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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 38 del D.Lgs. 171/2005 disciplina il ruolino di equipaggio, il documento che consente di imbarcare a bordo delle unità da diporto marittimi professionalmente iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna. Il proprietario o l'armatore deve richiederlo preventivamente all'autorità competente. Il documento è obbligatorio anche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Una deroga importante riguarda le unità da noleggio dello stesso armatore: in questo caso è ammessa la rotazione dei marittimi tra le diverse unità senza annotazione formale di imbarco e sbarco, con il solo obbligo di comunicare la composizione dell'equipaggio all'autorità marittima nello stesso giorno in cui avviene la rotazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 D.Lgs. 171/2005 — Ruolino di equipaggio

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. articolo precedente articolo successivo

Commento

Funzione e natura giuridica del ruolino di equipaggio

Il ruolino di equipaggio è il documento ufficiale che registra il personale marittimo professionalmente imbarcato su un'unità da diporto. Esso attesta chi è a bordo in qualità di componente dell'equipaggio (a titolo professionale), e si distingue dal semplice elenco degli ospiti o dei passeggeri. L'articolo 38 del Codice della nautica da diporto prevede che tale documento sia richiesto preventivamente dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente, conformemente al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ruolino svolge una funzione di identificazione e controllo del personale a bordo, rilevante sia ai fini della sicurezza della navigazione sia per le verifiche dell'autorità marittima in porto.

L'ambito di applicazione: solo per il personale delle matricole

L'obbligo del ruolino scatta quando si intende imbarcare marittimi «iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna»: l'articolo 38 riguarda quindi il personale professionalmente impiegato, non gli ospiti o i diportisti privati. Le matricole della gente di mare sono tenute dalle capitanerie di porto e registrano il personale abilitato a svolgere attività lavorativa a bordo delle navi ai sensi del codice della navigazione. L'obbligo riguarda sia le unità da diporto in senso stretto sia le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, riflettendo la natura commerciale di queste ultime e la conseguente necessità di un controllo più stringente sul personale.

La procedura: richiesta preventiva e modello approvato

Il proprietario o l'armatore deve presentare la richiesta di ruolino all'autorità competente prima di effettuare l'imbarco del personale. Il documento è redatto in conformità al modello ministeriale e contiene i nominativi del personale marittimo imbarcato, le loro qualifiche e gli altri dati previsti dal modello. La procedura si svolge attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED), come ricordato dall'articolo 22, che indica il ruolino tra i documenti rilasciati all'atto dell'iscrizione. Il completamento digitale di questa procedura semplifica gli adempimenti burocratici per il settore del charter nautico, consentendo di gestire il personale di bordo in modo efficiente e tracciabile.

La deroga per le flotte di noleggio: la rotazione del personale

Il comma 1-bis introduce una deroga significativa per gli armatori che gestiscono flotte di unità da noleggio: è consentita la rotazione dei marittimi tra le diverse unità appartenenti al medesimo armatore senza la prevista annotazione formale di imbarco e sbarco. Questa flessibilità è funzionale alle esigenze operative del settore charter, dove il personale viene spesso spostato tra le diverse imbarcazioni in base alle esigenze della stagione. In compenso, l'armatore è obbligato a comunicare all'autorità marittima o della navigazione interna competente, nello stesso giorno in cui avviene la rotazione, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità: si tratta di un obbligo di comunicazione in sostituzione dell'annotazione formale sul ruolino.

Il coordinamento con la disciplina del lavoro marittimo

La gestione del ruolino di equipaggio si inserisce nel più ampio sistema di controllo del lavoro marittimo. Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e la Convenzione del lavoro marittimo (MLC 2006) impongono che l'armatore detenga a bordo una copia del contratto di arruolamento di ogni membro dell'equipaggio. Le informazioni contenute nel ruolino devono essere coerenti con i contratti di lavoro e con le certificazioni professionali del personale. In caso di controllo da parte dell'autorità marittima in porto straniero (Port State Control), la corretta tenuta del ruolino e la sua coerenza con la documentazione lavorativa sono elementi essenziali per evitare ispezioni e blocchi dell'unità.

Le sanzioni per la violazione dell'obbligo

Il mancato rispetto delle formalità previste dall'articolo 38 espone il proprietario o l'armatore alle sanzioni amministrative dell'articolo 53 del codice, che sanziona le violazioni alle disposizioni del codice o del regolamento di attuazione. Sul piano pratico, l'assenza del ruolino o la sua irregolare tenuta può determinare difficoltà in porto (impossibilità di sbarcare il personale o di ottenere autorizzazioni di uscita) e può rilevare in caso di sinistri per l'accertamento delle responsabilità. L'obbligo di comunicare la composizione dell'equipaggio all'autorità competente nello stesso giorno della rotazione (comma 1-bis) ha carattere imperativo e la sua violazione è sanzionabile nella medesima misura.

Il ruolino nel contesto della digitalizzazione dei servizi nautici

La richiesta del ruolino attraverso lo STED rientra nel più ampio processo di digitalizzazione delle pratiche nautiche avviato con la riforma del 2017 (D.Lgs. 229/2017) e consolidato con il D.P.R. 152/2018. L'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e lo Sportello telematico del diportista consentono una gestione integrata dei documenti di bordo, compreso il ruolino, riducendo i tempi amministrativi e migliorando la tracciabilità del personale imbarcato. La comunicazione telematica prevista dal comma 1-bis in caso di rotazione del personale si inserisce coerentemente in questo sistema, garantendo che le autorità marittime dispongano in tempo reale delle informazioni sull'equipaggio di ciascuna unità della flotta.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il ruolino di equipaggio?

È il documento ufficiale che registra i marittimi professionalmente iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna imbarcati su un'unità da diporto. Deve essere richiesto preventivamente dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente.

Il ruolino è necessario anche per gli ospiti a bordo?

No. Il ruolino riguarda esclusivamente il personale marittimo professionalmente imbarcato (gente di mare, personale di navigazione interna). Per gli ospiti non è richiesto questo documento.

Un armatore con più unità da noleggio deve fare il ruolino ogni volta che sposta un marinaio da una barca all'altra?

No, grazie alla deroga del comma 1-bis. La rotazione del personale tra le unità dello stesso armatore non richiede l'annotazione formale di imbarco/sbarco, ma impone la comunicazione all'autorità marittima della nuova composizione dell'equipaggio entro la stessa giornata.

Come si richiede il ruolino?

La domanda si presenta attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED), che rilascia il documento conformemente al modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quali conseguenze ha la mancata tenuta del ruolino?

Sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005. In porto straniero, l'irregolarità può causare ispezioni del Port State Control e blocco dell'unità da parte dell'autorità marittima locale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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