto a chi ha copiato, riflettendo il principio che la genuinità del concorso è un interesse collettivo che vincola tutti i partecipanti. Il comma 5 precisa che la mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione degli elaborati: la commissione può dunque accorgersi della copiatura anche a posteriori, esaminando le analogie tra i temi.
Poteri del comitato di vigilanza e della commissione
Il comma 5 attribuisce alla commissione esaminatrice e al comitato di vigilanza la responsabilità di curare l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 13 e la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri rispettivi devono essere presenti nella sala degli esami durante tutta la prova. Questa presenza minima garantisce una vigilanza continua e consente di intervenire prontamente in caso di irregolarità. La duplice previsione — commissione e comitato di vigilanza — riflette il modello organizzativo del concorso che prevede una distinzione tra l'organo valutatore e quello di sorveglianza, ciascuno con specifiche attribuzioni ma con il comune obiettivo di assicurare la regolarità della prova.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un candidato può portare un codice commentato durante la prova scritta?
No. Il comma 3 consente solo i testi di legge «non commentati» espressamente autorizzati dalla commissione e i dizionari. Codici con commenti dottrinali o giurisprudenziali non sono ammessi.
Cosa succede se il computer si blocca durante la prova digitale?
La commissione deve concedere un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento, a condizione che la causa tecnica non sia imputabile al candidato, come previsto dal comma 2.
Se un candidato viene scoperto a copiare solo in fase di valutazione degli elaborati, può comunque essere escluso?
Sì. Il comma 5 prevede espressamente che la mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione degli elaborati.
Chi subisce l'esclusione in caso di copiatura: solo chi ha copiato o anche chi ha «prestato» l'elaborato?
Entrambi. Il comma 4 stabilisce che l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti nella copiatura, compreso il candidato che ha reso disponibile il proprio elaborato.
Quanti sorveglianti devono essere presenti in aula durante la prova?
Almeno due membri della commissione o del comitato di vigilanza devono trovarsi nella sala degli esami durante lo svolgimento della prova, come previsto dal comma 5.
Vedi anche