In sintesi
L'articolo 32 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) disciplina i documenti che devono essere presentati allo STED per ottenere l'autorizzazione alla navigazione temporanea prevista dall'articolo 31. Il richiedente deve produrre copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso le persone trasportate, nonché il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o una dichiarazione sostitutiva che attesti la specifica attività commerciale svolta. Il secondo comma, che prevedeva ulteriori requisiti, è stato abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, nell'ambito di una più ampia opera di semplificazione della normativa sulla nautica da diporto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 171/2005 — Autorizzazione alla navigazione temporanea
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Documentazione richiesta per l'autorizzazione: la polizza assicurativa
L'articolo 32 stabilisce il corredo documentale minimo che il soggetto interessato deve presentare allo Sportello telematico del diportista (STED) per ottenere l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31. Il primo requisito è la copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso le persone trasportate. La copertura assicurativa è un presupposto logico e giuridico essenziale: la navigazione temporanea è effettuata su unità spesso prive della documentazione ordinaria e del relativo certificato di sicurezza, per cui la garanzia assicurativa tutela sia i terzi che potrebbero subire danni dall'unità in navigazione, sia le persone che si trovano a bordo durante le operazioni di collaudo, dimostrazione o trasferimento. Il rinvio all'assicurazione si coordina con le disposizioni del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per le unità da diporto ai sensi dell'articolo 41 del Codice della nautica.
Il certificato camerale e la dichiarazione sostitutiva
Il secondo requisito documentale è il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la specifica attività svolta, tra quelle previste dall'articolo 31, comma 2. La verifica dell'iscrizione camerale serve a controllare che il richiedente abbia effettivamente la qualifica professionale legittimante: l'autorizzazione non può essere rilasciata a un privato cittadino che voglia navigare a scopo di prova o di trasferimento di una propria imbarcazione, ma solo a operatori commerciali del settore nautico. La dichiarazione sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, semplifica il procedimento evitando che il richiedente debba ogni volta procurarsi il certificato camerale in originale, che ha una validità limitata nel tempo. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in lingua inglese se richiesto dal titolare: questa previsione è funzionale alla partecipazione a eventi espositivi internazionali, dove le autorità portuali straniere potrebbero non comprendere un documento redatto solo in italiano.
Il secondo comma abrogato: semplificazione normativa
Il comma 2 dell'articolo 32, che prevedeva ulteriori requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto». Questa abrogazione si inserisce in un più ampio processo di semplificazione amministrativa avviato con l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (la cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione), che ha delegato il Governo alla revisione del Codice della nautica con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici per le imprese e i cittadini del settore. L'eliminazione di requisiti documentali ulteriori ha semplificato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, rendendolo più snello e meno oneroso per gli operatori della filiera nautica.
Procedura telematica e tempi di rilascio
L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata dallo STED, che è lo sportello unico telematico per tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla nautica da diporto, previsto dall'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La natura telematica dello sportello consente la presentazione della documentazione in formato digitale, velocizzando i tempi di istruttoria. L'articolo 31, comma 4-bis, prevede che l'autorizzazione sia rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale: il rinnovo si ottiene mediante la stessa procedura telematica, presentando la documentazione aggiornata, in particolare la polizza assicurativa rinnovata. La semplicità procedurale è essenziale per il settore nautico, caratterizzato da una forte stagionalità e dalla necessità di rapidità negli spostamenti tra porti e manifestazioni.
Coordinamento con la disciplina dell'assicurazione obbligatoria
Il requisito della polizza assicurativa richiesto dall'articolo 32, lettera a), si coordina con la disciplina dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 41 del Codice della nautica, che estende alle unità da diporto le disposizioni del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). La polizza richiesta per la navigazione temporanea deve coprire specificamente la responsabilità civile verso terzi e verso le persone trasportate: quest'ultima copertura è particolarmente rilevante per le operazioni di collaudo e di dimostrazione ad acquirenti potenziali, durante le quali a bordo potrebbero trovarsi tecnici, giornalisti o clienti che non sono parte del normale equipaggio. L'estensione della copertura alle persone trasportate distingue la polizza richiesta per la navigazione temporanea dalla sola copertura RCA, rendendola più ampia e idonea alle specificità dell'attività commerciale nautica.
Aspetti operativi per i soggetti richiedenti
Dal punto di vista operativo, i cantieri navali e le aziende di vendita che si avvalgono frequentemente della navigazione temporanea tendono a mantenere in vigore polizze assicurative «fleet» o «a flotta», che coprono tutte le unità temporaneamente in loro gestione, indipendentemente dall'immatricolazione. Questo approccio semplifica notevolmente la gestione amministrativa, evitando di dover stipulare una polizza specifica per ciascuna navigazione temporanea. L'iscrizione alla Camera di commercio, una volta che l'azienda è operativa, è requisito stabile nel tempo e non richiede aggiornamenti frequenti, salvo variazioni dell'oggetto sociale. La dichiarazione sostitutiva, come alternativa al certificato camerale, consente ulteriore flessibilità procedurale, in coerenza con il principio di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali documenti servono per ottenere l'autorizzazione alla navigazione temporanea?
Ai sensi dell'articolo 32, sono necessari: la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso le persone trasportate, e il certificato di iscrizione alla Camera di commercio oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti l'attività svolta.
Un privato cittadino può chiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea?
No. L'autorizzazione è riservata ai soggetti commerciali elencati dall'articolo 31, comma 2: cantieri navali, costruttori di motori, mediatori del diporto, aziende di assemblaggio e di vendita. Il certificato camerale richiesto dall'articolo 32 serve proprio a verificare questa qualifica.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata in inglese?
Sì, l'articolo 32 prevede espressamente che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche in lingua inglese se richiesto dal titolare, per consentirne l'uso in occasione di eventi espositivi internazionali.
La polizza assicurativa deve coprire solo i danni a terzi?
No. La polizza deve coprire sia la responsabilità civile verso i terzi sia quella verso le persone trasportate a bordo, in coerenza con le finalità commerciali della navigazione temporanea (collaudi, dimostrazioni, trasferimenti con persone a bordo).
Perché il comma 2 dell'articolo 32 è abrogato?
Il comma 2, che prevedeva ulteriori requisiti documentali, è stato soppresso dal D.Lgs. 229/2017, nell'ambito della revisione semplificatoria del Codice della nautica avviata dalla legge 124/2015 (riforma Madia), per ridurre gli oneri burocratici sugli operatori del settore.
Vedi anche