Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 DPR 487/1994 – Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’ articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’ articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6; p) minore età anagrafica.

In sintesi

L'articolo 5 del DPR 487/1994 regola le riserve di posti e i titoli di preferenza nei concorsi pubblici. Il limite complessivo delle riserve è il 50% dei posti banditi; se necessario, la riduzione avviene proporzionalmente. In caso di appartenenza a più categorie riservatarie, si dà precedenza alla categoria con maggiore riserva: prima le categorie protette ex legge 68/1999, poi i militari. A parità di merito, l'ordine di preferenza tra i titoli segue un elenco tassativo che include medaglie al valore, invalidi di servizio, orfani di caduti, servizio nell'amministrazione bandente, figli a carico, invalidi civili, militari volontari, atleti dei gruppi sportivi militari, tirocini giudiziari e minore età anagrafica.
Indice dei contenuti

Il limite del 50% per le riserve di posti

Il comma 1 fissa un tetto invalicabile: le riserve di posti a favore di categorie speciali, comunque denominate e qualunque ne sia la fonte normativa, non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Questo limite risponde al principio meritocratico che governa l'accesso al pubblico impiego: anche in presenza di numerose riserve di legge, almeno la metà dei posti deve essere assegnata per puro merito concorsuale, senza corsie preferenziali. Il comma 2 disciplina la riduzione proporzionale: se il totale delle riserve di legge supera il 50%, ciascuna categoria viene ridotta in misura proporzionale alla propria incidenza, senza che nessuna sia eliminata completamente.

Concorso tra più categorie riservatarie

Il comma 3 affronta il caso, non raro nella pratica, di un candidato che appartiene contemporaneamente a più categorie che danno titolo a riserve diverse. La regola è che si tiene conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore riserva, secondo un ordine prestabilito: al primo posto le categorie protette ai sensi della legge 68/1999 (disabili, invalidi civili e assimilati); al secondo posto i militari volontari ex articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010). Questo meccanismo evita che un candidato venga «consumato» su una riserva minore quando avrebbe diritto a una maggiore, garantendo la massima tutela possibile.

I titoli di preferenza a parità di punteggio

Il comma 4 disciplina i titoli di preferenza a parità di merito e in assenza di ulteriori benefici di legge speciale. L'elenco è tassativo e gerarchico: gli insigniti di medaglia al valore militare o civile (cessati dal servizio) vengono prima degli invalidi per servizio, poi degli orfani di caduti e figli di invalidi, e così via secondo l'ordine della lettera a) alla lettera p). Tra i titoli di preferenza è inclusa, alla lettera d), la prestazione di servizio «lodevole» per almeno un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso - a condizione che il candidato non fruisca già di altro titolo preferenziale per il servizio prestato. La lettera e) valorizza il maggior numero di figli a carico. La lettera g) considera i militari volontari congedati senza demerito. La lettera o) prevede la preferenza per il genere meno rappresentato nell'amministrazione bandente, in raccordo con l'articolo 6.

Tirocini e stage giudiziari come titolo preferenziale

Le lettere i), l) e m) del comma 4 introducono titoli preferenziali collegati all'esperienza negli uffici giudiziari: il completamento con esito positivo dell'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo (articolo 50, comma 1-quater, del D.L. 90/2014), il tirocinio formativo previsto dall'articolo 37, comma 11, del D.L. 98/2011, e lo stage previsto dall'articolo 73, comma 14, del D.L. 69/2013. Questi titoli sono stati introdotti per valorizzare il percorso dei tirocinanti e degli stagisti negli uffici giudiziari, che acquisiscono una formazione pratica di notevole rilievo per i profili dell'amministrazione della giustizia.

La preferenza di genere come strumento antidiscriminatorio

La lettera o) del comma 4 introduce la preferenza per «l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre». Questo titolo si applica solo a parità di punteggio ed è strettamente collegato all'articolo 6, che disciplina l'equilibrio di genere. La preferenza non è una quota riservata: non impone un numero minimo di assunzioni di un genere, ma si limita a far pendere la bilancia a favore del genere sottorappresentato quando i candidati abbiano lo stesso merito. La sua operatività è subordinata alla verifica, effettuata dall'amministrazione bandente, del differenziale di rappresentanza di genere nella qualifica interessata.

Il meccanismo pratico delle preferenze

L'applicazione del sistema di preferenze avviene in sede di formazione della graduatoria: solo quando due o più candidati hanno conseguito lo stesso punteggio complessivo si scorre l'elenco del comma 4, verificando quale dei candidati benefici del titolo con il rango più alto. Se entrambi vantano lo stesso titolo preferenziale, si prosegue con il titolo successivo nella gerarchia. Solo in assenza di qualsiasi altro criterio di distinzione il candidato più giovane d'età prevale sugli altri (lettera p). Questo meccanismo garantisce che la graduatoria sia determinata da criteri oggettivi predeterminati, riducendo la discrezionalità dell'amministrazione nella formazione del graduatoria finale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le riserve di posti possono coprire tutti i posti banditi in un concorso?

No. Il comma 1 fissa un limite massimo del 50% dei posti messi a concorso per l'insieme delle riserve, indipendentemente dal numero di categorie beneficiarie.

Se le riserve di legge superano il 50%, cosa accade?

Si applica una riduzione proporzionale: ciascuna categoria riservataria viene ridotta in proporzione alla sua incidenza, fino a rientrare nel limite del 50% complessivo.

Come si applica la preferenza per il genere meno rappresentato?

Solo a parità di punteggio tra candidati che non vantano altri titoli preferenziali di grado superiore, a condizione che nell'amministrazione bandente vi sia un differenziale di genere superiore al 30% per la qualifica in questione.

Chi ha prestato servizio nell'amministrazione che bandisce il concorso ha diritto a preferenze?

Sì, ai sensi della lettera d) del comma 4, purché il servizio sia stato lodevole, durato almeno un anno e il candidato non fruisca già di altro titolo preferenziale per il servizio prestato.

Come si risolve la parità assoluta quando i candidati hanno lo stesso punteggio e gli stessi titoli preferenziali?

Il candidato più giovane d'età prevale sugli altri, ai sensi della lettera p) del comma 4, che è l'ultimo criterio della scala gerarchica.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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