Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del conduttore
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 D.Lgs. 504/1995 — Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente