Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 171/2005 — Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi operativi degli organismi notificati
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- Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
Commento
Il numero massimo di persone trasportabili come limite di sicurezza
Il numero massimo delle persone trasportabili rappresenta uno dei parametri di sicurezza fondamentali nella navigazione da diporto: il sovraccarico di persone a bordo può alterare la stabilità dell'unità, ridurre il franco bordo oltre i limiti di sicurezza e compromettere l'efficacia dei mezzi di salvataggio. L'articolo 34 fissa un sistema di determinazione e documentazione di questo limite che varia in funzione della tipologia dell'unità (navi/imbarcazioni versus natanti) e della presenza o meno della marcatura CE, che attesta la conformità dell'unità ai requisiti tecnici armonizzati a livello europeo previsti dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, attuativo della direttiva 2013/53/UE. La norma si coordina con le disposizioni sanzionatorie del Titolo IX del Codice, che prevedono conseguenze in caso di trasporto di un numero di persone superiore al massimo consentito.
Navi e imbarcazioni da diporto: annotazione sulla licenza
Il comma 1 riguarda le navi e le imbarcazioni da diporto soggette all'obbligo di iscrizione nell'ATCN. Per queste unità, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione (lo STED) annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata. La documentazione tecnica è costituita principalmente dalla dichiarazione di conformità UE (DoC) rilasciata dal costruttore ai sensi del D.Lgs. 5/2016, che contiene le specifiche tecniche dell'unità compresi i dati sulla capacità di carico. L'annotazione sulla licenza di navigazione garantisce che il limite sia immediatamente verificabile da parte delle autorità di controllo: il documento di bordo reca così sia i dati identificativi dell'unità sia il limite operativo di sicurezza per le persone a bordo.
Il caso delle imbarcazioni con più categorie di progettazione
Il comma 2 disciplina una situazione tecnicamente rilevante: quella delle imbarcazioni da diporto che abbiano ottenuto la conformità per più categorie di progettazione (A, B, C o D, come definite nell'allegato II del Codice). Le categorie di progettazione si distinguono per le condizioni meteo-marine in cui l'unità è abilitata a navigare: dalla categoria A (oceano, senza limite) alla categoria D (acque protette, con vento fino a forza 4). Poiché le caratteristiche di stabilità e carico di un'imbarcazione variano in funzione delle condizioni di mare, il costruttore può aver certificato capacità di trasporto diverse per le diverse categorie. In questo caso, il numero massimo di persone trasportabili è quello previsto per la categoria di progettazione corrispondente alla «specie di navigazione effettuata»: il comandante è quindi responsabile di modulare il numero di persone a bordo in funzione del tipo di navigazione che intende intraprendere.
Natanti con marcatura CE: targhetta del costruttore e manuale
Il comma 3, lettera a), disciplina la documentazione del numero massimo per i natanti da diporto muniti di marcatura CE. Per queste unità, il numero massimo è documentato dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, previsti rispettivamente ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II del Codice, che recepisce le specifiche tecniche della direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto. La targhetta del costruttore è apposta sull'unità in posizione permanente e visibile, e riporta i dati essenziali compreso il numero massimo di persone; il manuale del proprietario contiene le istruzioni d'uso e i dati tecnici. Poiché i natanti sono esenti dall'obbligo di licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 27, la targhetta e il manuale costituiscono gli unici riferimenti documentali ufficiali per il limite di persone trasportabili.
Natanti senza marcatura CE: omologati e non omologati
La lettera b) del comma 3 distingue due sotto-categorie per i natanti non muniti di marcatura CE. Per i natanti omologati, la documentazione è costituita da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore: si tratta di unità che, pur non avendo la marcatura CE europea, hanno superato una procedura di omologazione nazionale che ha verificato, tra l'altro, la capacità di carico e il numero massimo di persone trasportabili. Per i natanti non omologati, il comma 3, lettera b), numero 2, rinvia all'articolo 65 del Codice, che contiene le disposizioni transitorie e le regole applicabili alle unità costruite o immesse in commercio prima dell'entrata in vigore del regime attuale. Questo schema progressivo riflette la complessa stratificazione normativa del settore, caratterizzato dalla coesistenza di unità di diverse epoche e provenienze.
Responsabilità del comandante e controlli in mare
Il rispetto del numero massimo di persone trasportabili è una responsabilità che ricade anzitutto sul comandante o conduttore dell'unità da diporto, ai sensi dei principi generali del Codice e delle disposizioni sanzionatorie del Titolo IX. L'articolo 35 del Codice attribuisce espressamente al comandante la responsabilità di verificare prima della partenza la composizione dell'equipaggio e la sicurezza della navigazione. Le autorità di polizia marittima (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) sono abilitate a verificare in mare il rispetto di questo limite, che è immediatamente verificabile contando le persone presenti a bordo e confrontandolo con quanto riportato sulla licenza di navigazione o sulla targhetta del costruttore. Il superamento del limite può configurare violazioni amministrative o, in caso di sinistro con danni alle persone, profili di responsabilità penale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si trova il numero massimo di persone che si possono imbarcare su una barca?
Per le navi e le imbarcazioni da diporto è annotato sulla licenza di navigazione. Per i natanti con marcatura CE è indicato sulla targhetta del costruttore e nel manuale del proprietario. Per i natanti senza marcatura CE omologati, risulta dal certificato di omologazione.
Il numero massimo di persone a bordo cambia se navighi in acque diverse?
Sì, per le imbarcazioni con più categorie di progettazione. Il comma 2 prevede che il numero massimo sia quello corrispondente alla categoria di progettazione della specie di navigazione che si effettua: navigando in condizioni più impegnative si applica il limite previsto per quella categoria, che può essere inferiore.
Cosa succede se si superano le persone massime consentite?
Il superamento del numero massimo costituisce violazione delle norme del Codice della nautica da diporto e può comportare sanzioni amministrative. In caso di incidente, può configurare profili di responsabilità civile e penale in capo al comandante.
Per un natante senza marcatura CE e senza omologazione, come si determina il numero massimo di persone?
Il comma 3, lettera b), numero 2, rinvia all'articolo 65 del Codice, che contiene le disposizioni applicabili alle unità prodotte prima dell'entrata in vigore del regime di marcatura CE, stabilendo regole transitorie per la documentazione tecnica.
Il numero massimo di persone comprende anche l'equipaggio?
Sì, il numero massimo di persone trasportabili include tutte le persone a bordo, equipaggio compreso. Quando il Codice vuole distinguere gli ospiti dall'equipaggio lo precisa espressamente, come avviene ad esempio nell'articolo 27 per i natanti a fini commerciali.
Vedi anche